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Autoarticolato sopraggiunto a velocità superiore ai limiti consentiti – Urto con conseguenza mortali

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Autoarticolato sopraggiunto a velocità superiore ai limiti consentiti – Urto con conseguenza mortali

 

 

 

Violazione delle norme sulla circolazione stradale – Auto ferme sulla corsia di emergenza – Autoarticolato sopraggiunto a velocità superiore ai limiti consentiti – Urto con conseguenza mortali

 

Autoarticolato sopraggiunto a velocità superiore ai limiti consentiti – Urto con conseguenza mortali

MACERATA ASCOLI PICENO, PESARO, ANCONA incidente mortale risarcimento eredi, incidente mortale risarcimento parenti, incidente mortale risarcimento danni, calcolo risarcimento incidente mortale, risarcimento incidente stradale, risarcimento incidente mortale tabelle risarcimento incidente stradale mortale tempi , risarcimento danni morte congiunto tabelle milano tabella risarcimento danni fisici incidente stradale calcolo risarcimento incidente stradale calcolo risarcimento danni incidente stradale tabelle milano calcolo risarcimento danni incidente stradale 2015 calcolo risarcimento danni da incidente stradale di grave entità 10 punti invalidità risarcimento frattura tibia e perone risarcimento assicurazione invalidità temporanea totale definizione

I fatti accertati nei giudizi di merito possono essere cosi’ riassunti. Intorno alle ore (OMISSIS) (OMISSIS), mentre percorreva l’autostrada (OMISSIS) alla guida della propria auto Fiat Punto, sulla quale viaggiava come passeggero (OMISSIS), giungeva alla progressiva chilometrica (OMISSIS) e, per evitare l’investimento di un grosso volatile improvvisamente posatosi sulla carreggiata, sterzava bruscamente prima sulla propria sinistra e poi sulla propria destra, perdendo il controllo del veicolo che, dopo aver urtato il guardrail destro e poi quello centrale, si arrestava di traverso sulla corsia di sorpasso, rimanendo con le luci spente a causa dei danni riportati. Sopraggiungeva immediatamente un’auto Fiat Panda (che seguiva la Punto a circa 40-50 metri di distanza), condotta da (OMISSIS), il quale, accortosi del sinistro, dopo aver investito il volatile, si fermava circa 100 metri piu’ avanti sulla corsia di emergenza, azionando i dispositivi lampeggianti. Subito dopo sopraggiungeva anche un veicolo Toyota condotto da (OMISSIS), sul quale viaggiava Amanda (OMISSIS), che per prestare soccorsi si fermava a sua volta dietro la Fiat Panda, in corsia di emergenza, anch’egli azionando le quattro frecce intermittenti. Pochissimi minuti dopo (il tempo necessario alla (OMISSIS) e all’ (OMISSIS) per uscire entrambi dallo stesso lato della vettura e allontanarsi per qualche decina di metri, nonche’ al (OMISSIS) per uscire anch’egli dall’auto, prendere il giubbotto catarifrangente ed il triangolo) sopraggiungeva – ad una velocita’ stimata intorno ai 90-84 km/h anche un autotreno Volvo con rimorchio (carico in entrambe le sue componenti di scarti di legname), condotto dall’odierno imputato, il quale, notando in lontananza le vetture ferme sulla corsia di emergenza, si spostava verso la corsia di sorpasso, accorgendosi solo all’ultimo momento della presenza su tale corsia della Fiat Punto, che urtava percio’ violentemente, proiettandola in avanti per circa 35 metri. A sua volta la Fiat Punto colpiva e cagionava lesioni alla (OMISSIS), la quale ancora stava camminando sul margine della carreggiata e veniva scaraventata sotto il guardrail. Subito dopo il camionista perdeva il controllo del mezzo, che proseguiva la corsa dirigendosi verso destra, urtava violentemente la Toyota ferma sulla corsia di emergenza con i suoi occupanti ancora a bordo, trascinandola in avanti e poi schiacciandola con la motrice, ribaltatasi sulla vettura, cosi’ cagionando gravi lesioni al conducente (OMISSIS) e la morte – quasi immediata – per politraumatismo della trasportata (OMISSIS).

 

Autoarticolato sopraggiunto a velocità superiore ai limiti consentiti – Urto con conseguenza mortali

Corte di Cassazione|Sezione 4|Penale|Sentenza|14 settembre 2016| n. 38199

Omicidio colposo – Violazione delle norme sulla circolazione stradale – Auto ferme sulla corsia di emergenza – Autoarticolato sopraggiunto a velocità superiore ai limiti consentiti – Urto con conseguenza mortali – Orario notturno – Uso di anabbaglianti – Visibilità ridotta – Momento di percepibilità del pericolo – Tempo di reazione di fronte all’ostacolo – Perizia tecnica – Prova – Sussiste

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere

Dott. DOVERE Slavatore – rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 754/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 30/10/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARDIA Delia, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;udito il difensore avv. BARGAN CESARE, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; in subordine, dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, previa conclusione dell’apparente contestata e ritenuta.

RITENUTO IN FATTO

  1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, con la quale (OMISSIS) era stato giudicato responsabile della morte di (OMISSIS), cagionata con violazione di norme in materia di circolazione stradale, ed era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione, con la sospensione della patente di guida per sei mesi e la condanna a risarcire il danno cagionato alla parte civile, cui veniva assegnata una provvisionale di 200.000 Euro.

La Corte di Appello e’ intervenuta sulla misura della pena, riducendola a nove mesi di reclusione, confermando ogni altra statuizione.

I fatti accertati nei giudizi di merito possono essere cosi’ riassunti. Intorno alle ore (OMISSIS) (OMISSIS), mentre percorreva l’autostrada (OMISSIS) alla guida della propria auto Fiat Punto, sulla quale viaggiava come passeggero (OMISSIS), giungeva alla progressiva chilometrica (OMISSIS) e, per evitare l’investimento di un grosso volatile improvvisamente posatosi sulla carreggiata, sterzava bruscamente prima sulla propria sinistra e poi sulla propria destra, perdendo il controllo del veicolo che, dopo aver urtato il guardrail destro e poi quello centrale, si arrestava di traverso sulla corsia di sorpasso, rimanendo con le luci spente a causa dei danni riportati. Sopraggiungeva immediatamente un’auto Fiat Panda (che seguiva la Punto a circa 40-50 metri di distanza), condotta da (OMISSIS), il quale, accortosi del sinistro, dopo aver investito il volatile, si fermava circa 100 metri piu’ avanti sulla corsia di emergenza, azionando i dispositivi lampeggianti. Subito dopo sopraggiungeva anche un veicolo Toyota condotto da (OMISSIS), sul quale viaggiava Amanda (OMISSIS), che per prestare soccorsi si fermava a sua volta dietro la Fiat Panda, in corsia di emergenza, anch’egli azionando le quattro frecce intermittenti. Pochissimi minuti dopo (il tempo necessario alla (OMISSIS) e all’ (OMISSIS) per uscire entrambi dallo stesso lato della vettura e allontanarsi per qualche decina di metri, nonche’ al (OMISSIS) per uscire anch’egli dall’auto, prendere il giubbotto catarifrangente ed il triangolo) sopraggiungeva – ad una velocita’ stimata intorno ai 90-84 km/h anche un autotreno Volvo con rimorchio (carico in entrambe le sue componenti di scarti di legname), condotto dall’odierno imputato, il quale, notando in lontananza le vetture ferme sulla corsia di emergenza, si spostava verso la corsia di sorpasso, accorgendosi solo all’ultimo momento della presenza su tale corsia della Fiat Punto, che urtava percio’ violentemente, proiettandola in avanti per circa 35 metri. A sua volta la Fiat Punto colpiva e cagionava lesioni alla (OMISSIS), la quale ancora stava camminando sul margine della carreggiata e veniva scaraventata sotto il guardrail. Subito dopo il camionista perdeva il controllo del mezzo, che proseguiva la corsa dirigendosi verso destra, urtava violentemente la Toyota ferma sulla corsia di emergenza con i suoi occupanti ancora a bordo, trascinandola in avanti e poi schiacciandola con la motrice, ribaltatasi sulla vettura, cosi’ cagionando gravi lesioni al conducente (OMISSIS) e la morte – quasi immediata – per politraumatismo della trasportata (OMISSIS).

  1. Ad avviso del primo giudice la condotta colposa del (OMISSIS) era consistita nella violazione delle norme di cui agli articoli 141 e 142 C.d.S., avendo egli viaggiato a velocita’ superiore a quella consentita (pari, su quel tratto autostradale e per quel veicolo, a 80 km/h) e comunque non consona alle concrete condizioni di tempo e di luogo, attesa la ridotta visibilita’ (procedendo con i fari anabbaglianti, che consentono una visibilita’ intorno ai 40-45 metri) e i tempi occorrenti per l’arresto di un veicolo di quel tipo, peso e dimensioni, cosi’ da non consentirgli ne’ di arrestare l’autotreno in tempo ne’ di effettuare una opportuna deviazione a destra per schivare l’ostacolo sulla corsia di sorpasso. L’imputato avrebbe dovuto tenere una velocita’ inferiore anche al limite degli 80 km/h, nei termini indicati dalla stessa consulenza tecnica difensiva, che affermava la necessita’ di procedere ad una velocita’ massima di 53 km/h per evitare il sinistro. Quanto al nesso causale tra la condotta tenuta dal (OMISSIS) e l’evento morte, il Tribunale affermava che la presenza della Fiat Punto ferma sulla corsia di sorpasso non poteva ritenersi un evento imprevedibile, tale da escludere la responsabilita’ colposa dell’imputato, anche tenuto conto del fatto che tra il momento in cui quell’auto si era fermata e quello in cui era stata colpita dall’autotreno erano intercorsi circa 3 minuti e varie altre vetture, non solo quelle del (OMISSIS) e del (OMISSIS),- erano transitate senza provocare alcun altro sinistro. Peraltro il (OMISSIS), diversamente dalle prime auto transitate, aveva potuto esser messo in allerta dalla presenza della Panda e della Toyota ferme, con luci lampeggianti, sulla corsia di emergenza.
  2. La Corte di Appello ha ribadito l’impianto della sentenza di primo grado, in particolare puntualizzando che:

– in orario notturno e viaggiando con fari anabbaglianti (che permettono un raggio di visibilita’ di 40 metri, rispetto agli 80 metri permessi dagli abbaglianti) l’imputato, che pochi attimi prima dell’evento procedeva ad una velocita’ intorno ai 90 km/h, avrebbe dovuto comunque tenere una velocita’ inferiore al limite massimo previsto in via generale; anche in considerazione del fatto che egli si era tempestivamente accorto della situazione di potenziale pericolo rappresentata dalle due auto ferme in corsia di emergenza; invece decise soltanto di spostarsi nella corsia di sorpasso, distanziandosi in tal modo dalle auto ferme;

– poiche’ la Fiat Punto si trovava ferma all’interno della corsia di sorpasso prima di essere urtata dall’autoarticolato, quest’ultimo, ove avesse proceduto a velocita’ piu’ contenuta, avrebbe potuto comunque evitare l’impatto con essa spostandosi nella corsia di marcia ordinaria, tenuto conto che la larghezza del mezzo (indicata dal medesimo consulente della difesa) e’ di mt. 2,5, mentre ciascuna corsia e’ assai piu’ larga (mt. 3,6) e pertanto anche quel mezzo pesante avrebbe potuto superare l’auto incidentata, come del resto avevano fatto molte altre auto transitate nel frattempo;

– doveva essere considerata dal (OMISSIS) la maggiore difficolta’ per l’autoarticolato di eseguire manovre di emergenza per regolare, in quelle concrete circostanze, la propria velocita’ di marcia in modo da non attenersi soltanto al limite massimo consentito (comunque superato), ma anche di ridurla ulteriormente al momento dell’avvistamento del pericolo annunciato dalle due auto ferme in corsia di emergenza con le quattro frecce accese;

– se il (OMISSIS) avesse mantenuto una velocita’ sensibilmente minore avrebbe comunque avuto con la Punto un urto meno intenso e quindi il secondo – e mortale – impatto non si sarebbe ragionevolmente verificato.

  1. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. (OMISSIS)

Con unitario motivo deduce violazione di legge in relazione all’articolo 606 c.p.p., lettera c) e vizio motivazionale.

Rileva il ricorrente che non e’ stata acquisita la prova che ove il (OMISSIS) avesse mantenuto una velocita’ di marcia inferiore al limite di 80 km/h (in ipotesi, 79 km/h) l’incidente si sarebbe potuto evitare, sicche’ non sussiste il nesso causale tra la condotta dell’imputato e la morte della (OMISSIS).

Quanto alla necessita’ di procedere ad una velocita’ ulteriormente ridotta in ragione delle condizioni di tempo, di luogo, di marcia e alla presenza di segnali di pericolo (le due autovetture ferme nella corsia di emergenza con luci intermittenti), rileva l’esponente che la circostanza che il (OMISSIS) stesse viaggiando con i fari (an)abbaglianti e’ solo un’ipotesi del consulente tecnico del responsabile civile; che egli si sposto’ verso sinistra e non verso la corsia di emergenza proprio perche’ aveva percepito la presenza in essa di persone e veicoli; che la presenza di questi non segnalava necessariamente che si era verificato un incidente e non vi erano altri segnali di tale pericolo, essendo scarso il traffico; che non rispondeva al vero che altri veicoli che precedevano l’autoarticolato avevano superato la Fiat Punto ferma sulla corsia di sorpasso;

che l’affermazione secondo la quale tanto la Punto che il motore di questa erano interamente sulla corsia di sorpasso e’ fatta dalla Corte di Appello sulla scorta di una testimonianza imprecisa ed inattendibile (l’ (OMISSIS)), contraddetta da quella del (OMISSIS); la presenza della Punto non era percepibile, anche in considerazione della posizione delle auto ferme sulla corsia di emergenza e non e’ mai stato accertato da che punto del suo percorso il (OMISSIS) avrebbe dovuto accorgersi delle luci intermittenti delle auto in corsia di emergenza; tale percezione vi fu evidentemente poco prima dell’impatto con la Punto e la presenza delle auto nella corsia di emergenza non poteva indurre il (OMISSIS) ad operare una brusca frenata, sicche’ egli compi’ la sola manovra che risultava possibile ed adeguata rispetto alla situazione percepita. Aggiunge, l’esponente, che la corte territoriale non specifica quale sarebbe stata la velocita’ adeguata al caso e formula conclusioni tautologiche laddove asserisce che tal’era la velocita’ che avrebbe consentito di evitare l’incidente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso e’ infondato, nei termini di seguito precisati.

5.1. In linea generale va osservato che il ricorso attinge il merito della vicenda condotta all’esame dei giudici territoriali, rappresentando circostanze e dati probatori differenti da quelli riportati e fatti propri da quest’ultimi.

Giova quindi premettere che compito di questa Corte non e’ quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensi’ quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimita’, l’incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realta’ degli appartenenti alla collettivita’, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata, oppure dall’aver assunto dati inconciliabili con “atti del processo”, specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilita’ cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989).

5.2. Considerando analiticamente i diversi rilievi va rilevato che in ordine alla prova che ove il (OMISSIS) avesse mantenuto una velocita’ di marcia inferiore al limite di 80 km/h (in ipotesi, 79 km/h) l’incidente si sarebbe potuto evitare, la corte distrettuale ha richiamato le conclusioni della consulenza tecnica per affermare che alla velocita’ di 53 km/ l’urto tra l’autoarticolato e la Fiat Punto sarebbe stato evitato; erra il ricorrente quando sostiene che l’addebito e’ stato quello di non aver rispettato il limite degli ottanta chilometri orari perche’ la corte distrettuale ha chiaramente rimproverato all’imputato di non aver mantenuto una velocita’ di gran lunga piu’ ridotta (appunto quella di 53 km/h), giudicata doverosa in relazione alla ridotta visibilita’ assicurata, in ora notturna, dall’uso degli anabbaglianti (che permettevano la visibilita’ a circa quaranta metri), alla stazza del mezzo e al segnale di pericolo costituito dalle luci lampeggianti delle auto ferme nella corsia di emergenza.

Che l’uso dei fari anabbaglianti sia stata un’ipotesi del consulente tecnico del responsabile civile e non un dato processuale valutato come accertato e’ affermazione del solo esponente, poiche’ la corte territoriale quel dato lo pone come acclarato; e il ricorrente non investe tale acquisizione con adeguate censure.

L’esistenza di una situazione di pericolo e’ accertamento di merito in ordine al quale questa Corte non puo’ che limitarsi alla verifica di eventuale manifesta illogicita’; vizio che non ricorre nel caso di specie, essendo stato tratto quel giudizio da pertinenti e congrui dati di fatto: presenza di auto con luci lampeggianti attive nella corsia di emergenza, presenza di persone a piedi, tempo di notte. Ogni diversa valutazione, per quanto plausibile, non puo’ essere adottata da questa Corte senza sconfinare dai limiti impostigli. Altrettanto connotate da valutazioni di merito antagoniste a quelle fatte dai giudici territoriali sono le censure che si indirizzano alla verificata possibilita’ di passare oltre l’ostacolo costituito dalla Fiat Punto ferma in corsia di sorpasso, alla sua percepibilita’ da parte del (OMISSIS), alla posizione del motore della Fiat Punto.

Quanto al tema del momento in cui l’ostacolo divenne percepibile al (OMISSIS), i rilievi dell’esponente appaiono mal posti, poiche’ in questione non e’ la condotta che, avuta percezione della Fiat Punto, il camionista avrebbe dovuto tenere; e’ rispetto a questa che assumerebbe rilevanza il tempo di reazione di fronte all’ostacolo. I giudici di merito hanno invece ascritto all’imputato di non aver mantenuto una velocita’ di marcia consona alle circostanze del caso e quindi di non essere poi stato in condizione di evitare l’impatto; cosa che sarebbe stata possibile, anche in considerazione dello spazio lasciato libero sulla corsia di marcia ordinaria, qualora la velocita’ prescritta fosse stata rispettata.

5.3. La richiesta avanzata in udienza, di declaratoria di estinzione del reato per essere il reato estinto siccome prescritto, ma previa esclusione della circostanza aggravante contestata e ritenuta, non puo’ trovare accoglimento perche’ si tratta di statuizione sulla quale si e’ formata una preclusione, non essendo stata attinta dai motivi di ricorso (e, prima ancora, neppure dall’atto di appello). In ogni caso, alla luce di quanto sopra esposto risulta evidente la manifesta infondatezza della richiesta, essendo stata accertata una condotta trasgressiva alle norme in materia di circolazione stradale.

  1. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Violazione delle norme sulla circolazione stradale – Auto ferme sulla corsia di emergenza – Autoarticolato sopraggiunto a velocità superiore ai limiti consentiti – Urto con conseguenza mortali