ASSICURAZIONE RISARCIMENTO DANNO MORTE DEL FAMIGLIARE PADOVA VICENZA TREVISO BOLOGNA
COME SI CALCOLA IL DANNO IN UN INCIDENTE MORTALE?
La Cassazione ha affermato che in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale ‘iure hereditatis’, a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del danno morale quando all’evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso (Sez. 3, Sentenza n. 28423 del 28/11/2008).
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DANNO DA PERDITA PARENTALE
Il «danno da perdita parentale»e esprime il concetto in modo semplice e diretto: chi perde un parente per un sinistro stradale deve ottenere dall’assicurazione un congruo risarcimento del danno morale se dimostra un “vissuto” intenso con la vittima.
Una recente sentenza della Cassazione [1] interviene sul tema. La sentenza è molto chiara e lineare: così facendo finisce per essere un vero e proprio vademecum per comprendere quando è possibile ottenere il risarcimento per la morte di un familiare da incidente stradale. Approfondiremo pertanto il tema qui di seguito.
Indice
· 1 Risarcimento per morte o altra grave conseguenza
· 2 Risarcimento morte fratello incidente stradale
· 3 Risarcimento ai nipoti per la morte del nonno o della nonna
· 4 Risarcimento al fidanzato o partner anche se non convivente
· 5 Risarcimento morte zio in un incidente stradale
· 6 Come dimostrare il danno
Risarcimento per morte o altra grave conseguenza
Il discorso che faremo qui di seguito non deve ritenersi limitato solo al caso della morte ma anche a qualsiasi altra conseguenza grave derivante dall’incidente stradale: la perdita degli arti, l’invalidità parziale grave, la paralisi, ecc.
Come chiarito dalla Cassazione il danno da perdita del rapporto parentale non è limitato alla morte ma è integrato anche dallo stravolgimento dei rapporti abituali per qualsiasi altra ipotesi di gravi lesioni.
Lo studio annovera tra i suoi consulenti, i migliori medici legali A Bologna e non solo e i migliori periti e consulenti tecnici.
Lo Studio Avvocato Sergio Armaroli offre assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di infortunistica stradale e risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, fisici e morali.
La mission dello Studio Incidenti stradali
Lo Studio offre assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di infortunistica stradale e risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, fisici e morali. La mission dello Studio avvocato Sergio Armaroli è quella di garantire ai propri clienti la piena e totale tutela del diritto alla salute che spetta a ogni individuo, non sempre correttamente risarcito dalle Compagnie di Assicurazione mediante la pratica del Risarcimento Diretto. Lo Studio avvocato Sergio Armaroli offre assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di infortunistica stradale e risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, fisici e morali. La mission dello Studio Avvocato Sergio Armaroli è quella di garantire ai propri clienti la piena e totale tutela del diritto alla salute che spetta a ogni individuo, non sempre correttamente risarcito dalle Compagnie di Assicurazione mediante la pratica del Risarcimento Diretto. Al fine di quantificare correttamente il danno subìto, lo Studio Legale Incidenti stradali si avvale di uno staff di medici legali che sottoporranno il cliente a una valutazione medica completa. è quella di garantire ai propri clienti la piena e totale tutela del diritto alla salute che spetta a ogni individuo, non sempre correttamente risarcito dalle Compagnie di Assicurazione mediante la pratica del Risarcimento Diretto. Al fine di quantificare correttamente il danno subìto, lo Studio Legale Avvocato Sergio Armaroli si avvale di uno staff di medici legali che sottoporranno il cliente a una valutazione medica completa. , è diventata una branca che padroneggio in ogni suo aspetto: dall’analisi cinematica del sinistro, a quella dinamica, allo stato dei luoghi e tutti gli elementi invetigativi, alle responsabilità, alle diverse tipologie di danno che ne derivano (patrimoniale, biologico, esistenziale, da mancato guadagno, da lucro cessante,.etc,..). Non solo, buona parte degli eventi traumatici che coinvolgono la persona (ivi compresi gli incidenti) hanno molte volte un risvolto penale che si trasforma in un processo. o fornisce alla propria Clientela un’assistenza globale per chi viene coinvolto in un incidente stradale oppure per i propri famigliari in caso di lesioni gravissime. . La soluzione di cui sopra ha la finalità di permettere a coloro che vengono coinvolti in un sinistro stradale di poter tutelare i propri interessi anche in un momento di difficoltà economica. Diritto civile Lo studio opera in tutto il campo del diritto civile e penale offrendo la propria consulenza sia ai privati che alle imprese attraverso collaboratori interni ed esterni che lavorano in sinergia tra loro. Rivolge le attenzioni necessarie ad ogni cliente instaurando un rapporto personalizzato e su misura ben cosciente di come il primo “collaboratore” di ogni avvocato sia il proprio assistito. La mia attività giudiziaria è in buona parte occupata proprio dalla tutela del danneggiato che non sempre trova il giusto risarcimento o, peggio, una risposta alle proprie legittime pretese. La conoscenza dei criteri di liquidazione del DANNO BIOLOGICO rappresenta il mio strumento essenziale. Gestisco tante questioni relative alla “responsabilità per cose in custodia” ex art. 2051 c.c., in seguito a tutti gli eventi, apparentemente banali come una caduta per strada o il classico “vaso in testa”…ma dalle conseguenze, spesso, gravissime.
danno catastrofale, che rientra nell’unitaria categoria di danno non patrimoniale,secondo i principi espressi dalla sentenza sez. Unite N. 26972 del 2008, e che si sostanzia nel risarcimento della sofferenza patita dalla vittima nel periodo breve che precede la morte in cui essa ha la possibilità di rendersi conto della gravità del proprio stato e dell’approssimarsi della morte.
Tale danno è diverso sia da quello cosiddetto ‘tanatologia)’, ovvero connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, sia da quello rivendicabile ‘iure hereditatis’ dai congiunti della vittima dell’illecito, poi rivelatosi mortale, per avere il medesimo sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psico-fisica costituente un autonomo danno ‘biologico’, accettabile con valutazione medico legale, tenendo sempre presente che tali denominazione servono solo per identificare vari aspetti dell’unitario danno non patrimoniale.
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In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all’estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un intervallo temporale brevissimo, la morte, non può essere risarcito agli eredi il danno biologico ‘terminale’ connesso alla perdita della vita della vittima, come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull’intensa sofferenza d’animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro (Cass., 28 novembre 2008, n. 28423; Cass., 7 giugno 2008, n. 13672; Cass., 20 settembre 2011, n. 19133).
l carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude infatti la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass., 23 settembre 2013, n. 21716).
il diritto del soggetto gravemente danneggiato in un incidente, dal quale consegua a breve distanza di tempo la morte, al risarcimento quanto meno del danno morale c.d. catastrofale, per tale intendendosi il danno morale puro subito dalla vittima che è consapevole della gravità delle sue condizioni e attende lucidamente, benché atterrita, l’approssimarsi ineluttabile della morte. Lo riconosce a condizione che la vittima stessa, nell’apprezzabile lasso di tempo che ha preceduto la morte, si sia mantenuta lucida ed abbia così potuto preconizzarsi l’incombenza dell’inevitabile evento catastrofico a suo danno, con conseguente sofferenza morale massima, benché concentrata in quel breve lasso di tempo, perché correlata alla prossima perdita della vita (Cass. n. 23183 del 2014, Cass. n. 7126 del 2013, Cass. n. 11601 del 2005, che puntualizza che ‘In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni (nel caso, due ore), se esclude l’apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguentemente fatto valere ‘iure hereditatis’).
ostengono che è sufficiente l’esistenza di un pur breve lasso di tempo per far sorgere il diritto in capo al danneggiato al risarcimento delle su accennate voci di danno, in quanto egli ha la concreta possibilità di apprezzare la modifica irreversibile delle sue condizioni di salute e di vita (cd. danno catastrofale), non rilevando la brevità della durata di questa parentesi temporale. Con il secondo motivo si dolgono della violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. laddove la corte d’appello ha argomentato sulla mancanza di prova della lucidità dell’infortunato nello spazio temporale tra l’incidente e la morte, richiamando la giurisprudenza di legittimità (in particolare, S.U. n. 26972 del 2008) che ha ritenuto risarcibile la sofferenza psichica provata dalla vittima delle lesioni, nel caso sia sopravvenuta a breve distanza di tempo la morte, purché questa sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine.
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LA suprema corte valorizza sotto il profilo della intensità della sofferenza patita, il diritto del soggetto gravemente danneggiato in un incidente, dal quale consegua a breve distanza di tempo la morte, al risarcimento quanto meno del danno morale c.d. catastrofale, per tale intendendosi il danno morale puro subito dalla vittima che è consapevole della gravità delle sue condizioni e attende lucidamente, benché atterrita, l’approssimarsi ineluttabile della morte. Lo riconosce a condizione che la vittima stessa, nell’apprezzabile lasso di tempo che ha preceduto la morte, si sia mantenuta lucida ed abbia così potuto preconizzarsi l’incombenza dell’inevitabile evento catastrofico a suo danno, con conseguente sofferenza morale massima, benché concentrata in quel breve lasso di tempo, perché correlata alla prossima perdita della vita (Cass. n. 23183 del 2014, Cass. n. 7126 del 2013, Cass. n. 11601 del 2005, che puntualizza che ‘In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni (nel caso, due ore), se esclude l’apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguentemente fatto valere ‘iure hereditatis’).
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale è garantita una sempre più adeguata personalizzazione del danno, che necessariamente deve passare attraverso l’abbandono di logiche liquidazione meramente assertive di un risultato e l’ancoraggio della quantificazione, che è pur sempre, necessariamente, affidata alla valutazione equitativa del giudice di merito (che è quello che meglio può apprezzare avendole avute di fronte, le mille sfaccettature e le particolarità del caso concreto), a parametri obiettivi quali le tabelle in uso presso i vari tribunali.
Alla attenzione ai meccanismi di personalizzazione del danno è andata di pari passo la costante consapevolezza della necessità di garantire il più possibile l’uniformità di giudizio (e quindi al contempo la prevedibilità e la prevedibilità di esso) della quale si è fatta carico Cass. n. 12408 del 2011, indicando ai giudici di merito che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali. Allo scopo di garantire tale uniformità di trattamento la Corte ha indicato l’opportunità di far riferimento non soltanto ad un criterio di quantificazione obiettivo ma ad un criterio in assoluto preferibile, ovvero al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, prescelto come preferibile per una vasta gamma di considerazioni tra le quali l’essere già ampiamente diffuso sul territorio nazionale ben al di fuori dai confini del singolo distretto. A tali tabelle questa Corte ha riconosciuto, dal 2011 in poi, in applicazione dell’art. 3 Cost., la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono.
A fronte del percorso tracciato dalla giurisprudenza di legittimità che impone di ancorare la valutazione equitativa del danno non patrimoniale a parametri obiettivi, verificabili, all’interno dei quali sussumere le varie circostanze del caso concreto (e, dal 2011 in poi, non a qualsiasi paramento obiettivo ma alle tabelle milanesi ove non sussistano e siano stati enunciati motivi per discostarsene) in modo da dar corpo ad una nozione di equità che sia non solo regola del caso concreto ma anche garanzia della parità di trattamento, non può più considerarsi legittima la liquidazione del danno non patrimoniale che faccia riferimento, come la sentenza impugnata, al criterio equitativo puro, svincolato da qualsiasi parametro di riferimento ai fini della quantificazione. Essa si traduce in una quantificazione arbitraria ed immotivata che, pur partendo dalla enunciazione di alcune premesse, non da giustificazione delle conclusioni cui perviene. Tale criterio infatti non rende evidente e controllabile l’iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto realmente, nell’operare la liquidazione, della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo, o se l’enunciazione dei criteri sia rimasta una mera affermazione di principio. l carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude infatti la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass., 23 settembre 2013, n. 21716).
Una volta che un famigliare muore in incidente le pratiche per richiedere la riscossione economica data dall’incidente, deve essere effettuata da eventuali:
Congiunti prossimi, quali di o parenti Conviventi
Coniuge o figli
Nel caso di sinistri causati dalla circolazione di veicoli e natanti non coperti da assicurazione obbligatoria o in caso di pirati della strada subentra il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS).
Questo fondo provvede a rimborsare gli indennizzi per sinistri, e per attivare tale procedura L’avvocato Sergio Armaroli Bologna è un punto di riferimento a Bologna Vicenza Ravenna Rimini Treviso Padova Forli Cesena per incidenti mortali e lesioni gravi
L’intervento di un esperto è fondamentale per cercare di ottenere un risarcimento soddisfacente, anche tramite il Fondo di Garanzia Vittime delle Strada, fornendo la più ampia assistenza alle persone danneggiate dagli incidenti stradali.
Già in questa prima fase diventa difficile capire quale sia il soggetto che effettivamente ha diritto a richiedere un Risarcimento Incidente Stradale Mortale AVVOCATO SERGIO ARMAROLI BOLOGNA
Risarcimento Incidente Stradale Mortale Belsito Roma, i diritti dei familiari
Quali sono i diritti effettivamente che sono concessi anche familiari quando vivono il dramma di un soggetto che muore per colpa di un incidente stradale?
Danni morali
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Iure Hereditatis
Danno da perdita
Danno esistenziale
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Fondo Vittime Della Strada Risarcimento Danni Materiali Stradali Bologna Padova Vicenza ravenna Forli Cesena Rimini Treviso, rovigo
Fondo Vittime Della Strada Risarcimento Veicolo Non Identificato Stradali Bologna Padova Vicenza ravenna Forli Cesena Rimini Treviso, rovigo
Incidente Mortale Stradali Bologna Padova Vicenza ravenna Forli Cesena Rimini Treviso, rovigo
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Richiesta Risarcimento Danni Fondo Garanzia Vittime Della Strada Stradali Bologna Padova Vicenza ravenna Forli Cesena Rimini Treviso, rovigo
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