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Spetterà quindi all’autore della violazione dell’obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. In una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass., sez. I, 14 febbraio 2012, n. 2059).
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Spetta all’autore della violazione dell’obbligo di fedeltà la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse, ovvero in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto.
Diversamente, nel caso- infrequente, ma non eccezionale- di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime- secondo la definizione invalsa nell’uso- dei “separati in casa”), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l’applicabilità della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorioincumbit ei qui dicit.
Spetterà quindi all’autore della violazione dell’obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. In una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass., sez. I, 14 febbraio 2012, n. 2059).
Tale riparto dell’onere probatorio oltre a palesarsi rispettoso del canone legale (art. 2697 cod. civ.) è altresì aderente al principio empirico della vicinanza della prova; laddove, riversare la dimostrazione della rilevanza causale in ordine all’intollerabilità della prosecuzione della convivenza su chi abbia subito l’altrui infedeltà si risolverebbe nella probatio diabolica che in realtà il matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia dell’adulterio (o dell’omissione di assistenza, o dell’interruzione della coabitazione).
Alla luce di tali principi, la motivazione della corte territoriale appare immune da mende, in punto di diritto.
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE , SENTENZA 25 maggio 2016, n.10823 –
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 13 aprile – 25 maggio 2016, n. 10823
Presidente Forte – Relatore Bernabai
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 21 giugno 2010 la sig.ra B.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa il proprio coniuge, sig. T.R. , per ottenere la separazione personale, con assegnazione a sé della casa coniugale, affidamento condiviso del figlio minore G. , con collocamento prevalente presso di sé, ed un contributo per il mantenimento dei due figli non inferiore ad Euro 1.000,00, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi ritualmente, il sig. T. aderiva alla domanda di separazione, ma con addebito alla moglie, assegnazione a sé della casa coniugale, affidamento condiviso del figlio minore ed attribuzione di un contributo per il mantenimento, proprio e dei figli, a carico della B. , non inferiore ad Euro 2.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza 16 ottobre 2012, il Tribunale di Bassano del Grappa dichiarava la separazione personale con addebito alla moglie, affido condiviso del figlio minore G. , con residenza presso la madre ed ampia facoltà di visita del padre, nonché assegnazione della casa coniugale alla moglie, mantenimento dei figli a suo carico e contributo al mantenimento, a favore del sig. T. , di Euro 250,00 mensili.
Il successivo gravame della sig.ra B. era respinto dalla Corte d’Appello di Venezia, con sentenza 18 marzo 2013, che accoglieva, invece, l’appello incidentale del T. , maggiorando l’assegno di mantenimento ad Euro 400,00, a carico della B. , che condannava alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Motivava:
che doveva ritenersi provata la relazione extraconiugale della sig.ra B. sulla base degli elementi istruttori raccolti, ed in particolare di una relazione investigativa che, benché successiva alla richiesta di separazione, confermava una situazione pregressa conforme alle deposizioni testimoniali; che l’onere della prova dell’inefficacia causale dell’infedeltà sulla sopravvenuta intollerabilità della convivenza gravava sull’autrice della violazione del relativo dovere coniugale e non era stato, nella specie, assolto;
che la disparità di reddito e patrimonio giustificava la maggiorazione dell’assegno di mantenimento.
Avverso la sentenza, notificata il 24 giugno 2013, la sig.ra B. proponeva ricorso per Cassazione, articolato in due motivi, e notificato il 7 ottobre 2013.
Deduceva:
la violazione degli artt. 143 e 151, secondo comma, cod. civ. circa l’addebito della separazione, senza la prova del nesso di causalità tra infedeltà e crisi coniugale;
la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., nel dare ampio spazio alla relazione investigativa ed alle deduzioni testimoniali.
Resisteva con controricorso il sig. T. .
All’udienza del 13 aprile 2016 il Procuratore Generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
Il primo motivo è infondato.
La Corte territoriale non ha omesso di prendere in considerazione la possibile rilevanza causale dell’infedeltà coniugale accertata, ma ha solo distribuito tra le parti l’onere della prova principale del fatto integrativo della predetta violazione dei doveri coniugali e della contrapposta prova liberatoria della irrilevanza eziologica dell’infedeltà, in ipotesi verificatasi in costanza di aperta crisi matrimoniale.
Ritiene questo Collegio che tale riparto sia corretto, pur in presenza di precedenti arresti di legittimità non sempre univoci “in parte qua“.
L’infedeltà- così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione- viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143, secondo comma, cod. civ.): così da infirmare, alla radice, l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione. È quindi la premessa, secondo l’id quod plerunque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi (art. 151, primo comma, cod. civ.).
Non per questo, tuttavia tale regolarità causale assurge a presunzione assoluta.
L’evento dissolutivo può rivelarsi già “prima facie“- e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte- non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come ad esempio, nell’ipotesi di un isolato e remoto episodio d’infedeltà (ma anche di mancata assistenza, o allontanamento dalla casa coniugale), da ritenere presuntivamente superato, nel prosieguo, da un periodo di convivenza.
Va da sé, infatti, che occorre l’elemento della prossimità (“post hoc, ergo propter hoc“): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all’accertata violazione del dovere coniugale.
Diversamente, nel caso- infrequente, ma non eccezionale- di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime- secondo la definizione invalsa nell’uso- dei “separati in casa“), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l’applicabilità della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorioincumbit ei qui dicit.
Spetterà quindi all’autore della violazione dell’obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. In una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass., sez. I, 14 febbraio 2012, n. 2059).
Tale riparto dell’onere probatorio oltre a palesarsi rispettoso del canone legale (art. 2697 cod. civ.) è altresì aderente al principio empirico della vicinanza della prova; laddove, riversare la dimostrazione della rilevanza causale in ordine all’intollerabilità della prosecuzione della convivenza su chi abbia subito l’altrui infedeltà si risolverebbe nella probatio diabolica che in realtà il matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia dell’adulterio (o dell’omissione di assistenza, o dell’interruzione della coabitazione).
Alla luce di tali principi, la motivazione della corte territoriale appare immune da mende, in punto di diritto.
Il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi in una difforme interpretazione delle risultanze istruttorie, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.
Il ricorso dev’essere dunque respinto, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa, del numero e delle complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in Euro 7.500,00, di cui 7.200,00 per compenso, oltre alla spese forfetarie e gli accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – T.U. SPESE DI GIUSTIZIA), art. 13 (Importi), comma 1 quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).
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