BOLOGNA AVVOCATO DISCONOSCIMENTO PATERNITA’
Avvocati a bologna disconoscimento paternita’ Si tratta dell’azione che deve proporre chi intenda far accertare e, di conseguenza, dichiarare la mancanza del rapporto biologico tra un padre e un figlio nato durante il matrimonio.
Avvocati a bologna disconoscimento paternita’
SE IL BAMBINO E’ NATO DURANTE IL MATRIMONIO?
In questa ipotesi, la legge presume che il marito della madre sia anche il padre del bambino (si parla, a riguardo di «presunzione» di paternità).
- Chi, ed entro quali termini può chiedere il disconoscimento di paternità?
- Il padre nel termine di un anno dal giorno della nascita quando egli si trovava nel luogo in cui è nato il figlio, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento; la madre nel termine di sei mesi dal giorno della nascita oppure dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento; il figlio sempre.
- Il decreto legislativo n. 154/2013 26Modifiche all’articolo 255 del codice civile
- All’articolo 255 del codice civile le parole: “legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti” sono soppresse.
- 27
- Modifiche all’articolo 262 del codice civile
- All’articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nella rubrica dopo la parola: “figlio” sono aggiunte le seguenti: “nato fuori del matrimonio”;
- b) la parola: “naturale”, ovunque presente, è soppressa;
- c) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.”;
- d) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.”;
- e) al terzo comma le parole: “l’assunzione del cognome del padre” sono sostituite dalle seguenti: “l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
- 28
- Modifiche all’articolo 263 del codice civile
- L’articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:
- “Art. 263.
- Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
- Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.
- L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
- L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento.
- L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applica l’articolo 245.”.
- 29
- Modifiche all’articolo 264 del codice civile
- L’articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:
- “Art. 264.
- Impugnazione da parte del figlio minore
- L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.”.
- 30
- Modifiche agli articoli 267 e 269 del codice civile
- All’articolo 267 del codice civile dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
- “Nel caso indicato dal primo comma dell’articolo 263, se l’autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l’azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell’autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
- Se il figlio riconosciuto è morto senza aver promosso l’azione di cui all’articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
- La morte dell’autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l’esercizio dell’azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell’articolo 263.
- Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.”.
- All’articolo 269 del codice civile la parola: “naturale”, ovunque presente, è soppressa.
che subito dopo la separazione la moglie era andata a convivere con xxx, che dopo il divorzio, pronunciato con sentenza dd. Xxx il padre era stato via via escluso dalla vita dei figli; che in una circostanza la signora xxx aveva affermato al signor xxx, padre dell’attore, che i bambini xxx e xxx non erano figli di xxx.
Alla luce di questi elementi l’attore proponeva azione di disconoscimento della paternità concludendo come in epigrafe specificato.
Ritualmente costituitasi, la convenuta contestava le pretese attoree svolgendo domanda riconvenzionale ex art.96 c.p.c.
In causa interveniva il PM e veniva nominato il curatore speciale dei minori che si costituiva e chiedeva la reiezione delle domande attoree
Tali elementi, unitamente alla circostanza che la signora xxx andò a vivere con il xxx subito dopo la separazione e poco dopo il battesimo della bambina, al quale pure era presente il futuro convivente, denotano una situazione che va interpretata nel senso di un verosimile avvenuto adulterio.
E’ evidente che la prova dell’adulterio, salvo casi “fortunati”, è molto difficile da raggiungere pienamente e solo la sussistenza di indizi può portare al convincimento del giudice.
Nel caso di specie tale convincimento si è formato anche prima della CTU che il Collegio ha disposto con finalità non meramente esplorative, ben consapevole dei suoi costi in termini umani prima che economici, ritenendo dagli elementi sopra citati preliminarmente ed autonomamente provata la circostanza dell’adulterio (cfr. Cass. 8087/1998).
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TRENTO
In composizione collegiale, composto dai magistrati:
dott. Battista Palestra presidente
dott.ssa Patrizia Collino giudice rel.
Dott.ssa Anna Mantovani giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.503 del ruolo generale affari civili contenziosi per l’anno 200e e promossa da
xxx
elettivamente domiciliato in Trento vai Grazioli n.67 presso la dott.ssa Mara Roncoletta Avvocato che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell’atto di citazione
ATTORE
contro
xxx
elettivamente domiciliata in Trento, via Zambra 11 presso il dott. Luciano Botteon avvocato che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in margine alla comparsa di risposta
e contro
xxx e xxx
Rappresentati e difesi, in qualità di curatore speciale, dall’avv. Anita Bazzicalupo del foro di Trento, con studio in via Mazzini n.23, giusta nomina da parte del Tribunale di Trento
CONVENUTI
e con l’intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Trento
INTERVENUTO
avente per oggetto: disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI
Per l’attore: “Nel merito:
– accertata e dichiarata la insussistenza del rapporto di paternità biologica tra xxx nato a xxx il xxx e xxx nata a xxx il xxx e con l’attore, dichiarare disconosciuta la paternità di xxx sui minori xxx
– respingersi la domanda riconvenzionale proposta dalla signora xxx di condanna dell’attore ex art.96 c.p.c. al risarcimento dei danni in suo favore, perché infondata, inammissibile e carente dei presupposti di legge;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, al 10% spese generali, I.V.A. e C.N.A. come per legge.
In via istruttoria:
– si chiede l’ammissione di prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa a mezzo dei testi xxx e xxx, con espressa riserva di integrare le istanze istruttorie sulla prova certa del tradimento del coniuge nonché la lista testimoniale nei termini che il G.I. vorrà concedere ex art.184 c.p.c.
– si chiede vengano disposti gli accertamenti genetici ed ematologici su xxx e xxx ed il presunto padre al fine di dimostrare l’insussistenza del rapporto di paternità biologica dei minori con l’attore xxx”.
Per la convenuta: “Nel merito: per le causali di cui in narrativa, respingersi integralmente le avversarie domande e conclusioni.
In via riconvenzionale: condannarsi l’attore ex art.96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore della signora xxx per avere agito temerariamente in giudizio, con dolo o colpa grave, nella misura che verrà di giustizia determinata tenendo conto tuttavia della gravità dell’azione promossa e delle accuse rivolte alla convenuta, con interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo.
Con vittoria di spese di causa.
Riservata ogni istanza istruttoria, ci si oppone sin d’ora alle istanze svolte dall’attore in atto di citazione in quanto genericamente formulate”.
Per i convenuti in persona del curatore: “respingersi ogni domanda così come formulata dall’attore. Con vittoria di spese”
Per il P.M. intervenuto: “accogliersi il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18.4.2002 xxx esponeva di avere contratto matrimonio con xxx il xxx e che dall’unione erano nati tre figli xxx, xxx, xxx che i coniugi si erano separati il xxx e i figli erano rimasti affidati alla madre con facoltà di visita per il padre e con obbligo di contributo al mantenimento per lire 600.000 mensili;
che subito dopo la separazione la moglie era andata a convivere con xxx, che dopo il divorzio, pronunciato con sentenza dd. Xxx il padre era stato via via escluso dalla vita dei figli; che in una circostanza la signora xxx aveva affermato al signor xxx, padre dell’attore, che i bambini xxx e xxx non erano figli di xxx.
Alla luce di questi elementi l’attore proponeva azione di disconoscimento della paternità concludendo come in epigrafe specificato.
Ritualmente costituitasi, la convenuta contestava le pretese attoree svolgendo domanda riconvenzionale ex art.96 c.p.c.
In causa interveniva il PM e veniva nominato il curatore speciale dei minori che si costituiva e chiedeva la reiezione delle domande attoree.
Veniva espletata la fase istruttoria, con assunzione di prove orali, all’esito delle quali il Collegio disponeva CTU al fine di accertare la paternità biologica di xxx nei confronti dei minori xxx e xxx.
Dopo il deposito della suddetta CTU, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe specificate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli elementi raccolti prima dell’ordinanza ammissiva della CTU permettono di ritenere sussistenti gli indizi gravi e concordanti in ordine all’adulterio della moglie.
Dalle prove orali assunte è infatti emerso che subito dopo la separazione, nel gennaio 1995, la signora xxx è andata a vivere con il signor xxx, il quale frequentava la famiglia anche precedentemente, che xxx e xxx hanno sempre chiamato papà questa persona mentre chiamavano nonno il ricorrente
Il teste xxx il quale appare capace non avendo interesse attuale e concreto all’intervento in giudizio, ha anche fatto riferimento ad un colloquio, avvenuto in un bar, volto a comprendere il motivo per il quale la convenuta escludesse il ricorrente dalla vita dei fili.
Nel corso dello stesso la convenuta avrebbe confessato che xxx non era il padre dei bambini.
Il colloquio e il suo contenuto sono indirettamente confermati dalla teste xxx.
Anche la teste xxx, di parte convenuta, ha confermato che i bambini chiamavano papà il xxx e nonno il ricorrente.
Tali elementi, unitamente alla circostanza che la signora xxx andò a vivere con il xxx subito dopo la separazione e poco dopo il battesimo della bambina, al quale pure era presente il futuro convivente, denotano una situazione che va interpretata nel senso di un verosimile avvenuto adulterio.
E’ evidente che la prova dell’adulterio, salvo casi “fortunati”, è molto difficile da raggiungere pienamente e solo la sussistenza di indizi può portare al convincimento del giudice.
Nel caso di specie tale convincimento si è formato anche prima della CTU che il Collegio ha disposto con finalità non meramente esplorative, ben consapevole dei suoi costi in termini umani prima che economici, ritenendo dagli elementi sopra citati preliminarmente ed autonomamente provata la circostanza dell’adulterio (cfr. Cass. 8087/1998).
L’esito della CTU, eseguita da professionisti qualificati, ha evidenziato con motivazione analitica e documentata, che si condivide, che sussistono elementi di incompatibilità genetica tra xxx e i minori xxx e xxx.
In questo quadro la domanda del ricorrente va accolta.
Alla soccombenza seguono le spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, sezione 1^ civile, in composizione collegiale, così provvede: accertata l’insussistenza del rapporto di paternità biologica tra xxx e xxx e xxx dichiara disconosciuta la paternità dello stesso nei confronti dei suddetti minori; respinge ogni altra domanda; condanna la convenuta xxx al rimborso delle spese legali nei confronti del ricorrente in € 3.280,00 per onorari, € 1.778,07, € 238,99 per spese, oltre I.V.A., C.N.P.A. e rimborso spese generali ex art.15 T.F.
Così deciso in Trento 15.12.2005
Il Giudice estensore
Dott.ssa Patrizia Collino
Il Presidente Dott. Battista Palestra
Il cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2006.
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