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AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI FIGLI, AFFIDAMENTO CONDIVISO FIGLI, AVVOCATO MATRIMONIALISTA BOLOGNA

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AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI FIGLI, AFFIDAMENTO CONDIVISO FIGLI, AVVOCATO MATRIMONIALISTA BOLOGNA

 

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Prima della riforma, l’istituto dell’affidamento congiunto pur non essendo previsto dalla normativa vigente in materia di separazione personale, era ammesso espressamente dall’articolo 6 della legge sul divorzio (898/1970) e la giurisprudenza di legittimità era già in passato intervenuta ammettendo l’applicazione analogica del suddetto articolo anche alle ipotesi di separazione personale

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«L’affidamento condiviso dei figli, che si pone come regola generale, non può ritenersi precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, essendo necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o di inidoneità educativa, o, comunque, tale da rendere quell’affidamento, in concreto, pregiudizievole per il minore

«In tema di affidamento dei figli, l’esclusione della modalità dell’affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione, non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa del genitore che, in tal modo, venga escluso dal pari esercizio della potestà genitoriale»

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PERCHE’ AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI FIGLI, AFFIDAMENTO CONDIVISO FIGLI, AVVOCATO MATRIMONIALISTA BOLOGNA?

  • L’affidamento congiunto ha, innanzitutto, un significato più propriamente giuridico inteso come esercizio congiunto della potestà genitoriale (precedentemente il termine usato era il tradizionale patria potestà). Con laffidamento condiviso, quindi, i genitori conservano entrambi lesercizio di detta potestà genitoriale sul figlio.
  • Anche se le norme in materia di affidamento condiviso non lo prevedono, molte sentenze hanno introdotto la prassi della collocazione del figlio presso uno dei genitori come dimora prevalente (precedentemente l’espressione usata era casa familiare), che comporta altre disposizioni tipiche dell’affidamento esclusivo (assegnazione della casa familiare al genitore cosiddetto collocatario dei figli, cui spetterebbe la corresponsione dell’assegno di mantenimento dei figli), prassi contestata tra l’altro dalle associazioni di padri, in quanto contraddirebbe il primo comma dell’articolo 155 del Codice civile: “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
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  • È solo in questo modo, d’altronde, che può essere assicurata quell’effettiva compartecipazione alle scelte riguardanti la crescita e la formazione del figlio in cui si sostanzia la c.d. bigenitorialità, quale principio solennemente affermato a livello internazionale dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, che ha trovato attuazione in materia di separazione e divorzio attraverso la legge 8 febbraio 2006, n. 54, la quale ha modificato l’art. 155 cod. civ., introducendo l’istituto dell’affidamento condiviso. L’inapplicabilità della relativa disciplina alla fattispecie in esame, tuttora regolata da una sentenza emessa in data anteriore all’entrata in vigo-re della predetta legge, non esclude la possibilità di desumerne elementi utili ai fini dell’interpretazione della normativa previgente, in una prospettiva evolutiva che tenga conto dell’indubbia comunanza di aspetti riscontrabile tra l’affidamento congiunto e quello condiviso. Significativa, al riguardo, appare la nuova formulazione dell’art. 155 cit., la quale, nel ribadire la necessità che le decisioni di maggior interesse siano prese di comune accordo tra i genitori, inquadra tale esigenza in una disciplina improntata alla riaffermazione dei principio di pari responsabilità di questi ultimi nella cura, nell’educazione e nell’istruzione dei figli. Tale principio, valido anche per l’ipotesi in cui il giudice ritenga preferibile l’affidamento esclusivo, non può non ricevere un’applicazione particolarmente rigorosa nel caso di affidamento congiunto o condiviso, riducendosi altrimenti l’apporto di uno dei genitori ad una mera erogazione di denaro, svincolata da qualsiasi contributo di carattere decisionale, in contrasto con gli obiettivi di responsabilizzazione di entrambe le figure genitoriali avuti di mira dal legislatore attraverso la previsione di queste forme di affidamento.
  • La sentenza 18187/06, come già accennato in apertura, fornisce agli interpreti del diritto delle direttive fondamentali con riferimento al nuovo istituto dell’affidamento condiviso dei figli, introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54.
    Il Collegio, infatti, censura la decisione della Corte territoriale che, attribuendo una valenza patrimoniale all’affidamento congiunto, fa gravare l’onere di provvedere ai bisogni della prole paritariamente sui genitori.
    Secondo la S.C. la decisione sull’affidamento congiunto – “non sindacabile in Cassazione, sempre che la relativa scelta, oltre che essere logicamente e sufficientemente motivata, non si disancori dal parametro di valutazione del sereno sviluppo del minore” – deve essere svincolata da considerazioni di ordine economico.
    Ciò significa, dice la Corte, che l’affidamento congiunto ove disposto non comporta necessariamente un “pari” obbligo patrimoniale a carico dei figli, nel senso che ciascun genitore è tenuto a provvedere autonomamente e direttamente al loro mantenimento.Separazione e divorzio SEPARAZIONE CONSEGUENZE PATRIMONIALI

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AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI FIGLI, AFFIDAMENTO CONDIVISO FIGLI, AVVOCATO MATRIMONIALISTA BOLOGNA

 

 

 

Art. 155 – Provvedimenti riguardo ai figli

 

SPESE STRAORDINARIE

 

Una dicitura che comporta due problemi: cosa si intende per spesa straordinaria e come va ripartita tale spesa tra i genitori. Per la prima questione, lo stesso aggettivo “straordinario” indica che si tratta di spese che non rientrano nella normalità della vita dei figli, ma sono conseguenza di situazioni eccezionali e imprevedibili (tribunale per i minorenni di Bari, decreto 6 ottobre 2010), con particolare riferimento alla loro salute (Cassazione, sentenza 7672/99). La Cassazione ha affermato che la domanda di riconoscimento delle spese straordinarie trae la sua ragione da esigenze saltuarie dei minori, mentre la richiesta di mantenimento da esigenze continuative degli stessi (sentenza 6201/09). E così, nellarco di un intero anno di vita del figlio, è prevedibile, e non straordinario, che questi abiti in una casa (con i costi per la manutenzione ordinaria e per il pagamento delle utenze domestiche), si vesta (acquistando capi di abbigliamento), si ammali (con necessità di acquisto di antipiretico, sciroppi espettoranti, medicinali da banco o di visite dal pediatra), si iscriva a una scuola (ovvero a un’università), con i relativi costi che tale frequenza comporta (acquisto del materiale di cancelleria, dei libri di testo, pagamento delle tasse scolastiche o universitarie, eventuali rette mensili di scuole private, spese per il semiconvitto o la refezione scolastica, spese per la permanenza fuori casa presso la sede universitaria), pratichi uno sport (pagamento della tassa di iscrizione e delle rette mensili di frequentazione di un centro sportivo), utilizzi mezzi di trasporto (ciclomotore o mini-car), effettui dei viaggi, estivi o invernali, insieme al genitore convivente. Viceversa, è straordinaria la spesa per lapparecchio ortodontico, o per ripetizioni e lezioni private, considerato che tale esigenza, imprevedibile, diventa attuale a seguito del cattivo rendimento scolastico, a meno che l’esigenza di sostegno scolastico del minore sia permanente (ad esempio, perché il figlio è affetto da patologie invalidanti).

 

 

 

 

 

 

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AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI FIGLI, AFFIDAMENTO CONDIVISO FIGLI, AVVOCATO MATRIMONIALISTA BOLOGNA

 

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Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

[2] Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, allistruzione e alleducazione dei figli. Prende atto, se non contrari allinteresse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative allistruzione, alleducazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dellinclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

[4] Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

[5] L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

[6] Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANDO AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI FIGLI, AFFIDAMENTO CONDIVISO FIGLI, AVVOCATO MATRIMONIALISTA BOLOGNA?

 

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  • Con la nuova legge sull’ affidamento condiviso, non è più possibile laffidamento ad un solo genitore?

 

E’ POSSIBILE SE LO DECIDE IL GIUDICE O I GENITORI La riforma introdotta dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 ha imposto come regola generale quella dell’ affidamento condiviso, ossia i figli vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali continuano ad esercitare la potestà sui figli ed a condividere le responsabilità educative verso di loro, nonostante la separazione.

 

ASSEGNO MANTENIMENTO: rispettive condizioni patrimoniali non risultano neppure indicate, e che, soprattutto, manca una ricostruzione attendibile del tenore di vita dei coniugi
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3.    affido condiviso alternato
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Con il termine affidamento condiviso si intende la modalità dellesercizio della potestà genitoriale. Con la legge 50 del 2006 il legislatore ha stabilito che i genitori devono esercitare la potestà sui figli in modo condiviso: tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, alleducazione ed alla salute devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dellinclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. Solo sulle questioni meno importanti e di ordinaria amministrazione le decisioni possono essere prese dai genitori anche separatamente.

 

 

 

 

 

 

art. 155 c.c., comma 2° “[…]  il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, allistruzione e alleducazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.”

 

 

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AS3

Ora la regola è quella dellaffido condiviso e la giurisprudenza si orienta in tal senso .

 

 

 

Cos’è laffido condiviso?

  • L’affidamento condiviso regola laffidamento dei figli e quindi lesercizio della potestà genitoriale in caso di cessazione di convivenza dei genitori in modo che ciascun genitore sia responsabile in toto quando i figli sono con lui.
  • Che differeze ci sono tra affido condiviso e affido congiunto?
  • L’affidamento congiunto richiede completa cooperazione fra i genitori, l’affidamento condiviso, in caso di conflitto, suddivide in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando quindi la relazione genitoriale con i figli.

 

 

Già la scelta del termine – spiega la Corte – è significativa, rispetto all’espressione più tradizionale, contenuta nella legge di divorzio dopo la riforma del 1987, di “affido congiunto”: non solo affidamento ad entrambi, ma fondato sul pieno consenso di gestione, sulla condivisione, appunto. Anche se il minore può essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, l’altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sé. È previsto l’affidamento monogenitoriale, che tuttavia costituisce eccezione rispetto alla regola dell’affidamento condiviso: non a caso l’art. 155 bis c.c. richiede, per l’affidamento ad uno solo dei genitori, nell’interesse dei figli minori, un provvedimento motivato, non richiesto invece per l’affidamento condiviso. Il giudice a quo giustifica l’esclusione dell’affidamento condiviso (disponendo affidamento della minore alla madre), in presenza di un conflitto insanabile tra i genitori, scarso interesse del padre per la minore, posizione di questa di rifiuto nei confronti del padre. Ciò in contrasto, almeno parzialmente con l’orientamento consolidato di questa Corte (per tute, Cass. n. 16593 del 2008), per cui il grave conflitto tra genitori, di per sé solo, non è tale da escludere l’affidamento condiviso, e a frote di una consulenza tecnica, svolta in primo grado, che, pur evidenziando difficoltà di relazione, conclude per l’affidamento ad entrambi i genitori”

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