Vai al contenuto
Home > avvocati Bologna News > MIGLIOR AVVOCATO SEPARAZIONI BOLOGNA > separazione tra persone di diverse nazionalità cassazione sentenze

separazione tra persone di diverse nazionalità cassazione sentenze

  • di
Il danno estetico, infatti, può essere risarcito sotto diversi punti di vista: per l’aspetto patrimoniale, quindi il danno emergente o il lucro cessante derivante dalla lesione; per l’aspetto non patrimoniale, quindi il danno biologico e morale, cioè le conseguenze psicologiche che conseguono al peggioramento fisico (pensiamo ad un esaurimento da stress).
Condividi questo articolo!

separazione tra persone di diverse nazionalità cassazione sentenze

La separazione e il divorzio tra persone di diversa nazionalità sollevano questioni complesse riguardanti la giurisdizione competente e la legge applicabile. In Italia, la legge n. 218 del 1995 disciplina il diritto internazionale privato e stabilisce i criteri per determinare la giurisdizione e la legge applicabile in materia matrimoniale.

separazione e divorzio a Bologna? 3 Ti spiego come devi fare e cosa bisogna fare
separazione e divorzio a Bologna? 3 Ti spiego come devi fare e cosa bisogna fare

Giurisdizione Competente:

La giurisdizione per le cause di separazione e divorzio è generalmente determinata dalla residenza abituale dei coniugi o dalla loro nazionalità comune. In particolare, l’articolo 31 della legge n. 218/1995 prevede che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio siano regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda; in mancanza, si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.

AFFIDO CONDIVISO E NO! FIGLI MINORI NELLA SEPARAZIONE  BOLOGNA
AFFIDO CONDIVISO E NO! FIGLI MINORI NELLA SEPARAZIONE  BOLOGNA

In presenza di elementi di estraneità, come la cittadinanza straniera delle parti e la residenza all’estero del convenuto, il giudice italiano deve verificare la propria giurisdizione. Ad esempio, in un caso esaminato dalla Corte di Cassazione, una cittadina albanese residente in Italia ha chiesto la separazione dal marito, anch’egli cittadino albanese ma residente all’estero. La Corte ha sottolineato l’importanza di valutare la giurisdizione italiana in base alla residenza abituale dei coniugi e alla localizzazione della vita matrimoniale.

Legge Applicabile:

La legge applicabile alla separazione e al divorzio tra coniugi di diversa nazionalità può variare. Se i coniugi hanno la stessa nazionalità, si applica la legge del loro paese di origine. Se hanno nazionalità diverse, si applica la legge dello Stato in cui la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. In mancanza di una legge applicabile, si ricorre alla legge italiana.

Riconoscimento delle Sentenze Straniere:

Il riconoscimento in Italia di sentenze straniere di divorzio è subordinato al rispetto di specifici requisiti. Ad esempio, la sentenza non deve essere contraria all’ordine pubblico italiano e deve garantire il diritto di difesa di entrambe le parti. In una sentenza del 2020, la Corte di Cassazione ha negato il riconoscimento di una sentenza di divorzio emessa da un tribunale sciaraitico palestinese, rilevando la violazione del diritto di difesa della moglie e la contrarietà all’ordine pubblico italiano.

Inoltre, la pendenza di un procedimento di separazione in Italia non preclude il riconoscimento di una successiva sentenza straniera di divorzio, poiché i due procedimenti hanno oggetti diversi: la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale, mentre il divorzio sì. Pertanto, la litispendenza non opera in questi casi.

In conclusione, le questioni relative alla separazione e al divorzio tra persone di diversa nazionalità richiedono un’attenta valutazione della giurisdizione competente, della legge applicabile e delle condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere, tenendo conto delle normative nazionali e internazionali pertinenti.

cassazione su sepoarazione coniugi sentenze dettagliate

ChatGPT ha detto:

La Corte di Cassazione italiana ha emesso numerose sentenze riguardanti la separazione tra coniugi, affrontando vari aspetti legali e interpretativi. Di seguito sono riportate alcune decisioni significative:

  1. Addebito della Separazione e Infedeltà Coniugale

In una sentenza del 2024, la Cassazione ha stabilito che l’infedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave dei doveri matrimoniali. Tale condotta, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si dimostri l’assenza di nesso causale tra l’infedeltà e la crisi coniugale.

  1. Intollerabilità della Convivenza e Addebito

Con l’ordinanza n. 11032/2024, la Cassazione ha precisato che, indipendentemente da qualsiasi elemento di addebito, la separazione dei coniugi deve basarsi su una situazione di intollerabilità della convivenza. Questa intollerabilità è intesa come un fatto psicologico, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi. Non è necessario che sussista un conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi; la frattura può dipendere anche dalla disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché ciò renda incompatibile la convivenza e sia verificabile in base ai fatti emersi in giudizio.

  1. Diritto di Abitazione e Uso per il Coniuge Separato

Nella sentenza n. 22566 del 26 luglio 2023, la Cassazione ha affermato che i diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c., spettano anche al coniuge separato senza addebito. Tuttavia, tali diritti non sussistono se, dopo la separazione, la casa è stata lasciata da entrambi i coniugi o ha comunque perso ogni collegamento con l’originaria destinazione familiare.

  1. Effetti Economici della Separazione

La Cassazione ha chiarito che la separazione personale, a differenza del divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Di conseguenza, l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza di addebito, è finalizzato a garantire il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Questo assegno è espressione del dovere di assistenza materiale e non ha una funzione compensativa. L’attitudine al lavoro del coniuge richiedente può influire sulla determinazione dell’assegno, ma deve essere valutata in termini di effettiva possibilità di svolgere un’attività lavorativa retribuita, considerando fattori individuali e ambientali concreti.

Queste sentenze evidenziano l’approccio della Corte di Cassazione nell’interpretare le normative sulla separazione coniugale, bilanciando i diritti e i doveri dei coniugi coinvolti.

La sentenza n. 22566 del 26 luglio 2023 della Corte di Cassazione ha affrontato il tema del diritto di abitazione e uso spettante al coniuge superstite separato senza addebito. In particolare, la Corte ha stabilito che tali diritti spettano anche al coniuge separato senza addebito, a meno che, dopo la separazione, la casa sia stata abbandonata da entrambi i coniugi o abbia perso ogni collegamento con l’originaria destinazione familiare.

Questa pronuncia rappresenta un superamento dell’orientamento precedente, secondo cui il riconoscimento dei diritti di abitazione e uso era subordinato all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita a residenza familiare. Secondo tale orientamento, in caso di separazione personale con cessazione della convivenza, tali diritti non sussistevano.

La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che la legge non richiede la convivenza come presupposto per l’attribuzione del diritto di abitazione e che l’art. 548 c.c. parifica i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge non separato. Pertanto, i diritti di abitazione e uso spettano anche al coniuge separato senza addebito, salvo che, dopo la separazione, la casa sia stata abbandonata da entrambi i coniugi o abbia perso ogni collegamento con l’originaria destinazione familiare.

In conclusione, la sentenza n. 22566 del 2023 estende il riconoscimento dei diritti di abitazione e uso al coniuge superstite separato senza addebito, introducendo una significativa evoluzione nell’interpretazione giurisprudenziale in materia successoria.

commento e dottrina art 548 codice civile

L’articolo 548 del Codice Civile italiano disciplina i diritti successori del coniuge separato, distinguendo tra separazione senza addebito e con addebito.

Testo dell’articolo 548 c.c.:

  • Comma 1: Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
  • Comma 2: Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto a un assegno vitalizio se, al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L’assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata a entrambi i coniugi.

Analisi e Commento:

L’articolo 548 c.c. stabilisce una distinzione fondamentale basata sull’addebito della separazione:

  1. Coniuge separato senza addebito: Mantiene pieni diritti successori, equivalenti a quelli di un coniuge non separato. Ciò significa che partecipa all’eredità del coniuge defunto secondo le norme generali sulla successione legittima o testamentaria.
  2. Coniuge separato con addebito: Ha diritto esclusivamente a un assegno vitalizio, a condizione che, al momento dell’apertura della successione, stesse già ricevendo gli alimenti dal coniuge defunto. Questo assegno è proporzionato alle risorse dell’eredità e al numero e alla qualità degli altri eredi, ma non può superare l’importo degli alimenti precedentemente percepiti.

La ratio legis di questa disposizione risiede nell’equilibrio tra la tutela del coniuge superstite e la valutazione della responsabilità nella crisi coniugale. Il coniuge non responsabile della separazione (senza addebito) viene protetto, garantendogli una continuità nei diritti successori. Al contrario, il coniuge al quale è stata addebitata la separazione vede ridotti i propri diritti, limitati a un assegno vitalizio, riconoscendo così la sua responsabilità nella dissoluzione del rapporto matrimoniale.

Dottrina:

La dottrina ha approfondito vari aspetti dell’articolo 548 c.c., tra cui:

  • Natura giuridica dell’assegno vitalizio: Si ritiene che l’assegno previsto per il coniuge separato con addebito abbia natura di legato ex lege con funzione alimentare, subordinato alla condizione che il coniuge superstite godesse già degli alimenti al momento dell’apertura della successione.
  • Presupposti per il diritto all’assegno: È necessario che il coniuge superstite con addebito stesse effettivamente percependo gli alimenti al momento della morte dell’altro coniuge. In assenza di tale presupposto, non sussiste il diritto all’assegno vitalizio.
  • Determinazione dell’importo dell’assegno: L’assegno deve essere commisurato alle sostanze ereditarie e tenere conto della qualità e del numero degli eredi legittimi, senza superare l’importo degli alimenti goduti in vita.

Inoltre, la giurisprudenza ha affrontato questioni relative all’applicazione dell’articolo 548 c.c., come nel caso della sentenza n. 22566 del 2023, in cui la Corte di Cassazione ha stabilito che i diritti di abitazione e uso sulla casa familiare spettano anche al coniuge separato senza addebito, salvo che, dopo la separazione, la casa sia stata abbandonata da entrambi i coniugi o abbia perso la sua destinazione familiare.

In sintesi, l’articolo 548 c.c. mira a bilanciare la protezione del coniuge superstite con una valutazione equa delle responsabilità nella separazione, modulando i diritti successori in base all’addebito o meno della separazione.

cassazione su separazione e assegno al coniuge

La Corte di Cassazione italiana ha emesso diverse pronunce riguardanti l’assegno di mantenimento in caso di separazione tra coniugi, delineando criteri e principi applicativi. Di seguito, alcune decisioni significative:

  1. Differenza di Reddito tra i Coniugi

Nell’ordinanza n. 28770 del 17 ottobre 2023, la Cassazione ha stabilito che il coniuge ha diritto all’assegno di mantenimento se esiste una rilevante differenza nei redditi tra le parti. La Corte ha sottolineato che, in sede di separazione, l’assegno mira a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Pertanto, una significativa disparità economica giustifica l’attribuzione dell’assegno.

  1. Irrilevanza delle Condizioni Economiche dei Genitori dell’Obbligato

Con l’ordinanza n. 17805 del 1° agosto 2023, la Cassazione ha precisato che, ai fini dell’assegno di mantenimento, non rilevano le condizioni economiche dei genitori del coniuge obbligato. Il diritto al mantenimento si basa sugli obblighi derivanti dal matrimonio, che gravano esclusivamente sui coniugi e non sui loro familiari. Pertanto, eventuali elargizioni dai genitori dell’obbligato non possono essere considerate nel determinare l’assegno.

  1. Breve Durata del Matrimonio

In una recente sentenza, la Cassazione ha affrontato il tema dell’assegno di mantenimento in caso di matrimoni di breve durata. La Corte ha stabilito che la breve durata del matrimonio non preclude di per sé il diritto all’assegno, purché sussistano gli elementi costitutivi, quali la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la mancanza di adeguati redditi propri e una disparità economica tra le parti.

  1. Rifiuto di Opportunità Lavorative

Con l’ordinanza n. 5932 del 4 marzo 2021, la Cassazione ha stabilito che non spetta alcun assegno di mantenimento al coniuge che rifiuta offerte di lavoro ritenute “umili” o non adeguate al proprio titolo di studio. Il diritto al mantenimento richiede che il coniuge richiedente dimostri di aver fatto tutto il possibile per rendersi autosufficiente dal punto di vista economico.

  1. Criteri di Determinazione dell’Assegno

Nell’ordinanza n. 9708 del 10 aprile 2024, la Cassazione ha chiarito che, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, occorre valutare le potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, senza confondere il tenore di vita con la fruizione diretta di particolari beni. È necessario considerare lo standard di vita oggettivamente possibile derivante dal complesso delle risorse economiche dei coniugi.

Queste pronunce evidenziano l’approccio della Corte di Cassazione nell’interpretare le disposizioni relative all’assegno di mantenimento, bilanciando i diritti e i doveri dei coniugi in fase di separazione.

commentami pe resteso ordinanza n. 28770 del 17 ottobre 2023,

L’ordinanza n. 28770 del 17 ottobre 2023 della Corte di Cassazione affronta il tema dell’assegno di mantenimento in caso di separazione, con particolare riferimento alle condizioni che ne giustificano l’attribuzione.

Contesto della Decisione:

Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva riconosciuto alla moglie un assegno di mantenimento, basando la decisione su tre elementi principali:

  1. Significativa Disparità di Reddito: Esisteva una marcata differenza tra i redditi dei coniugi, con il marito in una posizione economica nettamente superiore rispetto alla moglie.
  2. Restituzione dell’Abitazione Coniugale: La moglie aveva restituito al marito l’abitazione familiare, dovendo quindi sostenere spese aggiuntive per un nuovo alloggio in locazione.
  3. Assenza di Occupazione Stabile: La moglie non disponeva di un’occupazione lavorativa stabile, influenzando negativamente la sua capacità di autosostentamento.

Il marito ha contestato questa decisione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse basato la propria valutazione su prove documentali insufficienti e non avesse disposto indagini tributarie per verificare le effettive entrate della moglie.

Pronuncia della Cassazione:

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del marito, confermando la decisione della Corte d’Appello. Ha sottolineato che una rilevante sperequazione dei redditi tra i coniugi, unitamente agli altri fattori menzionati, giustifica l’attribuzione di un assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole. La Corte ha inoltre evidenziato che, in sede di separazione, l’assegno di mantenimento mira a garantire al coniuge beneficiario un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.

Considerazioni Finali:

Questa ordinanza ribadisce l’importanza di valutare attentamente le condizioni economiche di entrambi i coniugi al momento della separazione. La significativa differenza di reddito, la necessità di sostenere nuove spese abitative e l’assenza di un’occupazione stabile sono elementi determinanti nella decisione di riconoscere un assegno di mantenimento. La Corte di Cassazione conferma così l’orientamento secondo cui l’assegno di mantenimento in sede di separazione ha la funzione di preservare, per quanto possibile, il tenore di vita precedentemente goduto dal coniuge economicamente più debole.

 

Condividi questo articolo!