RIMINI 110% SUPERBONUS LAVORI TRAINATI E TRAINATI REVOCA
BOLOGNA 110% SUPERBONUS LAVORI TRAINATI E TRAINATI REVOCA
FORLI 110% SUPERBONUS LAVORI TRAINATI E TRAINATI REVOCA
CESENA 110% SUPERBONUS LAVORI TRAINATI E TRAINATI REVOCA
RAVENNA110% SUPERBONUS LAVORI TRAINATI E TRAINATI REVOCA
La legge 110% si riferisce a un’incentivazione fiscale italiana che mira a promuovere la riqualificazione energetica degli edifici attraverso detrazioni fiscali del 110% per determinati interventi. In questo contesto, “lavori trainanti” potrebbero essere quelli che guidano o che sono alla base dell’iniziativa di riqualificazione energetica, come ad esempio l’installazione di pannelli solari o la sostituzione di impianti di riscaldamento con sistemi più efficienti dal punto di vista energetico.
QUANTO TEMPO AGENZIA ENTRATE PER VERIFICARE DOCUMENTI ESIBITI PE RUSUFRUIRE BONUS FISCALI ?
- L’ Agenzia delle Entrate ha otto anni di tempo per verificare i documenti esibiti per usufruire dei bonus fiscali.
- Eventuali omissioni, errori e documentazione non idonea possono far saltare il diritto al beneficio, con la conseguente restituzione dell’ importo ricevuto, maggiorato di sanzioni e interessi fino al 200%. della detrazione usufruita.
- Le verifiche si concentreranno soprattutto per la cessione del credito e lo sconto in fattura con la possibilità di coinvolgere, in presenza di concorso nella violazione, anche il fornitore che ha applicato lo sconto o i cessionari che hanno acquistato il credito d’imposta.
- Termini verifica agenzia entrate alla verifica documentale nei termini di cui all’articolo 43 del DPR 600/73 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del DL n. 185/2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
- Se viene accertata la mancanza, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi (art 20 DPR 602//73) e delle sanzioni (art 13 del DLgs n. 471/97) .
D’altro canto, “lavori trainati” potrebbero essere quelli che seguono o sono conseguenza dei lavori trainanti, come ad esempio la ristrutturazione interna di un edificio per adeguarlo ai nuovi standard energetici o l’installazione di sistemi di domotica.
In generale, la distinzione tra lavori trainanti e trainati potrebbe variare a seconda del contesto specifico e dei dettagli della legge e delle relative disposizioni applicative. Si consiglia di fare riferimento ai documenti ufficiali e alle linee guida specifiche per una comprensione completa dei termini e delle condizioni della legge 110%.
Lavori Trainanti
La legge 110% si riferisce a un’incentivazione fiscale italiana che mira a promuovere la riqualificazione energetica degli edifici attraverso detrazioni fiscali del 110% per determinati interventi. In questo contesto,
“lavori trainanti” potrebbero essere quelli che guidano o che sono alla base dell’iniziativa di riqualificazione energetica,
come ad esempio l’installazione di pannelli solari o la sostituzione di impianti di riscaldamento con sistemi più efficienti dal punto di vista energetico.
I cd “lavori trainati” sono quelli quelli che seguono o sono conseguenza dei lavori trainanti, come ad esempio la ristrutturazione interna di un edificio per adeguarlo ai nuovi standard energetici o l’installazione di sistemi di domotica.
In generale, la distinzione tra lavori trainanti e trainati potrebbe variare a seconda del contesto specifico e dei dettagli della legge e delle relative disposizioni applicative. Si consiglia di fare riferimento ai documenti ufficiali e alle linee guida specifiche per una comprensione completa dei termini e delle condizioni della legge 110%.
I lavori che vi daranno accesso
Il decreto però prevede anche i criteri con cui certificare il diritto all’accesso alla detrazione del 110% nel caso di specifici lavori.
Il provvedimento, infatti, prevede che gli interventi di efficientamento energetico, quindi di taglio dei consumi di energia sia termica sia elettrica, vengano certificati tramite l’attestato di certificazione energetica, l’Ace: sarà quel documento a dimostrare il salto di miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Nel caso non si riesca a far crescere indicatore di efficientamento allora si dovrà dimostrare di aver raggiunto la classe energetica più alta.
La detrazione ora, dopo il passaggio in commissione Bilancio della Camera, spetta anche se le spese si riferiscono a interventi sempre di efficientamento energetico attuato sulle seconde case, ora appunto ammesse al superbonus.
immediato al SuperBonus 110% sono: La coibentazione dell’edificio, ovvero l’isolamento termico delle superfici opache (verticali, orizzontali, inclinate) per almeno il 25% della SDL (Superficie Disperdente Lorda);
La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con dei nuovi impianti ad elevata efficienza energetica. Per quanto riguarda i condomini, tale intervento è da considerare trainaNTE solo se interessa l’intero edificio, e quindi se l’impianto da sostituire è centralizzato, oppure se si intende sostituire gli impianti autonomi con uno centralizzato che serva tutte le unità.
Gli interventi mirati alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Questi lavori sono concessi solo nelle Zone 1, 2 e 3 della classificazione del rischio sismico.
– lavori di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che presentano un’incidenza superiore al 25% sull’involucro dell’immobile;
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
- – lavori antisismici;
- – lavori antisismici da cui deriverà un’ effettiva riduzione del rischio sismico che causi il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- – lavori antisismici da cui deriverà un’ effettiva riduzione del rischio sismico che causi il passaggio a due classe di rischio inferiori;
- – lavori di manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione;
- – lavori di manutenzione ordinaria riguardanti le parti comuni di un immobile;
- – Lavori di restauro(o recupero) della facciata degli edifici esistenti.
- Lavori Trainati
- I lavori che invece possono essere coperti dal SuperBonus 110%, ma esclusivamente se abbinati ad un lavoro trainante, sono:
- EFFICIENZA ENERGETICA
- – lavori di riqualificazione energetica effettuati su immobili/edifici esistenti;
- – lavori effettuati sull’involucro di un immobile/edificio esistente;
- – Acquisto e posa in opera di finestre con infissi;
- – sostituzione di impianti di climatizzazione (invernali) con caldaie a condensazione di classe A (o superiore);
- – sostituzione di impianti di climatizzazione (invernali) con caldaie a condensazione di classe A+ (o superiore);
- – sostituzione di sistemi di termoregolazione con generatori ibridi o con pompe di calore;
- – sostituzione scaldacqua;
- – Installazione di pannelli solari e/o collettori solari;
- – Acquisto e installazione di schermature solari;
- – Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione (invernali) a biomasse combustibili;
- – Acquisto e posa in opera di sistemi di micro-cogenerazione in sostituzione agli impianti già esistenti;
- – Acquisto, installazione e messa in opera di sistemi di building automation (ovvero dispositivi/device per controllo da remoto).
- ENERGIA RINNOVABILE
- – Installazione di impianti solari fotovoltaici collegati alla rete elettrica;
- – Installazione di sistemi di accumulo integrati con gli impianti solari fotovoltaici (agevolati);
- – Installazione di stazioni di ricarica (o colonnine di ricarica) per veicoli elettrici.
- PARTI COMUNI
- – Lavori antisismici e di riqualificazione energetica con conseguente passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- – Lavori antisismici e di riqualificazione energetica con conseguente passaggio a due classi di rischio inferiori.
REVOCA SUPERBONUS 110
Opera per entrambe le fattispecie il comma 5 bis dell’art. 119 L. 77/2020 a mente del quale si distinguono:
violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e che non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali, limitatamente all’irregolarità od omissione riscontrata;
violazioni sostanziali che siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi e che implicano la decadenza dal beneficio limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
5-bis all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che dispone: “Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione”.
Sempre il Decreto Semplificazioni-bis ha sostituito il comma 13-ter che prevede “Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967”.
assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
non corrispondenza al vero delle attestazioni stesse.
SANZIONI CREDITI INESISTENTI
Qualora il credito fiscale sia inesistente la sanzione applicata al contribuente infedele (o presunto tale), va da un minimo del 100 a un massimo del 200% del credito fiscale portato in detrazione. Una bella botta, a cui deve aggiungersi la restituzione del capitale e gli interessi. Tradotto in pratica significa che, ad esempio, chi ha fatto 96.000euro di lavori antisismici (in assenza dei requisiti) può trovarsi a doverne dare indietro circa 300.000, comprendendo gli interessi che, a distanza di anni, sono tutt’altro che trascurabili.
In merito alle tempistiche il D.L. n. 185 del 1998, art. 27, al comma 16, prevede che “(…) l’atto di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 421, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo”.