DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO :SUCCESSIONI MORTIS CAUSA REGOLAMENTO UE 650/2012
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Chi vuole disporre della propria eredità con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede.
- Priva di effetto la scelta se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell’ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.
- La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d’accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d’apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.
- La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.
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- In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
b) se la successione si è aperta in Italia;
c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;
d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all’estero;
e) se la domanda concerne beni situati in Italia.Il Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni e di creazione di un certificato successorio europeo, interviene al fine di fornire la certezza del diritto ai beneficiari di successioni internazionali, evitare decisioni contrastanti e semplificare i procedimenti.
Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.
Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.
In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
- a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
b) se la successione si è aperta in Italia;
c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;
d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all’estero;
e) se la domanda concerne beni situati in Italia.
Il Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni e di creazione di un certificato successorio europeo, interviene al fine di fornire la certezza del diritto ai beneficiari di successioni internazionali, evitare decisioni contrastanti e semplificare i procedimenti.
Stabilisce norme di livello comunitario sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile in materia di successione nell’Unione, nonché norme sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni emesse in un paese dell’UE e l’accettazione e l’esecuzione degli atti legali rilasciati in un paese dell’UE.
Introduce inoltre un certificato successorio europeo, utilizzabile da eredi, legatari ed esecutori testamentari o amministratori dell’eredità per invocare il loro stato e/o per esercitare i loro diritti in un altro paese dell’UE.
Si applica a tutti i paesi dell’UE, ad eccezione del Regno Unito, Irlanda e Danimarca, che continueranno ad applicare il loro diritto nazionale alle successioni internazionali. Gli altri paesi dell’UE dovranno applicare le loro norme nazionali in materia di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni emesse in questi tre paesi.
Il regolamento si applica a tutti gli aspetti civili della successione patrimoniale di una persona deceduta.
Non si applica a questioni legate al reddito (ad esempio, questioni fiscali), questioni doganali, questioni amministrative.
Non disciplina i settori del diritto civile diversi dalla successione, come i regimi patrimoniali tra coniugi, le donazioni e i piani pensionistici.
Disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori 1. Una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio è disciplinata, per quanto riguarda l’ammissibilità e la validità sostanziale, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione della per sona che ha fatto la disposizione se fosse deceduta il giorno in cui è stata fatta la disposizione. 2. In deroga a quanto stabilito al paragrafo 1, una persona può scegliere come legge regolatrice della sua disposizione a causa di morte, per quanto riguarda l’ammissibilità e la validità sostanziale, la legge che avrebbe potuto scegliere conforme mente all’articolo 22 alle condizioni ivi stabilite. 3. Il paragrafo 1 si applica, in quanto compatibile, alla mo difica o alla revoca di una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio. In caso di scelta di legge a norma del paragrafo 2, la modifica o la revoca sono disciplinate dalla legge scelta. Articolo 25 Patti successori 1. Un patto successorio avente a oggetto la successione di una sola persona è disciplinato, per quanto riguarda l’ammissi bilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla succes sione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto. 2. Un patto successorio avente a oggetto la successione di più persone è ammissibile solo se è ammissibile in base a cia scuna delle leggi che, in forza del presente regolamento, avreb bero regolato la successione di ciascuna di tali persone se esse fossero decedute il giorno della conclusione del patto. Un patto successorio ammissibile ai sensi del primo comma del presente paragrafo è disciplinato, per quanto riguarda la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le con dizioni per il suo scioglimento, dalla legge con la quale presenta il collegamento più stretto tra quelli menzionati al primo comma del presente paragrafo. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le parti possono scegliere come legge regolatrice del loro patto successorio, per quanto riguarda l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vinco lanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere ai sensi dell’articolo 22, alle condizioni ivi indicate. Articolo 26 Validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte 1. Ai fini degli articoli 24 e 25 i seguenti elementi sono attinenti alla validità sostanziale: a) la capacità della persona che fa la disposizione a causa di morte di fare tale disposizione; IT 27.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 201/121b) le cause specifiche che impediscono alla persona che fa la disposizione di disporre a favore di determinate persone o che impediscono a una persona di ricevere beni della suc cessione dalla persona che fa la disposizione; c) l’ammissibilità della rappresentanza ai fini di una disposi zione a causa di morte; d) l’interpretazione della disposizione; e) il dolo, la violenza, l’errore e qualsiasi altra questione legata al consenso o alla volontà della persona che fa la disposi zione. 2. Se una persona ha la capacità di fare una disposizione a causa di morte secondo la legge applicabile a norma dell’arti colo 24 o dell’articolo 25, una successiva modifica della legge applicabile lascia impregiudicata la sua capacità di modificare o revocare une tale disposizione. Articolo 27 Validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte per iscritto 1. Una disposizione a causa di morte fatta per iscritto è valida quanto alla forma se questa è conforme alla legge: a) dello Stato in cui la disposizione è stata fatta o il patto successorio è stato concluso; o b) di uno degli Stati di cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto succes sorio possedeva la cittadinanza al momento in cui la dispo sizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al mo mento della morte; o c) di uno degli Stati in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto succes sorio aveva il domicilio al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o d) dello Stato in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva la residenza abituale al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o e) per quanto riguarda i beni immobili, dello Stato in cui i beni immobili sono situati. Per determinare se il testatore o ogni persona la cui successione è interessata dal patto successorio hanno o meno il proprio domicilio in un determinato Stato si applica la legge di tale Stato. 2. Il paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni a causa di morte che modificano o revocano una precedente disposizione. La modifica o la revoca è parimenti valida quanto alla forma se è conforme a una delle leggi in virtù delle quali, ai sensi del paragrafo 1, era valida la disposizione a causa di morte modi ficata o revocata. 3. Ai fini del presente articolo, sono considerate attinenti alla forma le disposizioni di legge che limitano le forme ammesse delle disposizioni a causa di morte con riferimento all’età, alla cittadinanza o ad altre qualità personali del testatore o delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio. Lo stesso vale per i requisiti che devono possedere i testimoni richiesti per la validità di una disposizione a causa di morte. Articolo 28 Validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia La dichiarazione riguardante l’accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è valida quanto alla forma se sod disfa i requisiti previsti: a) dalla legge applicabile alla successione a norma dell’arti colo 21 o dell’articolo 22; o b) dalla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiara zione ha la propria residenza abituale. Articolo 29 Disposizioni specifiche in materia di nomina e poteri di un amministratore dell’eredità in determinate situazioni 1. Qualora la nomina di un amministratore sia obbligatoria ovvero obbligatoria su richiesta ai sensi della legislazione dello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a decidere sulla successione in conformità al presente regolamento e qualora la legge applicabile alla successione sia una legge straniera, gli organi giurisdizionali di tale Stato membro posso no, quando aditi, nominare uno o più amministratori della successione conformemente alla propria legge nazionale, fatte salve le condizioni stabilite nel presente articolo. IT L 201/122 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.7.2012L’amministratore o gli amministratori nominati ai sensi del pre sente paragrafo sono abilitati a eseguire il testamento del de funto e/o amministrare l’eredità a norma della legge applicabile alla successione. Se tale legge non prevede l’amministrazione dell’eredità da parte di una persona che non è un beneficiario, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l’ammini stratore deve essere nominato possono nominare un ammini stratore terzo ai sensi della propria legge nazionale qualora quest’ultima lo richieda e sussista un grave conflitto di interessi tra i beneficiari o tra i beneficiari e i creditori o altre persone che abbiano garantito i debiti del defunto ovvero un disaccordo tra i beneficiari sull’amministrazione dell’eredità o qualora l’ere dità sia di complessa amministrazione a causa della natura dei beni. L’amministratore o gli amministratori nominati ai sensi del pre sente paragrafo sono gli unici soggetti abilitati a esercitare i poteri di cui ai paragrafi 2 o 3. 2. L’amministratore o gli amministratori nominati ai sensi del paragrafo 1 esercitano i poteri di amministrare l’eredità ai quali sono abilitati a norma della legge applicabile alla succes sione. L’organo giurisdizionale che provvede alla nomina può determinare nella sua decisione condizioni specifiche per l’eser cizio di detti poteri in conformità alla legge applicabile alla successione. Se la legge applicabile alla successione non prevede poteri suf ficienti per conservare i beni dell’eredità o proteggere i diritti dei creditori o di altre persone che abbiano garantito i debiti del defunto, l’organo giurisdizionale che provvede alla nomina può decidere di permettere all’amministratore o agli amministratori di esercitare, in via residuale, i poteri previsti a tal fine dalla propria legge e nella relativa decisione può fissare condizioni specifiche per l’esercizio di tali poteri in conformità alla legge. Nell’esercizio di tali poteri residuali l’amministratore o gli am ministratori devono tuttavia rispettare la legge applicabile alla successione per quanto riguarda il trasferimento della proprietà dei beni ereditari, le responsabilità per i debiti ereditari, i diritti dei beneficiari, tra cui, se del caso, il diritto di accettare l’eredità o di rinunciare ad essa e, se del caso, i poteri dell’esecutore testamentario. 3. In deroga al paragrafo 2, l’organo giurisdizionale che no mina uno o più amministratori ai sensi del paragrafo 1 può, in via eccezionale, qualora la legge applicabile alla successione sia la legge di uno Stato terzo, decidere di conferire agli ammini stratori tutti i poteri di amministrazione previsti dal diritto dello Stato membro in cui sono nominati. Nell’esercizio di tali poteri, tuttavia, gli amministratori rispetta no, in particolare, l’individuazione dei beneficiari e i loro diritti successori, incluso il diritto alla quota di legittima o le loro rivendicazioni nei confronti dell’eredità o degli eredi ai sensi della legge applicabile alla successione. Articolo 30 Norme speciali che impongono restrizioni alla successione di determinati beni Se la legge dello Stato in cui sono situati determinati beni immobili, imprese o altre categorie particolari di beni contiene norme speciali che, per ragioni di carattere economico, familiare o sociale, impongono restrizioni alla successione di tali beni, tali norme speciali si applicano alla successione purché, in base alla legge di tale Stato, esse si applichino indipendentemente dalla legge applicabile alla successione. Articolo 31 Adattamento dei diritti reali Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in que stione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Articolo 32 Commorienza Quando due o più persone le cui successioni sono regolate da leggi diverse decedono in circostanze che non consentono di determinare l’ordine dei decessi e quelle leggi regolano la fatti specie in maniera differente ovvero non la regolano affatto, nessuna di tali persone ha diritto di succedere all’altra o alle altre. Articolo 33 Eredità vacante Nella misura in cui, secondo la legge applicabile alla successione ai sensi del presente regolamento, non vi siano disposizioni a causa di morte che istituiscano eredi o legatari, né persone fisiche che abbiano diritto di succedere per legge, l’applicazione della legge così determinata non osta al diritto di uno Stato membro o di un’istituzione designata dalla legge di quello Stato di acquisire a norma della propria legge i beni ereditari situati sul suo territorio, a condizione che i creditori possano chiedere di soddisfare i propri crediti con tutti i beni caduti in succes sione. IT 27.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 201/123Articolo 34 Rinvio 1. Quando il presente regolamento prescrive l’applicazione della legge di uno Stato terzo, esso si riferisce all’applicazione delle norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato, nella misura in cui tali norme rinviino: a) alla legge di uno Stato membro; o b) alla legge di un altro Stato terzo che applicherebbe la propria legge. 2. Il rinvio non opera con riferimento alle leggi indicate all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 22, all’articolo 27, all’ar ticolo 28, lettera b), e all’articolo 30. Articolo 35 Ordine pubblico L’applicazione di una disposizione della legge di uno Stato desi gnata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’or dine pubblico del foro dell’autorità giurisdizionale o di altra autorità competente che si occupa della successione. Articolo 36 Ordinamenti plurilegislativi a base territoriale
1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di successione, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l’unità territoriale pertinente la cui normativa si applica. 2. In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge: a) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge desi gnata dalle disposizioni che si riferiscono alla residenza abi tuale del defunto, come riferimento alla legge dell’unità ter ritoriale in cui il defunto aveva la residenza abituale al mo mento della morte; b) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge desi gnata dalle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza del defunto, come riferimento alla legge dell’unità territoriale con cui il defunto aveva il collegamento più stretto; c) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge desi gnata da disposizioni che si riferiscono ad altri elementi quali criteri di collegamento, come riferimento alla legge dell’unità territoriale in cui l’elemento in questione è situato. 3. In deroga al paragrafo 2, ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della deter minazione della legge designata ai sensi dell’articolo 27 e in mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge in tale Stato, come riferimento alla legge dell’unità territoriale con cui il testatore o le persone la cui successione è interessata da un patto successorio avevano il collegamento più stretto. Articolo 37 Ordinamenti plurilegislativi a base personale Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di successione, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve inten dersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In man canza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il com plesso di norme con cui il defunto aveva il collegamento più stretto. Articolo 38 Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di successione, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità. CAPO IV RICONOSCIMENTO, ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI Articolo 39 Riconoscimento 1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono ricono sciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare. 2. In caso di contestazione, ogni parte