ASSEGNO DIVORZILE BOLOGNA – DIVORZISTA MATRIMONIALISTA ESPERTO
AFFERMA LA SENTENZA
Quanto alla domanda di assegno divorzile proposta dalla Y, occorre innanzitutto verificare (come è ormai giurisprudenza pacifica da SS.UU. 18287/2018 e successive conformi) se sussista ad oggi una rilevante disparità di condizioni economiche fra gli ex coniugi e se tale disparità trovi causa in scelte concordemente fatte nel corso della convivenza matrimoniale, ovvero se sussistano esigenze assistenziali in capo a uno degli ex coniugi, che pure siano conseguenza di tali scelte.
In sintesi, ella ha rinunciato a lavorare in corso di convivenza matrimoniale, per attuare il progetto familiare condiviso col marito; tuttavia, per tutto il tempo in cui tale situazione è durata, è stata da lui mantenuta; ha acquisito, a spese del marito, un titolo di studio superiore a quello che aveva prima, nonché – parzialmente a spese del marito – la proprietà esclusiva di un immobile che – sebbene gravato da mutuo – rappresenta senza dubbio un cespite suscettibile di essere messo a reddito, o eventualmente alienato. Ha poi, quantomeno dal 2012, ricominciato a lavorare con un impiego che deve ritenersi simile se non migliore rispetto a quello che aveva lasciato. La convenuta non ha nemmeno specificamente allegato e documentato se e in che misura questo periodo, durato circa dieci anni, di assenza dal mondo del lavoro possa averla penalizzata, né in termini di carriera nè in termini di aspettative pensionistiche, essendo, peraltro, evidente che, al momento, non sussistano presupposti di natura assistenziale, avendo ella la possibilità di abitare nella casa familiare, nonché un reddito mensile netto medio di circa euro 1.300, nulla avendo poi specificamente allegato circa l’eventuale cessazione della sospensione del mutuo, né, soprattutto, circa variazioni della sua situazione economica intervenute dal 2019 ad oggi, sicchè, in ultima analisi deve ritenersi che ella non abbia assolto all’onere probatorio su di lei gravante, cioè non abbia allegato e dimostrato in maniera sufficientemente specifica quale sia la sua attuale situazione economica, onere imprescindibile per la parte che richieda l’assegno divorzile.
DECISIONE
– fermo quanto disposto con l’ordinanza presidenziale, per cui, dalla data della domanda, anche le spese straordinarie per S. – così come già accadeva per quelle di R. – gravano per il 70% sul padre e per il 30% sulla madre, dalla data della pubblicazione del presente provvedimento pone a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia R. versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 650 alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato; tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l’indice ISTAT; dispone altresì che – trattandosi di questione incontestata fra le parti – il padre continui a farsi carico integralmente del mantenimento ordinario della figlia S.; per la definizione delle spese straordinarie si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna,
Si dà atto, innanzitutto, che le parti non hanno insistito per l’ammissione di mezzi di prova richiesti e non ammessi dal GI, sicchè essi devono intendersi rinunciati
Quanto alla domanda di assegno divorzile proposta dalla Y, occorre innanzitutto verificare (come è ormai giurisprudenza pacifica da SS.UU. 18287/2018 e successive conformi) se sussista ad oggi una rilevante disparità di condizioni economiche fra gli ex coniugi e se tale disparità trovi causa in scelte concordemente fatte nel corso della convivenza matrimoniale, ovvero se sussistano esigenze assistenziali in capo a uno degli ex coniugi, che pure siano conseguenza di tali scelte.
Inoltre va tenuto presente che la Cassazione civile, sez. I, con ordinanza del 20 dicembre 2021, n. 40791, ha stabilito che, ai fini della decisione sull’an circa la spettanza dell’assegno di divorzio e la sua quantificazione, ricade sul coniuge richiedente l’assegno l’onere di fornire la prova dell’esistenza di circostanze rilevanti in tal senso.
SI osserva innanzitutto che, non essendo contestato che anche attualmente la convenuta – sebbene abbia avuto periodi di cassa integrazione – abbia un’occupazione retribuita, la dichiarazione dei redditi più recente da lei prodotta è quella che si riferisce all’anno di imposta 2019; da essa emerge un imponibile complessivo di euro 19.549 di cui euro 10.260 da locazione; ciò corrisponde a un netto mensile di circa euro 1.330 per 12 mensilità; si deve considerare altresì che ella è gravata da una rata di mutuo di euro 1.280 mensili contratto in data 24-3-2006 per l’acquisto di un immobile in Via M.Masia n. 3-4/B, intestato alla convenuta e che era stato preso in locazione dall’attore, medico del lavoro libero professionista, fino al recesso da lui comunicato a settembre 2010, in coincidenza con la separazione (doc. 7 e 8 della convenuta).
Va sottolineato che l’attore allega ripetutamente che il versamento di queste rate sia sospeso e la convenuta, per tutta la durata del giudizio, non ha smentito tale assunto, né fornito alcuna documentazione circa l’andamento del rapporto.
Ella ha prodotto un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per la Golden Union Diffusion srl avente ad oggetto la vendita all’ingrosso di calzature, relativo al periodo dal 3-8-2020 al 2-8-2021; e la dichiarazione della società in data 1-7-2020, attestante l’ammissione della dipendente, a partire dall’1-4-2020, alla Cassa Integrazione in deroga (si era in epoca di pandemia da Covid 19); il trattamento economico pattuito era quello previsto dal CCNL settore terziario Confcommercio; null’altro, da allora, è dato sapere sulla situazione della Y.
Vero è che ella in corso di matrimonio, precisamente nel 2006, ha donato al marito la quota di un terzo della casa familiare di cui era titolare; tuttavia, nell’anno 2006, fu altresì acquistato, come si è detto, l’ambulatorio che venne intestato alla signora Y, le cui rate di mutuo venivano pagate con il canone di locazione che versava il dott. X, e fu questo uno dei motivi della donazione della quota dell’appartamento di via Regnoli dalla signora Y al marito; del resto la parte di prezzo pagato per l’ambulatorio non coperta dal mutuo è ragionevole ritenere che sia stata versata dal marito, dato che era l’unico in famiglia che guadagnava; considerando, altresì, che la Y, in quanto collocataria principale della figlia R., gode oggi comunque della casa familiare, non pare proprio, allo stato, che la donazione di un terzo della stessa in corso di matrimonio costituisca una rinuncia tale da dover essere compensata con l’attribuzione di un assegno divorzile.
Inoltre quanto alle asserite rinunce lavorative effettuate dalla moglie, si osserva che dalle testimonianze assunte non è emerso in modo univoco se la Y, prima della nascita della primogenita R., abbia lavorato, come ultimo impiego, come segretaria presso lo studio del commercialista dott. Montanari, ovvero come commessa al Centergross, in quanto i testi di parte attrice sostengono che dal dott. Montanari ci sia andata dopo che era stata licenziata dal Centergross verosimilmente in maniera illegittima, cioè perché incinta, e che comunque quella presso il Montanari sia stata un’esperienza di prova di breve durata, conclusasi con la presa d’atto che ella non era sufficientemente qualificata per quel lavoro, avendo conseguito solo la licenza media; la teste della convenuta, invece, sostiene che la Y, che quando conobbe X faceva la commessa (circostanza pacifica), abbia dapprima tentato di lavorare come segretaria presso il dott. Montanari, e poi, constatato che la cosa non faceva per lei, sia tornata a fare la commessa, prima di lasciare il lavoro perché incinta di R. e per realizzare il comune progetto familiare di occuparsi in via esclusiva della casa e della famiglia, mentre il marito si dedicava alla sua professione.
Dato incontestato è che sia stato il marito, in quanto unico percettore di reddito, a pagare i costi della scuola privata la cui frequenza ha consentito alla Y di acquisire il diploma di scuola superiore; risulta che la Y, una volta terminata l’unione coniugale, abbia reperito un’occupazione che è ragionevole ritenere sia analoga a quella che avrebbe comunque potuto aspirare prima del matrimonio, anzi forse migliore, avendo ella acquisito il diploma di scuola superiore.
- R.G. 10080/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Bruno Perla Presidente
dott. Sonia Porreca Giudice
dott. Francesca Neri Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10080/2020 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
X (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. CATERINO CATERINA, elettivamente domiciliato in VIA COLLEGIO DI SPAGNA N. 7/2 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. CATERINO CATERINA
ATTORE/I
contro
Y (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. GUIDOTTI ILARIA, elettivamente domiciliato in VIA ZAGO 2/2 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GUIDOTTI ILARIA
CONVENUTO/I
con l’intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: come da ricorso e memoria integrativa.
CONVENUTA: come da comparsa di costituzione e comparsa davanti al G I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio il ***-***-2000, il ***-***-2002 è nata la figlia R. e il ***-***-2006 la figlia S..
Con ricorso depositato nel 2009 è stata chiesta dalla moglie la separazione.
Con la sentenza di separazione del 27-5-2014 era stato deciso: l’addebito al marito per violazione dell’obbligo di fedeltà; l’assegnazione alla madre della casa familiare in quanto collocataria prevalente delle figlie minorenni; visite paterne a weekend alternati da venerdì a lunedì, oltre a un pomeriggio infrasettimanale nelle settimane in cui le figlie stanno dal padre nel weekend e due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento, nelle settimane in cui stanno dalla madre nel weekend, oltre a periodi standard durante le vacanze; era stabilito a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con la somma di euro 1.000 mensili quanto al mantenimento ordinario, e per la quota del 70% quanto alle spese straordinarie; il contributo al mantenimento della moglie, inizialmente stabilito nella misura di euro 1.000 mensili, era revocato in corso di causa a seguito del reperimento di un’occupazione da parte della moglie. L’affidamento delle figlie era attribuito congiuntamente a entrambi i genitori.
La moglie adiva nuovamente il Tribunale nel 2017 con ricorso ex art. 710 c.p.c., in considerazione della sopravvenuta collocazione di fatto della minore S. presso il padre.
Con decreto provvisorio del 24-4-2018 era stabilito:
Il X non domanda alcun assegno per il mantenimento di S. mostrandosi in grado di potervi provvedere adeguatamente al 100%; mentre le spese straordinarie (come indicate nel protocollo in vigore presso questo tribunale ed analiticamente elencate in dispositivo) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Tale regime, innovativo rispetto a quanto stabilito in sentenza di separazione tiene conto del mantenimento ordinario che è a totale carico del padre.
Rimane quindi in vigore la corresponsione, a carico del convenuto, dell’assegno mensile per R. pari ad €.500,00 (rivalutabili) ed il 70% delle spese straordinarie (come stabilito in sentenza).
All’esito di ctu, che confermava l’affidamento condiviso, con decreto definitivo del 22-7-2019 erano confermate le statuizioni economiche di cui al decreto provvisorio ed era disposta la collocazione prevalente di S. presso il padre e di R. presso la madre, disciplinando le visite di ciascuna col genitore non collocatario.
Ad oggi però le parti danno atto che le figlie vedono raramente il genitore presso il quale non sono collocate.
Con ordinanza presidenziale del 9-4-2021, dato atto di quanto sopra, si procedeva a valutare se e quali circostanze fossero sopravvenute successivamente al decreto del 22-7-2019.
Si statuiva pertanto:
L’unica circostanza di rilievo è che il ricorrente a settembre 2020 ha finito di pagare il mutuo di euro 900 mensili gravante sulla casa familiare.
Considerato che, comunque, la resistente continua a beneficiare dell’assegnazione della casa medesima e che non sono ancora disponibili i dati relativi ai rispettivi redditi dei coniugi per l’anno di imposta 2020, essendo trascorso davvero poco tempo dal decreto 22-7-2019, in questa sede si ritiene di modificare le rispettive quote di contribuzione alle spese straordinarie della figlia minorenne S., materia con riferimento alla quale il Tribunale può disporre l’ufficio, stabilendo che anche queste, così come quelle della sorella, gravino per il 70% sul padre e per il 30% sulla madre. Tale modifica ha effetto dalla data di introduzione del presente giudizio (2-9-2020) e fermo il resto. Non si ravvisano allo stato elementi di novità tali da ritenere di disporre un assegno di mantenimento in favore della moglie.
P.Q.M.
Dà atto che R., nata il 14-3-2002, è diventata maggiorenne e dispone come in parte motiva;
L’ordinanza non veniva reclamata.
Con sentenza parziale n. 2391/2021 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa era rimessa in istruttoria con assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
La causa era istruita con produzioni documentali e prove orali.
All’udienza del 12-1-2023 erano sentiti i testimoni ammessi e si verbalizzava quanto segue:
viene introdotto un teste che presta l’impegno di rito e dichiara:
sono e mi chiamo: Federica , nata a *** il ***-***-1969, residente a Bologna, Via *** ***, Avvocato, sorella di X , indifferente quanto a rapporti eventuali di debito-credito con le parti.
interrogata sui capitoli della memoria di parte attrice dichiara:
- Vero è che Y, prima della gravidanza che ha portato alla nascita di R. lavorava come commessa.
sì è vero, direi al Centergross.
- Vero è che Y, dopo la sua attività di commessa, nel 2001/2002 ha lavorato presso il Dott. Giorgio Montanari di Bologna, dottore commercialista, come impiegata.
sì è vero, il periodo preciso non lo ricordo, ricordo che dopo che era stata licenziata come commessa, Giorgio Montanari che è il mio ex cognato, cioè fratello del mio ex marito, all’epoca era anche commercialista di mio fratello. Quindi quando seppe che la Y non lavorava più, credo su richiesta di mio fratello la prese a lavorare per qualche mese. Il contratto non me lo ricordo, era in prova, mi chiamò il Dott. Montanari con cui all’epoca i rapporti erano ottimi, era anche il mio commercialista, mi chiamò per dirmi che non la poteva tenere perché non era sufficientemente preparata. Quello fu il motivo per cui mio fratello e la Y decisero che lei si sarebbe rimessa a studiare per prendere il diploma di scuola superiore.
ADR il rapporto di lavoro sarà durato qualche mese, sicuramente meno di un anno, fra tre e cinque mesi, direi, non ricordo di preciso stante il tempo trascorso
- Vero è che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro presso il Dott. Giorgio Montanari la Signora Y, frequentò in accordo con il marito X la scuola privata Atheneum di via Marconi 2 a Bologna per conseguire il diploma di ragioneria negli anni 2002/2003 e 2003/2004.
sì è vero, lo so perché mio padre andava tutti i giorni a tenere R., perché la Y doveva andare a scuola e sostenere l’esame finale fuori Bologna, mio padre era molto impegnato a tenere R.. comunque se ne parlava in famiglia.
- Vero è che i costi di frequenza da parte di Y, della scuola privata Atheneum di via Marconi 2 a Bologna per conseguire il diploma di ragioneria negli anni 2002/2003 e 2003/2004 erano sostenuti da X.
sì è vero. lo so perché in famiglia se ne parlò. e comunque lei all’epoca non lavorava. ovviamente non vedevo i conti correnti di mio fratello.
- Vero che il signor P. , durante le assenze per ragioni di studio della signora Y per gli anni 2002/2003 – 2003/2004 accudiva R. tutti i pomeriggi, presso il domicilio coniugale, dalle 14,30 alle 18,30 – 19,00.
sì è vero, a quanto ricordo, ma non saprei dire gli orari esatti, era da dopo pranzo alla sera, in quel periodo mia madre dava una mano a me con i miei figli, e quindi mio padre dava una mano a lui.
ADR: può precisare il periodo di frequenza da parte della Y della ATheneum?
io ricordo che è stato subito dopo che Montanari ha detto che non la poteva tenere e subito dopo che era nata R..
- è nata il ***-***-2002.
da Montanari io ricordo che c’è andata mentre era incinta, perché mio padre non andò a badare R. mentre la Y era da Montanari.
quindi secondo me la Y ha iniziato ad andare alla Atheneum credo quando R. aveva sei mesi, ma poteva avere anche un anno.
Preciso che la Y fu licenziata dal Centergross perché era incinta, Il licenziamento fu impugnato. la Y aveva cercato e trovato il lavoro da Montanari mentre era incinta.
ADR so della impugnazione del licenziamento dal Centergross perché fu chiesto a me come avvocato di occuparmi della impugnazione. non ricordo la motivazione ufficiale del licenziamento, ma preciso che fu impugnato perché lei era incinta
il Giudice rilegge al teste le dichiarazioni rese e il teste le conferma
il teste si allontana.
Viene introdotto un altro teste che presta l’impegno di rito e dichiara:
sono e mi chiamo P. , nato a Senigallia il 27-12-1936, pensionato, ero dirigente d’azienda, sono il padre di X , non ho rapporto di credito o debito con le parti.
interrogata sui capitoli della memoria di parte attrice dichiara:
- Vero è che Y, prima della gravidanza che ha portato alla nascita di R. lavorava come commessa.
sì, così mi risulta.
- Vero è che Y, dopo la sua attività di commessa, nel 2001/2002 ha lavorato presso il Dott. Giorgio Montanari di Bologna, dottore commercialista, come impiegata.
sì è vero.
ADR mi ricordo il periodo, ma non i mesi esatti, a memoria direi che furono tre-quattro mesi, non di più.
ADR perché ha smesso di lavorare per Montanari? perché Montanari diceva che non aveva le competenze sufficienti per svolgere il lavoro di cui lui aveva bisogno.
- Vero è che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro presso il Dott. Giorgio Montanari la Signora Y, frequentò in accordo con il marito X la scuola privata Atheneum di via Marconi 2 a Bologna per conseguire il diploma di ragioneria negli anni 2002/2003 e 2003/2004.
esatto, sì.
ADR mi ricordo perfettamente che ho dato la mia disponibilità da luglio 2002 a tutto il 2003 e parzialmente per il 2004 quando poi si è diplomata. in questo periodo stavo con mia nipote tutti i pomeriggi come detto nel capitolo 7.
- Vero è che i costi di frequenza da parte di Y, della scuola privata Atheneum di via Marconi 2 a Bologna per conseguire il diploma di ragioneria negli anni 2002/2003 e 2003/2004 erano sostenuti da X.
così mi risulta. ADR mi risulta che era che si era impegnato a sostenere i costi, anche se non l’ho visto fisicamente effettuare i pagamenti, non me lo ha detto in maniera esplicita né la Y né X, ma ritengo che il pagamento si stato sostenuto da che in quel momento era l’unico percettore di reddito in famiglia.
- Vero che il signor P. , durante le assenze per ragioni di studio della signora Y per gli anni 2002/2003 – 2003/2004 accudiva R. tutti i pomeriggi, presso il domicilio coniugale, dalle 14,30 alle 18,30 – 19,00.
sì è vero, andavo a casa di tutti i pomeriggi come detto nel capitolo.
il Giudice rilegge al teste le dichiarazioni rese e il teste le conferma.
il teste si allontana
viene introdotto un altro teste che presta l’impegno di rito e dichiara: sono e mi chiamo T. nata a Sant’Agata Bolognese il 31-3-1961, sono la sorella di Y, non ho rapporti di credito o debito con le parti.
- Vero è che Y, prima della gravidanza che ha portato alla nascita di R. lavorava come commessa.
sì è vero, ma quando ha saputo che era incinta si è licenziata lei, mi ha stupito perché si trovava bene, ma mi ha detto che non avevano problemi economici e avevano un progetto di famiglia che il marito le ha proposto e lei ha accettato, cioè di seguire lei la casa e la famiglia e avere diversi figli
- Vero è che Y, dopo la sua attività di commessa, nel 2001/2002 ha lavorato presso il Dott. Giorgio Montanari di Bologna, dottore commercialista, come impiegata.
sì ha fatto questa esperienza ma non in quel periodo, ma prima di essere commessa, poco dopo essersi sposata, lei si è sposata nel 2000, nel 2001 è rimasta incinta, ha lavorato da Montanari in quel periodo, cioè tra quando si è sposata e un po’ prima di rimanere incinta perché quando è rimasta incinta era già tornata a lavorare come commessa, cosa che faceva anche prima di sposarsi dopo l’esperienza fatta presso questo studio, è ritornata a fare la commessa cosa che faceva anche prima di sposarsi. al Centergross ci lavorava dopo esser stata da Montanari, da Montanari è stata una esperienza nuova che lei e il marito ci tenevano che facesse, cioè togliersi dal lavoro di commessa perché era un lustro maggiore un lavoro come impiegata in uno studio, ma fin da subito ha capito che non aveva le basi per quel lavoro.
- Vero è che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro presso il Dott. Giorgio Montanari la Signora Y, frequentò in accordo con il marito X la scuola privata Atheneum di via Marconi 2 a Bologna per conseguire il diploma di ragioneria negli anni 2002/2003 e 2003/2004.
è vero, ma gli anni non sono corretti, lei è rimasta incinta, poi si è licenziata da commessa, per seguire il progetto di vita familiare di cui ho detto, si è licenziata nell’estate del 2001.
iniziò questa scuola a pagamento nel settembre 2001, R. è nata a marzo 2002, ha finito l’anno fino a giugno 2002. Poi ha fatto il secondo anno, quindi fino a giugno 2003. Era una scuola in cui si facevano due anni in uno e consentiva di portare a casa un titolo di studio, che era quello a cui in famiglia tenevano.
- Vero è che i costi di frequenza da parte di Y, della scuola privata Atheneum di via Marconi 2 a Bologna per conseguire il diploma di ragioneria negli anni 2002/2003 e 2003/2004 erano sostenuti da X.
sì certo, era un progetto partito da lui, lei era così innamorata che se le avesse chiesto di andare sulla luna ci sarebbe andata, comunque lei condivise questo progetto e lui pagò il corso, gli anni però, come ho già detto, sono stati da settembre 2001 a giugno 2003.
- Vero che il signor P. , durante le assenze per ragioni di studio della signora Y per gli anni 2002/2003 – 2003/2004 accudiva R. tutti i pomeriggi, presso il domicilio coniugale, dalle 14,30 alle 18,30 – 19,00.
il ruolo del nonno è stato fondamentale, però preciso che il primo anno di scuola cioè dal settembre 2001 a giugno 2002, R. non era ancora nata o era piccolissima ed era accudita dalla mamma.
- l’ha aiutata nel 2002, da settembre 2002 fino a giugno 2003 quando l’anno scolastico è finito.
Una volta alla settimana andava la mia mamma a tenere R. perché mio padre era malato in ospedale.
Gli altri pomeriggi ci andava P., ogni tanto insieme a una baby sitter, e comunque il secondo anno non aveva l’obbligo di presenziare tutti i giorni alle lezioni.
il Giudice rilegge al teste le dichiarazioni rese e il teste le conferma.
il teste si allontana
si dà atto che R. studio psicologia alla UniMoRe e fa la pendolare e sta prevalentemente con la mamma e S. studia al Liceo Linguistico e sta prevalentemente con il papà.
Si dà atto, innanzitutto, che le parti non hanno insistito per l’ammissione di mezzi di prova richiesti e non ammessi dal GI, sicchè essi devono intendersi rinunciati
Quanto alla domanda di assegno divorzile proposta dalla Y, occorre innanzitutto verificare (come è ormai giurisprudenza pacifica da SS.UU. 18287/2018 e successive conformi) se sussista ad oggi una rilevante disparità di condizioni economiche fra gli ex coniugi e se tale disparità trovi causa in scelte concordemente fatte nel corso della convivenza matrimoniale, ovvero se sussistano esigenze assistenziali in capo a uno degli ex coniugi, che pure siano conseguenza di tali scelte.
Inoltre va tenuto presente che la Cassazione civile, sez. I, con ordinanza del 20 dicembre 2021, n. 40791, ha stabilito che, ai fini della decisione sull’an circa la spettanza dell’assegno di divorzio e la sua quantificazione, ricade sul coniuge richiedente l’assegno l’onere di fornire la prova dell’esistenza di circostanze rilevanti in tal senso.
SI osserva innanzitutto che, non essendo contestato che anche attualmente la convenuta – sebbene abbia avuto periodi di cassa integrazione – abbia un’occupazione retribuita, la dichiarazione dei redditi più recente da lei prodotta è quella che si riferisce all’anno di imposta 2019; da essa emerge un imponibile complessivo di euro 19.549 di cui euro 10.260 da locazione; ciò corrisponde a un netto mensile di circa euro 1.330 per 12 mensilità; si deve considerare altresì che ella è gravata da una rata di mutuo di euro 1.280 mensili contratto in data 24-3-2006 per l’acquisto di un immobile in Via M.Masia n. 3-4/B, intestato alla convenuta e che era stato preso in locazione dall’attore, medico del lavoro libero professionista, fino al recesso da lui comunicato a settembre 2010, in coincidenza con la separazione (doc. 7 e 8 della convenuta).
Va sottolineato che l’attore allega ripetutamente che il versamento di queste rate sia sospeso e la convenuta, per tutta la durata del giudizio, non ha smentito tale assunto, né fornito alcuna documentazione circa l’andamento del rapporto.
Ella ha prodotto un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per la Golden Union Diffusion srl avente ad oggetto la vendita all’ingrosso di calzature, relativo al periodo dal 3-8-2020 al 2-8-2021; e la dichiarazione della società in data 1-7-2020, attestante l’ammissione della dipendente, a partire dall’1-4-2020, alla Cassa Integrazione in deroga (si era in epoca di pandemia da Covid 19); il trattamento economico pattuito era quello previsto dal CCNL settore terziario Confcommercio; null’altro, da allora, è dato sapere sulla situazione della Y.
Vero è che ella in corso di matrimonio, precisamente nel 2006, ha donato al marito la quota di un terzo della casa familiare di cui era titolare; tuttavia, nell’anno 2006, fu altresì acquistato, come si è detto, l’ambulatorio che venne intestato alla signora Y, le cui rate di mutuo venivano pagate con il canone di locazione che versava il dott. X, e fu questo uno dei motivi della donazione della quota dell’appartamento di via Regnoli dalla signora Y al marito; del resto la parte di prezzo pagato per l’ambulatorio non coperta dal mutuo è ragionevole ritenere che sia stata versata dal marito, dato che era l’unico in famiglia che guadagnava; considerando, altresì, che la Y, in quanto collocataria principale della figlia R., gode oggi comunque della casa familiare, non pare proprio, allo stato, che la donazione di un terzo della stessa in corso di matrimonio costituisca una rinuncia tale da dover essere compensata con l’attribuzione di un assegno divorzile.
Inoltre quanto alle asserite rinunce lavorative effettuate dalla moglie, si osserva che dalle testimonianze assunte non è emerso in modo univoco se la Y, prima della nascita della primogenita R., abbia lavorato, come ultimo impiego, come segretaria presso lo studio del commercialista dott. Montanari, ovvero come commessa al Centergross, in quanto i testi di parte attrice sostengono che dal dott. Montanari ci sia andata dopo che era stata licenziata dal Centergross verosimilmente in maniera illegittima, cioè perché incinta, e che comunque quella presso il Montanari sia stata un’esperienza di prova di breve durata, conclusasi con la presa d’atto che ella non era sufficientemente qualificata per quel lavoro, avendo conseguito solo la licenza media; la teste della convenuta, invece, sostiene che la Y, che quando conobbe X faceva la commessa (circostanza pacifica), abbia dapprima tentato di lavorare come segretaria presso il dott. Montanari, e poi, constatato che la cosa non faceva per lei, sia tornata a fare la commessa, prima di lasciare il lavoro perché incinta di R. e per realizzare il comune progetto familiare di occuparsi in via esclusiva della casa e della famiglia, mentre il marito si dedicava alla sua professione.
Dato incontestato è che sia stato il marito, in quanto unico percettore di reddito, a pagare i costi della scuola privata la cui frequenza ha consentito alla Y di acquisire il diploma di scuola superiore; risulta che la Y, una volta terminata l’unione coniugale, abbia reperito un’occupazione che è ragionevole ritenere sia analoga a quella che avrebbe comunque potuto aspirare prima del matrimonio, anzi forse migliore, avendo ella acquisito il diploma di scuola superiore.
In sintesi, ella ha rinunciato a lavorare in corso di convivenza matrimoniale, per attuare il progetto familiare condiviso col marito; tuttavia, per tutto il tempo in cui tale situazione è durata, è stata da lui mantenuta; ha acquisito, a spese del marito, un titolo di studio superiore a quello che aveva prima, nonché – parzialmente a spese del marito – la proprietà esclusiva di un immobile che – sebbene gravato da mutuo – rappresenta senza dubbio un cespite suscettibile di essere messo a reddito, o eventualmente alienato. Ha poi, quantomeno dal 2012, ricominciato a lavorare con un impiego che deve ritenersi simile se non migliore rispetto a quello che aveva lasciato. La convenuta non ha nemmeno specificamente allegato e documentato se e in che misura questo periodo, durato circa dieci anni, di assenza dal mondo del lavoro possa averla penalizzata, né in termini di carriera nè in termini di aspettative pensionistiche, essendo, peraltro, evidente che, al momento, non sussistano presupposti di natura assistenziale, avendo ella la possibilità di abitare nella casa familiare, nonché un reddito mensile netto medio di circa euro 1.300, nulla avendo poi specificamente allegato circa l’eventuale cessazione della sospensione del mutuo, né, soprattutto, circa variazioni della sua situazione economica intervenute dal 2019 ad oggi, sicchè, in ultima analisi deve ritenersi che ella non abbia assolto all’onere probatorio su di lei gravante, cioè non abbia allegato e dimostrato in maniera sufficientemente specifica quale sia la sua attuale situazione economica, onere imprescindibile per la parte che richieda l’assegno divorzile.
La Y è altresì proprietaria per un sesto di una casa e di un terreno in S Agata Bolognese, beni ricevuti in eredità dal padre, sui quali si limita a dire che non potrebbero essere da lei in alcun modo messi a reddito o monetizzati in quanto ci abitano la madre e la sorella, senza tuttavia specificare né documentare a che titolo esse godano gratuitamente di un immobile che è anche in parte suo.
Quanto al X, medico libero professionista specialista in medicina del lavoro, negli anni 2010, 2011, 2013 aveva un netto medio mensile medio di circa euro 6.500; era gravato da euro 930 mensili di locazione dell’ambulatorio di proprietà della moglie, cessato nel 2010, da un mutuo di 800 euro mensili per la casa familiare, da 900 euro mensili per la retta delle scuole private frequentate dalle figlie, oltre che da oneri condominiali per circa 1.800 euro annui, di cui in sentenza di separazione si dà atto che egli continua a farsi carico; a fronte di tale situazione e della circostanza che la moglie aveva reperito un lavoro, le era stato revocato l’assegno di mantenimento che inizialmente le era stato attribuito in sede presidenziale; ciò premesso, all’esito della separazione veniva posto a carico del X l’obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, collocate entrambe in via prevalente presso la madre, con la somma di euro 1.000 oltre al 70% delle spese straordinarie.
Col decreto di modifica delle condizioni di separazione del 22-7-2019 era confermato il decreto provvisorio del 24-4-2018 che statuiva:
Il X non domanda alcun assegno per il mantenimento di S. mostrandosi in grado di potervi provvedere adeguatamente al 100%; mentre le spese straordinarie (come indicate nel protocollo in vigore presso questo tribunale ed analiticamente elencate in dispositivo) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Tale regime, innovativo rispetto a quanto stabilito in sentenza di separazione tiene conto del mantenimento ordinario che è a totale carico del padre.
Rimane quindi in vigore la corresponsione, a carico del convenuto, dell’assegno mensile per R. pari ad €.500,00 (rivalutabili) ed il 70% delle spese straordinarie (come stabilito in sentenza).
Con l’ordinanza presidenziale attualmente vigente si dava atto che il X aveva finito di pagare il mutuo di 900 euro mensili contratto per l’acquisto della casa familiare e quindi si disponeva che per entrambe le figlie le spese straordinarie fossero a carico per il 70% al padre e per il 30% alla madre.
Dalle dichiarazioni dei redditi del X per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021 emergono degli imponibili rispettivamente di euro 145.143, 137.277 e 125.281, corrispondenti a un netto medio mensile di euro 6.600 circa.
Vero è che egli si fa carico integralmente del mantenimento ordinario di S., però non ha più né l’onere di pagare il mutuo della casa familiare né l’affitto di un ambulatorio, dal momento che, a decorrere dall’1-3-2017, ha preso in locazione per il canone di uro 900 mensili un appartamento sufficientemente grande per allocarvi anche il suo studio professionale; deve altresì ritenersi che a tale spesa contribuisca per il 50% la compagna convivente.
Pertanto, avendo ridotto le uscite a fronte del mantenimento di entrate costanti, ed essendo trascorsi, dal 2019, 4 anni, per cui R. è passata dall’avere 17 anni all’averne 21, con il conseguente notorio aumento delle sue necessità di vita, è ragionevole disporre che il mantenimento ordinario a carico del padre, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sia aumentato ad euro 650 mensili.
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese legali vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – conferma l’affido condiviso fra i genitori con riguardo alla figlia S., nata il 16-6-2006; le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;
2 – dispone la collocazione prevalente di S. presso il padre;
3 – dà atto che R., nata il 14-3-2002, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, vive presso la madre e pertanto conferma l’assegnazione alla madre della casa familiare, di esclusiva proprietà del X;
4 – fermo quanto disposto con l’ordinanza presidenziale, per cui, dalla data della domanda, anche le spese straordinarie per S. – così come già accadeva per quelle di R. – gravano per il 70% sul padre e per il 30% sulla madre, dalla data della pubblicazione del presente provvedimento pone a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia R. versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 650 alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato; tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l’indice ISTAT; dispone altresì che – trattandosi di questione incontestata fra le parti – il padre continui a farsi carico integralmente del mantenimento ordinario della figlia S.; per la definizione delle spese straordinarie si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l’ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell’interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell’unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell’istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico – ricreativo – culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature).
- Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
- Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
- Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell’istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento.
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d’urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l’altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all’entità della spesa. Il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest’ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
5 – respinge la domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta;
6 – compensa integralmente le spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 2 agosto 2023
Il Giudice Relatore
dott. Francesca Neri
Il Presidente
dott. Bruno Perla
Pubblicazione il 07/08/2023