del visto di conformità, rilasciato dagli intermediari del fisco, dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
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dell’attestazione o asseverazione dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche idonee a certificare l’esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute
PROFESSIONISTI INGEGNERI GEOMETRI <RCHITETTI RISCHI ASSEVERAZIONI 110
- I rischi maggiori afferiscono al professionista che potrebbe sopportare un giudizio civile da parte del committente, che ha perso i benefici del bonus edilizio,
- per una violazione commessa dal tecnico, oltre ad essere gravato di sanzioni fiscali. I tecnici dovranno sempre operare con prudenza e perizia, ponendo attenzione sulla pratica da gestire. Fondamentale è la collaborazione e sinergia tra soggetti coinvolti, perché l’errore dell’uno di fatto coinvolge tutti.
Per valutare i reati ascrivibili ai professionisti le api, asseverazioni e visto conformita’ sono sono tutti atti redatti r sottoscritti da soggetti a cui la legge del 110 e facciate hanno conferito speciale potere certificativo dei requisiti alla cui assistenza è subordinato l’accesso al beneficio della detrazione fiscale ovvero alla fruizione dello stesso per mezzo della cessione del credito.
- SUPERBONUS 110%: QUALI RESPONSABILITÀ?
- Come è scritto chiaramente nel Codice Civile all’art. 2055, “tutte” le persone a cui il danno è imputabile sono tenute al risarcimento del danno. Tutte vuol dire tutte…
- Ingegneri, architetti, geometri, costruttori, fornitori. Anche i commercialisti che rilasciano il visto di conformità.
- Tutte quelle ovviamente riconosciute corresponsabili dell’evento dannoso.
- Non c’è una misura e ogni caso andrebbe visto singolarmente.
- I profili di rischio in cui può incorrere il beneficiario del Superbonus e la relativa tutela; la responsabilità dei professionisti, dei fornitori e dei cessionari in caso di danno dovuto a negligenza professionale, imperizia o errata applicazione delle norme.
- imprese rischio di dichiarare il fallimento trovandosi con cassetti fiscali pieni di crediti inutilizzabili e non monetizzabili.
- Per arginare il problema si sta dando luogo ad alcune class action a tutela delle piccole e medie imprese o comunque di professionisti che si trovano nella situazione di inutilizzabilità dei crediti d’imposta e che attualmente non godono di alcuna tutela, nonostante siano i motori portanti dell’economia del Paese.
- Mentre per quel che riguarda il punto a) i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità devono, per legge, stipulare una polizza di r. c. professionale che “deve garantire i rischi derivanti dall’apposizione del visto di conformità, con un massimale non inferiore alla soglia di 3.000.000 di euro, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati”,
- in relazione al punto b), trattandosi di una novità legata al decreto, discuteremo le conseguenze derivanti dalll’infedele o non veritiera asseverazione unitamente alle caratteristiche che dovrà avere la polizza di r. c. professionale.
- Schematicamente, il decreto 34/2020 ha previsto
- sanzioni penali. “Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 5.161”
- sanzioni amministrative, di natura pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa legge 24 novembre 1981, n 689.
- informativa all’Ordine di appartenenza del tecnico dell’illecito penale commesso,
- risarcimento del danno che deriva da una responsabilità civile verso il cliente (che comporta la decadenza dal beneficio) e verso il bilancio dello stato.
Lo scorso 17 maggio, con il D.L. n. 50 (cd. decreto Aiuti), il legislatore è nuovamente intervenuto sul tema del Superbonus 110%. Accanto alla proroga dell’agevolazione fiscale per gli edifici unifamiliari (per spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30%), si interviene sull’istituto della cessione del credito fiscale.
riconosciuto il relativo risarcimento del danno.
Superbonus 110% il maggior timore è legato ai controlli che verranno predisposti da parte dell’Agenzia dell’Entrate e, di conseguenza, all’accertamento delle responsabilità e degli eventuali danni.
La disciplina del Superbonus 110% sta dando grande slancio al settore edile e pone i committenti, ma anche i professionisti coinvolti, al centro di una serie di verifiche relative, tra l’altro, ai presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali.
Cosa accade in caso di accertate irregolarità, da parte dell’Agenzia delle Entrate, legate alla fruizione del Superbonus
L’ art. 121 del D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) prevede che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari, maggiorato di interessi e sanzioni. Non solo.
Il comma 6, dello stesso articolo, stabilisce che tale recupero è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato il cosiddetto sconto in fattura e dei cessionari. Si tratta di un’ipotesi di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. che, in tema di Superbonus, assume caratteri estremamente trasversali che dimostrano quanto i committenti/beneficiari rappresentino, in realtà, l’anello più debole della catena.
Soggetti solidalmente responsabili
I beneficiari del Superbonus sono i soggetti più vulnerabili. Infatti, in caso di irregolarità legate alla fruizione del bonus del 110%, all’assenza totale o parziale dei requisiti previsti ovvero alla loro perdita, il primo soggetto che si ritiene essere responsabile è proprio il committente, cioè colui che va a beneficiare dell’agevolazione. Il beneficiario sarà, dunque, tenuto a corrispondere all’Agenzia delle Entrate l’importo relativo alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni tributarie.
Il recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, potrebbe estendersi ai professionisti e alle imprese se venissero riconosciute corresponsabili dell’evento dannoso, legittimando l’Agenzia delle Entrate ad agire anche nei confronti di soggetti diversi dal contribuente, quali responsabili in via solidale (art. 2055 c.c.). A tal fine sarà necessario che il committente, proprio in presenza di responsabilità dei professionisti e/o delle imprese, agisca giudizialmente per rivalersi nei loro confronti per i danni subiti, intentando un’azione civile, affinché venga accertata la responsabilità del fornitore/professionista/impresa e riconosciuto il relativo risarcimento del danno.
Responsabilità dei professionisti, dei fornitori e dei cessionari coinvolti nella procedura relativa al Superbonus: caso di danno dovuto a negligenza professionale, imperizia o errata applicazione delle norme.
- Si osserva che in caso di negligenza professionale, imperizia o errata applicazione delle norme i professionisti, ingegneri, architetti, geometri, costruttori, fornitori, commercialisti che rilasciano il visto di conformità, i tecnici incaricati delle asseverazioni, potrebbero rispondere solidalmente tra loro delle somme indebitamente fruite. Viceversa, il professionista che abbia praticato lo sconto in fattura o acquisito tramite cessione il credito d’imposta “in buona fede” non perderà il proprio diritto : Circolare 30/E/2020, risposta 5.1.8 ):
“6.4 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC PER IL RILASCIO DI ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI 6.4.1 D. Secondo quanto disposto dal comma 14 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, i tecnici abilitati che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile con un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni. La norma in esame ha stabilito che in ogni caso il massimale non può essere inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati a seguito dell’attività prestata. Si chiede di confermare che l’onere di stipulare la predetta polizza assicurativa non sia previsto in capo ai soggetti che appongono il visto di conformità in quanto questi sono già tenuti ai sensi del decreto ministeriale n. 164 del 1999, a stipulare una polizza di assicurazione di RC con un massimale non inferiore a 3.000.000 di euro R. Si conferma che la polizza indicata al comma 14 dell’articolo 119 sopracitato, finalizzata a garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività di assistenza fiscale prestata deve essere stipulata dai soli tecnici abilitati al rilascio delle attestazioni ed asseverazioni. Al riguardo, la circolare n. 24/E del 2020, al paragrafo 8.2 ha chiarito che ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Detta disposizione non riguarda l’attività di assistenza fiscale e l’apposizione del visto di conformità per la cessione del credito o per lo sconto in fattura tenuto conto che i soggetti che appongono il visto di conformità (CAF e professionisti abilitati) sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile ai sensi degli articoli 6 e 22 del decreto n. 164 del 1999. 71 In base alle disposizioni citate, la polizza assicurativa della responsabilità civile deve avere un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità rilasciati che non deve essere inferiore a euro 3.000.000. La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Coloro che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, possono anche utilizzare tale polizza inserendo una autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma. Per quanto riguarda l’adeguatezza della polizza, dovendo essere commisurata al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità rilasciati, la stessa attiene all’aspetto contrattualistico tra le parti. Per quanto riguarda le polizze in essere, le compagnie possono effettuare comunicazioni massive all’Agenzia delle entrate all’indirizzo di posta elettronica dc.sf.assistenzaagliinterediarifiscali@agenziaentrate.it in merito alle posizioni da considerarsi adeguate alla vigente normativa. In tal senso la circolare dell’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (ANIA) del 2 novembre 2020, Prot. 0357, diramata a seguito di un’interlocuzione tra questa Agenzia e l’ANIA. 6.4.2 D. Si chiede se l’obbligo di stipula della polizza assicurativa è da intendersi in termini di adeguamento ai massimali della polizza RC professionale “generica” oppure è necessario stipulare una polizza ad hoc; in ogni caso, se l’obbligo possa ritenersi assolto laddove la polizza già in essere contenga i requisiti necessari R. L’articolo 119, comma 14, del decreto Rilancio prevede che, ai fini del rilascio delle attestazioni ed asseverazioni richieste, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con 72 massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Ai fini fiscali, la norma richiede la sussistenza di una copertura assicurativa nei termini sopra indicati. Nessuna previsione è, invece, stabilita in relazione alle modalità contrattuali della polizza stessa che, pertanto, segue la prassi di mercato, in conformità alla normativa regolamentare di settore. L’articolo 119, comma 11, prevede che il visto di conformità sia rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I CAF e professionisti abilitati sono, pertanto, tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile con un massimale non inferiore a 3.000.000 di euro. Detti soggetti sono tenuti a stipulare una specifica polizza assicurativa della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6 e 22 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore, non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Coloro che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, possono anche utilizzare tale polizza inserendo una autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma. Per quanto riguarda l’adeguatezza della polizza, dovendo essere commisurata al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità rilasciati, la stessa attiene all’aspetto contrattualistico tra le parti.”
La presenza di una responsabilità in sede civile non esclude la responsabilità penale del tecnico,
Non va sottaciuto, poi, che il Legislatore ha previsto l’obbligo dei soggetti che rilasciano asseverazioni o attestazioni di stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile per ogni intervento, con massimale comunque non inferiore ad Euro 500.000,00 al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività svolta.
Ingegneri architetti geometri professionisti coinvolti nelle pratiche per l’acquisizione dei bonus fiscali hanno notevoli responsabilità, che richiedono una professionalità oltre la normale diligenza, perché in mancanza scatterebbero tutte una serie di illeciti, non solo civili e amministrativi, ma anche di natura penale.
A seguito di una serie di interventi normativi che si sono susseguiti dallo scorso novembre e del blocco di Cassa Depositi e Prestiti, Poste Italiane e di alcune delle principali banche all’acquisto di crediti fiscali maturati per interventi compiuti con l’ausilio del superbonus, ci sono centinaia di piccole e medie imprese, tecnici e professionisti detentori di crediti d’imposta diventati incedibili.
I rischi maggiori afferiscono al professionista che potrebbe sopportare un giudizio civile da parte del committente, che ha perso i benefici del bonus edilizio, per una violazione commessa dal tecnico, oltre ad essere gravato di sanzioni fiscali. I tecnici dovranno sempre operare con prudenza e perizia, ponendo attenzione sulla pratica da gestire. Fondamentale è la collaborazione e sinergia tra soggetti coinvolti, perché l’errore dell’uno di fatto coinvolge tutti.
Non va sottaciuto, poi, che il Legislatore ha previsto l’obbligo dei soggetti che rilasciano asseverazioni o attestazioni di stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile per ogni intervento, con massimale comunque non inferiore ad Euro 500.000,00 al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività svolta.