APPALTO RISOLUZIONE CONTRATTO
APPALTO RISOLUZIONE CONTRATTO -AVVOCATO ESPERTO CONTRATTI BOLOGNA MILANO VICENZA PADOVA
l’ordinanza in commento ha chiarito che il completamento delle prestazioni non esclude la possibilità che una delle parti chieda ed ottenga la risoluzione del contratto, dalla quale discenderebbe il travolgimento retroattivo di tutte le condizioni negoziali.
LA PROBLEMATICA E’ LA SEGUENTE :
PUO’ UN CONTRATTO DI APPALTO S ELE PRESTAZIONI SONO GIA’ STATE ESEGUITE ESSER ERISOLTO?
APPALTO RISOLUZIONE CONTRATTO
APPALTO RISOLUZIONE CONTRATTO -AVVOCATO ESPERTO CONTRATTI BOLOGNA MILANO
Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, l’appalto, fatta eccezione per i servizi e le manutenzioni periodiche, non rappresenta un contratto ad esecuzione continuata o periodica anche nelle situazioni in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, cosicché resta soggetto alla regola generale, fissata dall’art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite.
Costituisce statuizione in fatto, non superata dalle generiche contestazioni sollevate in ricorso, che le parti non avevano concluso una pluralita’ di appalti distinti, ciascuno relativo allo smaltimento e al trasporto delle singole quantita’ di rifiuti, ma un contratto unico a carattere continuativo, con predeterminazione delle singole prestazioni e per un corrispettivo unitario, a sua volta predeterminato (cfr. sentenza, pag. 8).
L’ingiunzione di pagamento si riferiva al pagamento del servizio di smaltimento di circa 1300 tonnellate di rifiuti, eseguiti in tempi diversi, per i quali la (OMISSIS) aveva gia’ versato un acconto di Euro 51.685,18.
Deve percio’ considerarsi che il contratto di appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, non puo’ – in genere considerarsi ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall’articolo 1458 c.c., della piena retroattivita’ di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni gia’ eseguite (Cass. 3455/2015; Cass. 6181/2011; Cass. 8247/2009).
A tale regola sfuggono gli appalti di servizi e quelli aventi ad oggetto attivita’ di manutenzione periodica, che, per il loro carattere di durata, impediscono la ripetibilita’ delle prestazioni gia’ eseguite (Cass. 27640/2018; Cass. 15705/2013; Cass. 4818/1977), salvo il risarcimento del danno per quelle non eseguite.
In tali rapporti, quale quello in esame, l’esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva, per cui rispetto alle reciproche prestazioni eseguite il rapporto deve intendersi esaurito senza alcun effetto restitutorio (in caso di risoluzione): l’esecuzione di queste prestazioni attua, progressivamente, l’equilibrio contrattuale senza che si renda necessaria alcuna restituzione (Cass. 10383/ 1998; Cass. 7169/1995; in motivazione, Cass. 7165/1999).
Data la struttura del rapporto
Data la struttura del rapporto e le modalita’ della sua esecuzione, ciascuna prestazione gia’ eseguita costituisce un adempimento integrale e completo, cui deve conseguire una controprestazione corrispondente, senza possibilita’ di sollevare un’eccezione di inadempimento con riferimento all’intera esecuzione del contratto. Qualora la prestazione sia economicamente scindibile, l’eccezione “inadimplenti non est adimplendum” e’ in grado di paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla parte della prestazione non eseguita, ma non gia’ quella relativa alla parte di prestazione eseguita, che non sia stata restituita ne’ offerta in restituzione e che anzi sia stata utilizzata o regolarmente effettuata.
prestazione di riferimento, rispetto alla controprestazione richiesta all’eccipiente (cfr. Cass. 7550/2012), ma sempre con esclusione dei casi in cui anche le prestazioni eseguite non abbiano soddisfatto le ragioni del creditore o non siano conformi al contratto
Detta eccezione puo’ essere utilmente fatta valere solo allorche’ attenga temporalmente e logicamente alla prestazione di riferimento, rispetto alla controprestazione richiesta all’eccipiente (cfr. Cass. 7550/2012), ma sempre con esclusione dei casi in cui anche le prestazioni eseguite non abbiano soddisfatto le ragioni del creditore o non siano conformi al contratto, situazione in cui la parte puo’ comunque rifiutare il pagamento a fronte di un’irregolare esecuzione del rapporto (Cass. 10383/1998; Cass. 2753/1989; Cass. 7169/1995; Cass. 1566/1971; Cass. 2632/1966).