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ART 570 BIS CP TREVISO TRIBUNALE APPELLO VENEZIA CASSAZIONE

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ART 570 BIS CP TREVISO TRIBUNALE APPELLO VENEZIA CASSAZIONE

 CHIAMA SUBITO 

Correttamente i giudici d’appello hanno richiamato il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’impossibilita’ di adempiere agli obblighi di mantenimento verso i familiari imposti dal giudice civile debba essere assoluta, non potendo desumersi automaticamente neppure da una condizione di disoccupazione dell’obbligato (nella potendo escludere, in ipotesi, che questi possa godere di rendite finanziarie, dominicali o comunque di introiti diversi dai redditi da lavoro). Ma il predicato di “assolutezza” non puo’ nemmeno essere calibrato al livello dell’indigenza totale, dovendo essere inteso, piuttosto, secondo un’accezione di tipo assiologico, in coerenza con il generale principio di offensivita’ del diritto penale.

 

SEPARAZIONE BOLOGNA MOGLIE
SEPARAZIONE BOLOGNA MOGLIE

 

 

Corte di Cassazione|Sezione 6|Penale|Sentenza|5 settembre 2022| n. 32576 Data udienza 15 giugno 2022

 

ANNULLA CONDANNA PER IMPOSSIBILITA’ DEL MARITO DI PROVVEDERE ALL’SSEGNO PER   LICENZIAMENTO

Attraverso il proprio difensore, (OMISSIS) impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia del 28 settembre 2021, che ne ha confermato la condanna alla pena di tre mesi di reclusione per il delitto di cui all’articolo 570-bis, c.p., nonche’ al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore della parte civile (OMISSIS), disposta dal Tribunale di Treviso con sentenza dell’11 marzo 2019. 2. Il ricorso e’ sorretto da cinque motivi, con i quali il ricorrente lamenta violazioni di legge e vizi cumulativi od alternativi di motivazione, in relazione ai seguenti profili: I) nullita’ di entrambe le decisioni di merito, per violazione dell’articolo 520 c.p.p., avendo il Tribunale omesso di disporre la notifica del verbale dell’udienza del 23 marzo 2018, alla quale il Pubblico ministero ha modificato il capo d’imputazione, inserendovi indicazioni non costituenti mere precisazioni o correzioni di errori materiali, come invece erroneamente ha ritenuto la Corte d’appello;

 

inoltre, a seguito di ulteriore interpolazione, avvenuta all’udienza del 28 gennaio 2019, il capo d’imputazione risulterebbe pressoche’ indecifrabile, con conseguente violazione del diritto di difesa; II) sussistenza dell’elemento psicologico del reato, avendo l’imputato dato dimostrazione di essersi incolpevolmente trovato in situazione d’indigenza e, quindi, nell’impossibilita’ assoluta di adempiere agli obblighi impostigli dal giudice civile, essendo stato nelle more licenziato ed avendo intrapreso senza fortuna varie attivita’ lavorative, tanto da essersi trovato costretto a chiedere numerosi prestiti a parenti ed amici per sopravvivere;

 

III) violazione del principio d’irretroattivita’ delle norme penali incriminatrici, essendo stato l’articolo 570-bis c.p., introdotto nel nostro ordinamento soltanto nel marzo 2018, con vigenza dal 6 aprile successivo, mentre i fatti oggetto di addebito risalgono quasi tutti ad un periodo anteriore; tale nuova fattispecie avrebbe ampliato l’ambito di operativita’ della L. n. 898 del 1970, articolo 12- sexies, (in un primo momento individuato dal Pubblico ministero come norma violata), non sussistendo tra le due disposizioni una “progressione criminosa” (testuale);

 

IV) irrogazione della pena detentiva, anziche’ di quella pecuniaria alternativa, e commisurazione della stessa in misura distante dal minimo edittale, nonche’ diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte d’appello ignorato elementi invece positivamente valutabili, quali le spontanee dichiarazioni rese dall’imputato al Tribunale; V) eccessivita’ della somma liquidata a titolo di risarcimento.

AFFERMA LA SUPREMA CORTE RINVIANDO ALLA CORTE APPELLO VENEZIA:

 

Correttamente i giudici d’appello hanno richiamato il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’impossibilita’ di adempiere agli obblighi di mantenimento verso i familiari imposti dal giudice civile debba essere assoluta, non potendo desumersi automaticamente neppure da una condizione di disoccupazione dell’obbligato (nella potendo escludere, in ipotesi, che questi possa godere di rendite finanziarie, dominicali o comunque di introiti diversi dai redditi da lavoro). Ma il predicato di “assolutezza” non puo’ nemmeno essere calibrato al livello dell’indigenza totale, dovendo essere inteso, piuttosto, secondo un’accezione di tipo assiologico, in coerenza con il generale principio di offensivita’ del diritto penale.

 

Occorre, cioe’, tenere in considerazione i beni giuridici in conflitto, assegnando certamente prevalenza alla tutela della prole e, comunque, del familiare c.d. “debole”, in ragione dei doveri di solidarieta’ imposti dalla legge civile (articolo 433 c.c. ss.,), ma individuando il punto di equilibrio tra i medesimi, secondo il canone generale della proporzione e tenendo conto di tutte le peculiarita’ del caso specifico: importo delle prestazioni imposte, disponibilita’ reddituali dell’obbligato, necessita’ per lo stesso di provvedere a proprie esigenze di vita egualmente indispensabili (vitto, alloggio, spese inevitabili per la propria attivita’ lavorativa), solerzia, da parte sua, nel reperimento di possibili fonti di reddito (eventualmente ulteriori, se necessario, rispetto a quelle di cui gia’ disponga), contesto socio-economico di riferimento e quant’altro sia in condizione d’influire significativamente sulla effettiva possibilita’ di assolvere al proprio obbligo, se non a prezzo di non poter provvedere a quanto indispensabile per la propria sopravvivenza dignitosa. Una siffatta disamina non e’ stata compiuta dal giudice di merito, al quale occorre, pertanto, rimettere gli atti affinche’ vi provveda, dovendo percio’ annullarsi con rinvio, sul punto, la sentenza impugnata. 

 

Non essendo ancora risolto, per quanto s’e’ appena detto, il profilo della colpevolezza, gli ulteriori motivi di ricorso debbono conseguentemente ritenersi assorbiti, attenendo alla qualificazione del fatto (per la quale il tema del dolo si pone in termini identici, quale che sia la fattispecie da applicarsi), al trattamento sanzionatorio ed agli obblighi risarcitori verso la parte civile. Su di essi, dunque, non v’e’ necessita’

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