Accertamento giudiziale della paternità prescindente dalla Consulenza Tecnica d’Udienza genetica. Convivenza more uxorio nel periodo del concepimento: rilevanza esaustiva.
Accertamento giudiziale della paternità prescindente dalla Consulenza Tecnica d’Udienza genetica. Convivenza more uxorio nel periodo del concepimento: rilevanza esaustiva.
Quanto alla domanda della attrice di risarcimento del danno patrimoniale “..derivante dalla mancata corresponsione di un contributo al mantenimento del figlio dalla nascita sino al dì dell’autosufficienza economica..”, essa va interpretata come una domanda di regresso ex art. 299 c.c., e va accolta (Cass. civ. Sez. I Sent., 28/03/2017, n. 7960; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15756 del 11/07/2006 e successive conformi), assorbendo, peraltro, la domanda “..disporre che il signor YY corrisponda alla signora XX, in via equitativa, la somma di € 10.000,00= per il mancato contributo, ordinario e straordinario al mantenimento del minore dalla nascita sino alla notificazione dell’atto di citazione..”, formulata dal Curatore Speciale.
Infatti non è contestato che la madre abbia mantenuto il figlio in tutto e per tutto, dalla nascita, e, circa il quantum, si può presuntivamente ritenere che ella abbia speso in media una somma di circa euro 500,00 mensili, comprensiva anche delle spese straordinarie, il che corrisponde, per il periodo dalla nascita ((omissis)-(omissis)-2016) alla notifica dell’atto di citazione (28-12-2018), alla somma di euro 18.000,00, dei quali il convenuto deve quindi essere condannato a rimborsarle la metà, pari ad euro 9.000,00 che, considerato il danno da ritardo rappresentato dalla mancato tempestivo soddisfacimento del proprio credito, subito dalla attrice, diventano euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di ctu vanno integralmente compensate, mentre il convenuto deve rifondere alla attrice le spese legali, che si liquidano in dispositivo, considerando valori compresi fra minimo e medio per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, scaglione di valore fra euro 26.001 ed euro 52.000; egli va altresì condannato a rifondere le spese sostenute dal Curatore Speciale del minore, ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato, liquidate in dispositivo, in valori compresi fra minimo e medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, senza applicazione della riduzione ex art. 130 dpr 115/2002 (Cass. ord. 18223/20) e con ordine di pagamento diretto in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
L’attrice allega che il convenuto, dopo che lei gli aveva detto di aspettare un figlio da lui, le chiedeva insistentemente di interrompere la gestazione; ella non condivideva tale decisione e pertanto si trasferiva per un certo periodo in Romania, dalla propria famiglia di origine, per trascorrere la gravidanza in maniera tranquilla; tornata a Bologna, il compagno, dopo avere constatato che ella non aveva interrotto la gravidanza, interrompeva la relazione con lei, non riconosceva il figlio, la evitava quando la incontrava per strada, dal momento che entrambi continuavano ad abitare nello stesso quartiere e quindi capitava che si incrociassero.
L’attrice chiede pertanto:
“Dichiarare che J nato a Bologna il (omissis)-(omissis)-2016, e residente a Bologna, Via (omissis) n. (omissis) int. (omissis), è figlio di YY, nato in Tunisia il (omissis)-(omissis)-1984, residente in Bologna, Via (omissis) n. (omissis)
ordinare che l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Bologna – Settore Servizi Demografici, provveda alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita
condannare YY al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata corresponsione di un contributo a titolo di mantenimento del figlio, dal dì della nascita sino al dì della raggiunta autosufficienza economica dell’attrice, da determinare in via equitativa secondo i sopra descritti parametri ex articoli 147, 148 e 155 quater c.c., comunque non inferiore ad euro 12.500 o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino al saldo
- R.G. 12007/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Bruno Perla – Presidente
dott. Silvia Migliori – Giudice
dott. Francesca Neri – Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12007/2018 avente ad oggetto:
dichiarazione giudiziale di paternità
promossa da:
XX (c.f. omissis), con il patrocinio dell’avv. Maria Antonietta Felicissimo, elettivamente domiciliata in via S. Vitale n. 4 Bologna, presso il difensore avv. Maria Antonietta Felicissimo
ATTRICE
contro
YY (c.f. omissis), contumace
CONVENUTO
ALESSANDRA GAMBERINI in qualità di Curatore Speciale del minore J nato a Bologna il (omissis)-(omissis)-2016 (c.f. omissis), con il patrocinio dell’avv. Alessandra Gamberini, elettivamente domiciliato in via Predosa n. 18/2 Zola Predosa, (Bologna), presso il difensore avv. Alessandra Gamberini
TERZO CHIAMATO
con l’intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso:
attrice: come da memoria n. 1;
Curatore Speciale del minore: come da foglio del 12-1-2021;
Pubblico Ministero: dichiara di intervenire e conclude per l’accoglimento della domanda.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
XX, nata in Romania il (omissis)-(omissis)-1977, allega di avere avuto una relazione sentimentale con YY, nato in Tunisia il (omissis)-(omissis)-1984, residente in Bologna dal 2013, relazione dalla quale in data 25-1-2016 è nato in Bologna il figlio J.
L’attrice allega che il convenuto, dopo che lei gli aveva detto di aspettare un figlio da lui, le chiedeva insistentemente di interrompere la gestazione; ella non condivideva tale decisione e pertanto si trasferiva per un certo periodo in Romania, dalla propria famiglia di origine, per trascorrere la gravidanza in maniera tranquilla; tornata a Bologna, il compagno, dopo avere constatato che ella non aveva interrotto la gravidanza, interrompeva la relazione con lei, non riconosceva il figlio, la evitava quando la incontrava per strada, dal momento che entrambi continuavano ad abitare nello stesso quartiere e quindi capitava che si incrociassero.
L’attrice chiede pertanto:
“Dichiarare che J nato a Bologna il (omissis)-(omissis)-2016, e residente a Bologna, Via (omissis) n. (omissis) int. (omissis), è figlio di YY, nato in Tunisia il (omissis)-(omissis)-1984, residente in Bologna, Via (omissis) n. (omissis)
ordinare che l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Bologna – Settore Servizi Demografici, provveda alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita
condannare YY al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata corresponsione di un contributo a titolo di mantenimento del figlio, dal dì della nascita sino al dì della raggiunta autosufficienza economica dell’attrice, da determinare in via equitativa secondo i sopra descritti parametri ex articoli 147, 148 e 155 quater c.c., comunque non inferiore ad euro 12.500 o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino al saldo
emettere, se del caso, ogni altro provvedimento inerente e consequenziale
in via subordinata:
previo il riconoscimento di J quale figlio naturale di YY, condannare quest’ultimo al pagamento del mantenimento mensile di euro 300,00 e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle rivalutazioni annuali istat nonché al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, sino alla concorrenza della spesa stabilita.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Giudizio oltre Iva e Cpa come per Legge.“.
L’atto di citazione era notificato ex art. 140 c.p.c. e la notifica si perfezionava per compiuta giacenza.
Il convenuto non si costituiva ed era dichiarato pertanto contumace.
Era nominato quale Curatore Speciale del minore l’Avv. Alessandra Gamberini, la quale si costituiva chiedendo l’accoglimento delle domande attoree.
Era disposta ctu genetica con nomina, quale ctu, del Dott. Pasquale Linarello, il quale, con relazione depositata il 10-12-2020, riferiva che il minore, accompagnato dalla madre, si era presentato per sottoporsi al prelievo di campione salivare, mentre il convenuto, nonostante fisse stato convocato dal ctu a mezzo raccomandata a/r, non si era presentato, né lo aveva altrimenti contattato, e la raccomandata era tornata al mittente per compiuta giacenza.
Con ordinanza ex art. 279 c.p.c. la causa — dopo essere stata trattenuta in decisione — era rimessa sul ruolo, con l’ammissione delle prove orali richieste dalla attrice, ossia interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale sui seguenti capitoli:
“1) Vero che nel 2013 conosceva la XX e che intraprendeva una relazione sentimentale?
2) Vero che lei conviveva stabilmente con la XX nell’immobile di Bologna in Via (omissis) n. (omissis) e per quanto tempo?
3) Vero che lei chiedeva alla convivente XX di interrompere la gravidanza?“.
All’udienza del 18-11-2021 il difensore dell’attrice dava atto che la notifica del provvedimento ammissivo dell’interrogatorio formale del contumace era stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. — sebbene non fosse ancora tornata la cartolina di ritorno della raccomandata spedita dall’Ufficiale Giudiziario —, ciononostante il convenuto non si era presentato a rendere l’interrogatorio formale.
Erano assunte le deposizioni della teste L. Z., e, alla successiva udienza del 26-1-2022, di S. M.
La teste L. Z., conoscente dell’attrice in quanto proprietaria dell’appartamento locato dalla attrice e nella quale ella aveva abitato dal marzo 2012 fino a giugno 2019, interrogata sui capitoli da 1 a 3 della memoria n. 1 della attrice (“1 – Vero che XX dal 2013 al 2016 conviveva con YY? 2 – Vero che YY una volta appreso della gravidanza chiedeva alla XX di interromperla? 3 – Vero che la XX dal 2013 al 2016 non ha avuto altre relazioni sentimentali?“) ha risposto quanto segue:
«ADR : la conosco dal 2012 perché io sono la proprietaria dell’immobile dove lei abitava in Via (omissis) – Bologna, gliel’avevo dato in locazione.
ADR : ho visto un paio di volte il convenuto. Non ricordo le date esatte perché io andavo da XX quando c’erano dei problemi nell’appartamento, gli anni saranno stati il 2013-2014, forse anche il 2015. Sarò andata di persona mediamente tre volte all’anno a casa della XX. Il convenuto l’ho visto in casa della XX, perché noi fuori non ci frequentavamo.
ADR : XX mi ha parlato di questa relazione poi mi ha detto che aspettava un bambino e che il padre era il convenuto, quindi io ho immaginato che il convenuto abitasse lì con lei, ma il contratto è rimasto intestato solo a lei, in tutti i campanelli del condominio c’era anche il nome di lui, ma io non ho mai fatto ricerche anagrafiche per sapere se anche lui avesse la residenza lì.
ADR : ricordo di avere visto le cose di lui in casa, lui dormiva lì, lei cucinava molto per lui, faceva molti manicaretti, sono arrivata una volta che c’erano tante cose sulla tavola.
sul cap. 1 risponde : sì, è vero.
ADR : l’affitto è iniziato da maggio 2012 a tempo determinato fino a giugno 2019. In mezzo a questo periodo c’è stata la chiusura di questo contratto e l’apertura di un altro contratto perché XX faceva fatica a pagare, quindi abbiamo ridotto l’affitto. Da giugno 2019 XX ha chiuso il contratto definitivamente perché ha avuto un appartamento dal Comune sempre nella zona (omissis); sono poi stata a casa sua, è vicino al supermercato (omissis). Sono stata a casa sua perché erano rimaste delle cose sue in via (omissis) ed era arrivata posta, allora gliele ho portate, ci sono stata una volta, dopo non ci siamo più viste.
sul cap. 2 : io ricordo che lei mi ha detto che lui non si faceva più trovare, che era andato in Tunisia dalla sua famiglia e poi non era più tornato e non si faceva trovare, era molto preoccupata e poi mi ha detto che aveva scoperto che lui era già sposato con altri figli in Tunisia; lei voleva tornare con lui, e comunque che lui la aiutasse a crescere il bambino; anche i fratelli di XX insistevano che lei andasse avanti con la pratica perché il bimbo fosse riconosciuto, anche se devo dire che io ho sempre provato a dissuaderla; nel frattempo lei ha perso la mamma e il papà, sono stati anni un po’ difficili.
ADR : la cosa che lui non si faceva trovare più è successa mentre XX era incinta.
Non ricordo i discorsi precisi che mi ha fatto XX, in particolare se mi abbia detto che lui le aveva chiesto di interrompere la gravidanza, io so che i problemi tra loro sono sorti dopo che lei era rimasta incinta, prima era un amore folle, a quanto mi diceva lei.
sul cap. 3 cosi precisato: che lei sappia dal 2013 al 2016 la attrice ha avuto altre relazioni sentimentali?
risposta : no, per quanto ho saputo no, non era una che andasse a cercare altre relazioni, lei vive per i suoi figli, ne ha altri due più grandi di J, che aveva avuto in Romania. Lei non mi aveva detto questa cosa inizialmente, l’ho saputo dopo, che i figli suoi erano stati cresciuti dalla nonna materna e poi hanno raggiunto XX in Italia quando hanno avuto 17/18 anni circa; so che l’hanno raggiunta e abitano con lei, ma sono grandi e so che lavorano. Che io sappia questi due figli grandi che lavorano abitano con lei e con J.
ADR Avv. Gamberini : è mai entrata in casa nel periodo in cui la XX era incinta, cioè ha potuto verificare che il rapporto col convenuto ci fosse anche mentre lei era in gravidanza?
Risposta : ho visto XX mentre era incinta, ma non ricordo se in quel periodo ho visto anche lui.
ADR Avv. Gamberini : a me sembra di ricordare che lui è andato in Tunisia per le feste di Natale 2015, anzi in realtà non ricordo con precisione in quale occasione si è recato in Tunisia, poteva anche essere giugno 2015, o una festività della Tunisia. Se J è nato a gennaio 2016, Natale 2015 non era perché lui è andato via molto prima.
ADR Avv. Felicissimo : non sono a conoscenza se prima della gravidanza di J la XX ne abbia avuta un’altra, mentre era in Italia.
Si dà atto che il Giudice rilegge le risposte e la teste le conferma.».
La teste S. M., interrogata sui medesimi capitoli, ha risposto quanto segue:
«La teste dichiara : sono amica della signora XX dal 2012, noi in Romania non ci conoscevamo, ci siamo conosciute a Bologna nel 2012. Non parente, indifferente, ancora adesso ogni tanto quando ha bisogno la aiuto con il bambino (J). Non lavoro, faccio la casalinga, vivo con mio marito e i miei figli.
interrogata si capitoli ammessi, dichiara:
cap. 1 : è vero. lo so perché andavo da lei, l’ho visto in casa sua. Quando è finita la storia con questo ragazzo lei era incinta. Io abitavo in via (omissis) e lei in via (omissis), a fine 2015 mi sono trasferita in Via (omissis), quindi comunque sempre vicino a XX, lei era incinta.
ADR : io andavo a casa di XX a trovarla perché eravamo amiche, avrò incontrato il convenuto 3-4 volte dentro casa di XX, ma sapevo che stava lì con lei anche perché vedevo le sue cose in casa della XX.
cap. 2 : questa cosa me l’ha raccontata la XX, al tempo in cui era incinta.
cap. 3 : nel periodo indicato non ho mai visto XX con altri fidanzati, solo con il convenuto.
ADR Avv. Gamberini : dal 2012 al 2016 ha mai visto la attrice con altri fidanzati?
No.
Ho incontrato XX con il convenuto anche fuori casa, mentre uscivano insieme, ad esempio per andare a prendere un gelato insieme, anche se non li ho mai visti in atteggiamenti intimi, tipo darsi un bacio.
ADR Felicissimo : ha mai visto la attrice in stato di gravidanza prima di quella di J?
Sì, è vero, l’ho vista, ha avuto una prima gravidanza, a quanto ne so il padre era il convenuto, ma lei è andata in Romania a interrompere la gravidanza perché glielo aveva chiesto lui. Io non parlavo con il convenuto, nel senso che ci salutavamo e basta, era XX che mi raccontava le cose.
ADR Gamberini : ha mai visto il convenuto dopo che si è lasciato con XX?
Sì, una volta l’ho visto, forse nel 2016-2017; io ero in autobus e lui camminava fuori, non ci siamo parlati. Non so cosa faccia.
Si dà atto che il giudice rilegge al teste le dichiarazioni rese e il teste le conferma.».
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle testimoni, attendibili nonché fra loro coerenti, dalle quali emerge l’esistenza di una relazione di convivenza more uxorio fra le parti all’epoca del concepimento del figlio, e alla luce della condotta processuale del convenuto, che è rimasto contumace nonostante la regolarità delle notifiche, e nonostante abbia una stabile residenza, e che nemmeno ha risposto alla convocazione del ctu effettuata a mezzo raccomandata a/r, né al telegramma inviatogli dal Curatore Speciale del minore, si ritiene provata la paternità allegata dalla attrice (cfr. Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 29 settembre 13 novembre 2015, n. 23296).
Stante il disinteresse assoluto dimostrato dal padre per il figlio, il minore va affidato in via esclusiva alla madre, con facoltà di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, e va disposto il suo collocamento prevalente presso di lei; il padre, qualora ne faccia richiesta, potrà incontrare il figlio solo previo accordo con la madre.
Quanto all’entità del contributo da disporsi a carico del padre per il mantenimento ordinario del figlio e quanto alla sua quota di partecipazione alle spese straordinarie, si osserva, innanzitutto, che il minore ha ad oggi 6 anni e che trascorre presso la madre la totalità del suo tempo; circa le condizioni economiche delle parti, all’udienza del 26-1-2022 l’attrice ha dichiarato:
“Io vedo sempre il convenuto in giro, l’ho visto alla Coop a fare la spesa, l’ho visto in Prefettura, quando mi vede lui gira la testa dall’altra parte, anzi quando mi vede da lontano scappa.
Quando stavamo insieme lavorava solo in nero come muratore e ha aperto la partita IVA solo per avere i documenti.
Io lavoro in un’impresa di pulizie, guadagno circa 700-800 euro al mese, sto in una casa del Comune e vivo con J e i miei due figli maggiorenni che però ancora non lavorano e prendono il reddito di cittadinanza.“.
Risulta, inoltre, dagli atti e documenti di causa, che il convenuto è cittadino tunisino, non è titolare di immobili né di rapporti di lavoro, come da attestazione dell’Agenzia Regionale per il lavoro depositata il 3-11-2020, e non ha precedenti penali né carichi pendenti; si ritiene, quindi, dotato di piena capacità lavorativa.
La ricorrente dal 2008 ha sempre lavorato con contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato, ha sempre provveduto da sola a tutte le esigenze del minore, dal 2019 si è trasferita in un quartiere limitrofo (zona (omissis)), in un appartamento Acer dove, oltre al figlio minore, vivono i suoi due figli maggiorenni nati in Romania da precedente relazione, come dalla stessa dichiarato.
Si ritiene congruo, pertanto, disporre che, dalla data della domanda, il padre sia tenuto a contribuire al mantenimento ordinario del figlio minore versando alla madre la somma di euro 250,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo l’indice istat, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Bologna.
Quanto alla domanda della attrice di risarcimento del danno patrimoniale “..derivante dalla mancata corresponsione di un contributo al mantenimento del figlio dalla nascita sino al dì dell’autosufficienza economica..”, essa va interpretata come una domanda di regresso ex art. 299 c.c., e va accolta (Cass. civ. Sez. I Sent., 28/03/2017, n. 7960; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15756 del 11/07/2006 e successive conformi), assorbendo, peraltro, la domanda “..disporre che il signor YY corrisponda alla signora XX, in via equitativa, la somma di € 10.000,00= per il mancato contributo, ordinario e straordinario al mantenimento del minore dalla nascita sino alla notificazione dell’atto di citazione..”, formulata dal Curatore Speciale.
Infatti non è contestato che la madre abbia mantenuto il figlio in tutto e per tutto, dalla nascita, e, circa il quantum, si può presuntivamente ritenere che ella abbia speso in media una somma di circa euro 500,00 mensili, comprensiva anche delle spese straordinarie, il che corrisponde, per il periodo dalla nascita ((omissis)-(omissis)-2016) alla notifica dell’atto di citazione (28-12-2018), alla somma di euro 18.000,00, dei quali il convenuto deve quindi essere condannato a rimborsarle la metà, pari ad euro 9.000,00 che, considerato il danno da ritardo rappresentato dalla mancato tempestivo soddisfacimento del proprio credito, subito dalla attrice, diventano euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di ctu vanno integralmente compensate, mentre il convenuto deve rifondere alla attrice le spese legali, che si liquidano in dispositivo, considerando valori compresi fra minimo e medio per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, scaglione di valore fra euro 26.001 ed euro 52.000; egli va altresì condannato a rifondere le spese sostenute dal Curatore Speciale del minore, ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato, liquidate in dispositivo, in valori compresi fra minimo e medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, senza applicazione della riduzione ex art. 130 dpr 115/2002 (Cass. ord. 18223/20) e con ordine di pagamento diretto in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – Accerta e dichiara che YY, nato a (omissis), (Tunisia), il (omissis)-(omissis)-1984 è padre di J nato a Bologna il (omissis)-(omissis)-2016, con ogni conseguenza di legge;
dispone la comunicazione del presente provvedimento all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna, per quanto di competenza;
2 – dispone l’affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre; ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori; il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all’altro, ai sensi dell’art. 337 sexies, comma 2 c.c., l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni; avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell’altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
5 – il padre, qualora ne faccia richiesta, potrà incontrare il figlio solo previo accordo con la madre;
6 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato; tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l’indice ISTAT; pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno; si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l’ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell’interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell’unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell’istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico – ricreativo – culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature).
- Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc.) non offre tempestive alternative.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
- Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
- Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell’istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento.
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d’urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità:
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l’altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all’entità della spesa. Il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest’ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7 – accertato il diritto dell’attrice ad ottenere dal convenuto il pagamento pro quota, in ragione del 50%, di tutte le spese, ordinarie e straordinarie, sostenute per il mantenimento del figlio, dalla nascita fino all’introduzione del presente giudizio, per l’effetto, condanna il convenuto a versare all’attrice la somma di euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
8 – compensa integralmente fra le parti le spese di ctu;
9 – condanna il convenuto a rifondere all’attrice le spese legali che si liquidano in euro 50 per spese, euro 3.000 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge;
10 – condanna il convenuto a rifondere all’Avv. Alessandra Gamberini quale curatore speciale del minore, costituito in proprio, le spese legali che si liquidano in euro 3.235,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge; ordina il versamento diretto in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18 febbraio 2022
Il Giudice Relatore
dott. Francesca Neri
Il Presidente
dott. Bruno Perla
Depositata in Cancelleria il \ Pubblicazione del 22 Marzo 2022
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. SESTA CIV., ORDINANZA N. 17392 DEL 2018, DEP. IL 3/7/2018
FATTI DI CAUSA
1. — […], figlia di […] e […], chiedeva accertarsi che il defunto […] era suo padre; conveniva pertanto in giudizio gli eredi del medesimo.
Con successivo atto di citazione la medesima attrice evocava in giudizio la propria madre e le altre due figlie di […] disconoscendo la paternità di quest’ultimo.
2. — Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 19 giugno 2017 disponeva sospendersi il primo giudizio a norma dell’art. 295 c.p.c..
3. Contro tale pronuncia […] hanno proposto regolamento di competenza. […] ha depositato memoria. Il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni ex art. 380 ter c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 295 c.p.c. e deducono, in sintesi, che il giudizio di disconoscimento della paternità instaurato dalla controparte non possa costituire l’antecedente logico giuridico dell’accertamento della paternità naturale.
2. Occorre anzitutto richiamare l’attenzione sul profilo che ha indotto il Tribunale a ravvisare, nella fattispecie che qui interessa, la pregiudizialità di cui all’art. 295 c.p.c.. Il Tribunale ha ritenuto, in proposito, che la paternità possa essere dichiarata giudizialmente nei soli casi in cui è ammesso il riconoscimento e che il riconoscimento del figlio naturale non è ammesso ove esso risulti in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova (artt. 269 e 253 c.p.c.).
Non risulta quindi risolutivo il rinvio ad alcuni precedenti di questa Corte che hanno scrutinato il nesso tra i due giudizi da angolazioni diverse rispetto a quella indicata. Tale considerazione vale per Cass. 9 giugno 2005, n. 12167, secondo cui promosso, a seguito del vittorioso esperimento di azione di disconoscimento di paternità, giudizio di ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale ai sensi dell’art. 274 c.c.., deve escludersi che, rispetto a questo giudizio, abbia carattere pregiudiziale la causa di opposizione di terzo, che il presunto padre naturale abbia intentato contro la sentenza di disconoscimento di paternità, e che, pertanto, sussistano i presupposti, di cui all’art. 295 c.p.c., per la sospensione del giudizio di ammissibilità: tale esclusione del nesso di pregiudizialità è stato nella fattispecie argomentata sulla scorta del rilievo per cui la paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale: intatti, quest’ultimo — ha spiegato la Corte nella circostanza —, allorché deduca che l’esito (positivo) dell’azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull’azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita in realtà a far valere un pregiudizio di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall’art. 404 c.p.c. presuppone in capo all’opponente un diritto autonomo la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata. Con detta pronuncia è stato quindi affermato che colui verso cui sia stata proposta l’azione di accertamento della paternità non è titolato a contrastare con l’opposizione di terzo semplice la pronuncia con cui è stata accolta l’azione di disconoscimento della paternità legittima proposta, verso altro soggetto, da colui che si affermi suo figlio: e ciò in quanto il solo oggetto del giudizio di riconoscimento è costituito, per il padre biologico, dal suo diritto ad escludere la paternità naturale ex adverso pretesa, non anche da quello a vedere affermata la paternità disconosciuta nell’altro procedimento. In tal senso, la pronuncia indicata, al pari di Cass. 13 gennaio 2014, n. 487 (che ad essa si richiama, vertendo su analoga fattispecie), non prende specificamente in esame la diversa questione dell’influenza che raccoglimento della domanda di disconoscimento è idonea a spiegare sul giudizio di dichiarazione giudiziale della paternità avendo riguardo alla condizione posta dal primo comma dell’art. 269 c.c., secondo cui «Ma paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso». Al riguardo, non pare si possa prescindere da due rilievi: quello, sottolineato dal Tribunale, per cui a norma dell’art. 253 c.c. «In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova»; quello per cui la sentenza che accoglie l’azione di disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio, avendo natura di pronuncia di accertamento, travolge, con effetti ex tunc ed erga omnes, lo stato di figlio legittimo del disconosciuto (Cass. 3 giugno 1978, n. 2782; sulla efficacia erga omnes, cfr. pure Cass. 16 gennaio 2012, n. 430; Cass. 5 novembre 1997, n. 10838; Cass. 21 gennaio 1985, n. 194).
Proprio in quanto l’accertamento in questione ha efficacia ultra partes e retroattiva, lo stesso non può non riverberarsi sul giudizio di accertamento pendente determinando, nel caso di vittorioso esperimento dell’azione di disconoscimento, il definitivo venir meno di quella condizione (di figlio legittimo) che era originariamente ostativa all’accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
In tal senso, non sembra contestabile che l’accertamento con cui viene rimosso (o mantenuto) lo stato di figlio legittimo sia pregiudiziale rispetto a quello con cui è rivendicato altra paternità. Tra le due cause è dato infatti di ravvisare un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico: ciò in corrispondenza della ratio dell’istituto della sospensione per pregiudizialità, che è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati (per tutte: Cass. 16 marzo 2016, n. 5229). Infatti, la nominata sospensione è idonea proprio ad evitare che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia, in ipotesi, accolta laddove, per effetto del rigetto dell’azione di disconoscimento, non potrebbe esserlo: e cioè proprio ad escludere, in una tale ipotesi, pronunce contrastanti. D’altro canto, l’assunto secondo cui la rimozione dello status di figlio legittimo costituirebbe un presupposto processuale della domanda insuscettibile, come tale, di sopravvenire nel corso del giudizio, e tale da imporre, in conseguenza, una pronuncia di inammissibilità della domanda stessa pur in pendenza del giudizio diretto al disconoscimento della paternità — pare estranea alla previsione legislativa, alla quale più non appartiene quella preventiva delibazione che di contro connotava il giudizio avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, per come prevista dall’art. 274 c.c. anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità resa da Corte cost. 10 febbraio 2006, n. 50 (e infatti, prima di detto intervento si riteneva comunemente che tra i motivi di improponibilità della domanda che potevano, da soli, risolvere immediatamente la controversia, portando a una declaratoria di inammissibilità, fosse ricompresa la richiesta di riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato: cfr. Cass. 19 agosto 1998, n. 8190).
La soluzione interpretativa qui ricusata porterebbe poi a risultati irragionevoli; dovrebbe infatti ritenersi che il giudizio volto alla dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità debba essere sempre dichiarato inammissibile ove, al momento della sua proposizione, non sia stata accolta, con sentenza passata in giudicato, la domanda di disconoscimento: e questo anche se, successivamente all’introduzione di quel giudizio, ma prima della pronuncia che lo definisca, la res judicata in questione si sia formata.
Infine, non costituisce ostacolo alla pronuncia ex art. 295 c.p.c. il fatto che il giudizio pregiudicante intercorra tra soggetti diversi: infatti, il rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, viene escluso in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi potrebbe sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (Cass. 11 agosto 2017, n. 20072): ma tale eventualità non si verifica nel caso in esame, in quanto, come si è detto, la sentenza resa in esito al giudizio di disconoscimento ha efficacia erga ornes.
3. — In conclusione, il ricorso è respinto.[…]