FIGLI MINORI ASSEGNO MANTENIMENTO SEPARAZIONE DIVORZIO
L’affido condiviso risulta pregiudizievole per l’interesse del minore nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. Il totale disinteresse e l’irreperibilità del padre giustificano, dunque, l’affidamento esclusivo della minore alla madre.
In tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori, posto che il giudice è tenuto a tutelare il superiore interesse della prole: a) l’affidamento condiviso è correttamente attuato con la collocazione stabile del figlio presso il genitore con cui egli abbia in prevalenza vissuto in precedenza, e che possa assicurargli maggiore attenzione, in quanto più idoneo a prendersene cura; b) nel contempo, nel rispetto del principio di bigenitorialità, devono assicurarsi al genitore non collocatario ampie frequentazioni con il figlio medesimo; c) nella determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.FIGLI MINORI ASSEGNO MANTENIMENTO SEPARAZIONE DIVORZIOFIGLI MINORI ASSEGNO MANTENIMENTO SEPARAZIONE DIVORZIO
Tribunale Modena, Sez. I, Sentenza, 04/06/2019, n. 85FIGLI MINORI ASSEGNO MANTENIMENTO SEPARAZIONE DIVORZIO
L’affido condiviso risulta pregiudizievole per l’interesse del minore nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. Il totale disinteresse e l’irreperibilità del padre giustificano, dunque, l’affidamento esclusivo della minore alla madre.
Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 22/05/2018, n. 53173 (rv. 274613-01FIGLI MINORI ASSEGNO MANTENIMENTO SEPARAZIONE DIVORZIO
REATI CONTRO LA FAMIGLIA – Delitti contro l’assistenza familiare – Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza – Assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli minori – Inadempimento – Incapacità economica assoluta del soggetto obbligato – Condizioni – Fattispecie
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare,l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto insussistente l’incapacità patrimoniale del genitore a provvedere all’assegno stabilito in favore dei figli minori, sul presupposto che questi aveva sempre svolto, sia pur in modo saltuario, attività lavorativa ed, inoltre, nel periodo oggetto di imputazione aveva avuta avuto la disponibilità del denaro proveniente dalla vendita di un immobile con cui avrebbe potuto sopperire alle esigenze dei minori). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 29/06/2015)
Tribunale Rovigo, Sentenza, 23/04/2020, n. 293
In tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori, posto che il giudice è tenuto a tutelare il superiore interesse della prole: a) l’affidamento condiviso è correttamente attuato con la collocazione stabile del figlio presso il genitore con cui egli abbia in prevalenza vissuto in precedenza, e che possa assicurargli maggiore attenzione, in quanto più idoneo a prendersene cura; b) nel contempo, nel rispetto del principio di bigenitorialità, devono assicurarsi al genitore non collocatario ampie frequentazioni con il figlio medesimo; c) nella determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/01/2020, n. 283 (rv. 656764-01)
FAMIGLIA – Matrimonio – Scioglimento – Divorzio – Obblighi – Verso la prole – In genere – Divorzio – Revisione dell’assegno di mantenimento per i figli – Necessità di far valere fatti sopravvenuti – Pendenza di precedente giudizio di revisione – Conseguenze – Fattispecie
I provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori di genitori divorziati passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo “rebus sic stantibus”, sicché il giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività. (Nella specie la S.C. ha confermato il rigetto della domanda proposta dal coniuge onerato del pagamento di un assegno di mantenimento per la prole, il quale aveva introdotto un nuovo procedimento di revisione dell’assegno, invocando fatti modificativi delle condizioni economiche delle parti, intervenuti prima della conclusione di altro procedimento di modifica nel quale essi avrebbero potuto essere fatti valere). (Rigetta, CORTE D’APPELLO TORINO, 24/01/2018)
La revoca dell’assegnazione della casa coniugale, quale evento peggiorativo della condizione del coniuge presso il quale dimori stabilmente il figlio minore, non assume rilevanza per il giudice di appello, ai fini dell’aumento dell’assegno di mantenimento del figlio minore, qualora il provvedimento “in pejus” sia stato oggetto di valutazione in prime cure ai fini della determinazione dell’assegno stesso, nonché – e per quanto esclusivamente – il provvedimento “in pejus” sia stato oggetto di valutazione, da parte del giudice di appello, in ragione dell’onere del canone locatizio che ne sia necessariamente conseguito, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di divorzio, pervenendosi, altrimenti opinando, ad una duplicazione di emolumenti determinata da una stessa causa.
FAMIGLIA – Matrimonio – Scioglimento – Divorzio – Obblighi – Verso la prole – In genere – Figli maggiorenni – Portatori di handicap grave – Condizione giuridica – Equiparazione ai figli minori ex art. 337 septies c.c. – Riduzione dell’autonomia personale – Accertamento – Necessità
Ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c., il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, richiamato dall’art. 37 bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO PERUGIA, 04/04/2017)
Corte d’Appello Bologna, Sez. I, 27/09/2010, n. 1091
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La revoca dell’assegnazione della casa coniugale, quale evento peggiorativo della condizione del coniuge presso il quale dimori stabilmente il figlio minore, non assume rilevanza per il giudice di appello, ai fini dell’aumento dell’assegno di mantenimento del figlio minore, qualora il provvedimento “in pejus” sia stato oggetto di valutazione in prime cure ai fini della determinazione dell’assegno stesso, nonché – e per quanto esclusivamente – il provvedimento “in pejus” sia stato oggetto di valutazione, da parte del giudice di appello, in ragione dell’onere del canone locatizio che ne sia necessariamente conseguito, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di divorzio, pervenendosi, altrimenti opinando, ad una duplicazione di emolumenti determinata da una stessa causa.
Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza, 22/04/2016, n. 8151
In merito alla richiesta di rivalutazione dell’assegno di mantenimento disposto, in sede di divorzio, in favore dei figli minori, in ragione al fatto notorio della crescita dei figli e dell’aumento delle loro esigenze, deve rilevarsi che le esigenze dei figli, in concomitanza con l’aumento della loro età e alla conseguente necessità di un incremento dell’assegno, si può in linea generale consentire; tuttavia, ai fini di un eventuale aumento dell’importo, si dovrà necessariamente effettuare una valutazione concreta delle esigenze dei figli medesimi, sulla base delle condizioni economiche dei genitori.