colpa professionale medica, l’errore diagnostico mIlano bologna vicenza ravenna
colpa professionale medica, l’errore diagnostico mIlano bologna vicenza ravenna
In tema di responsabilità medica, le raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi dell’art. 5, legge 8 marzo 2017, n. 24, benché non costituiscano veri e propri precetti cautelari vincolanti, tali da integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, rappresentano i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l’osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia, cosicché, in caso di accertata violazione di linee guida adeguate al caso concreto, la verifica del grado della colpa non rileva ai fini dell’affermazione della responsabilità, ma può rilevare ai fini del trattamento sanzionatorio ed ai fini delle conseguenze civilistiche di tipo risarcitorio. (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 16/03/2018) In tema di valutazione della colpa del medico, quando questi debba risolvere problemi diagnostici e terapeutici in presenza di un quadro patologico complesso e possibile di diversificati esiti, nonchè della necessità di agire con urgenza, l’eventuale errore del medico, conducente a morte o lesione personale del paziente, può essere valutato sulla base del parametro individuato dall’art. 2236 c.c.; al contrario, quando non si presenti una situazione di emergenza, ovvero quando il caso non implichi problemi di particolare difficoltà, così come quando venga in rilievo negligenza o imprudenza, i canoni valutativi della condotta colposa non possono essere quelli ordinariamente adottati nel campo della responsabilità penale per la causazione di danni alla vita o all’integrità fisica delle persone, per la particolarità che il medico deve sempre attenersi alla regola della massima diligenza e prudenza. Sulla base di tali criteri dovrà anche tenersi conto che in un reparto di pronto soccorso l’urgenza e l’emergenza non costituiscono ipotesi straordinarie, ma – necessariamente – sono una delle componenti della “normale” attività del personale di guardia.
colpa professionale medica, l’errore diagnostico mIlano bologna vicenza ravenna
In tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. (Fattispecie nella quale una diagnosi errata e superficiale, formulata senza disporre ed eseguire tempestivamente accertamenti assolutamente necessari, era risultata esiziale).
colpa professionale medica, l’errore diagnostico mIlano bologna vicenza ravenna
In tema di valutazione della colpa del medico, quando questi debba risolvere problemi diagnostici e terapeutici in presenza di un quadro patologico complesso e possibile di diversificati esiti, nonchè della necessità di agire con urgenza, l’eventuale errore del medico, conducente a morte o lesione personale del paziente, può essere valutato sulla base del parametro individuato dall’art. 2236 c.c.; al contrario, quando non si presenti una situazione di emergenza, ovvero quando il caso non implichi problemi di particolare difficoltà, così come quando venga in rilievo negligenza o imprudenza, i canoni valutativi della condotta colposa non possono essere quelli ordinariamente adottati nel campo della responsabilità penale per la causazione di danni alla vita o all’integrità fisica delle persone, per la particolarità che il medico deve sempre attenersi alla regola della massima diligenza e prudenza. Sulla base di tali criteri dovrà anche tenersi conto che in un reparto di pronto soccorso l’urgenza e l’emergenza non costituiscono ipotesi straordinarie, ma – necessariamente – sono una delle componenti della “normale” attività del personale di guardia.
colpa professionale medica, l’errore diagnostico mIlano bologna vicenza ravenna
Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 30/01/2019, n. 9447 (rv. 275268-01)
PROFESSIONISTI – Medici e chirurghi – Responsabilità medica – Violazione di linee guida adeguate al caso concreto – Grado della colpa – Rilevanza – Limiti
In tema di responsabilità medica, le raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi dell’art. 5, legge 8 marzo 2017, n. 24, benché non costituiscano veri e propri precetti cautelari vincolanti, tali da integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, rappresentano i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l’osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia, cosicché, in caso di accertata violazione di linee guida adeguate al caso concreto, la verifica del grado della colpa non rileva ai fini dell’affermazione della responsabilità, ma può rilevare ai fini del trattamento sanzionatorio ed ai fini delle conseguenze civilistiche di tipo risarcitorio.
(Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 16/03/2018) Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 18/12/2014, n. 21243 (rv. 263492)
REATO – Elemento soggettivo – Colpa – In genere – Colpa medica – Errore diagnostico – Nozione
In tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. (Annulla in parte senza rinvio, App. Messina, 14/12/2012)
Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 09/07/2009, n. 35659
PROFESSIONISTI – Medici e chirurghi – Colpa professionale – Medico del pronto soccorso – Paziente con sintomi non risolutivi di patologia grave – Dimissione per errata diagnosi – Morte del paziente – Colpa del sanitario – Esclusione.
Va esclusa la colpa del medico del pronto soccorso che, a seguito di un errore diagnostico, dimette il paziente che necessitava di essere ricoverato e di essere sottoposto ad un urgente intervento chirurgico ed il quale, a causa di tale omissione, sia successivamente deceduto, quando la singolarità e non risolutività del sintomo riscontrato non consentiva di sospettare univocamente di una patologia che avrebbe dovuto imporre il ricovero o ulteriori accertamenti diagnostici. (Fattispecie relativa a morte – per aneurisma disseccante dell’aorta – di un paziente, che si era presentato al pronto soccorso, riferendo un “dolore diffuso al torace”, e che era stato dimesso con la diagnosi di “algie toraciche
Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 07/04/2010, n. 17592 (rv. 247096)
AZIONE PENALE – Querela – Termine – Lesioni personali colpose – Colpa medica – Decorrenza del termine per proporre querela – Individuazione
Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata. (Rigetta, App. Torino, 16 febbraio 2009)