TESTAMENTO OLOGRAFO E GRAFIA E CAPACITA’ DI TESTARE
TESTAMENTO OLOGRAFO E GRAFIA E CAPACITA’ DI TESTARE BOLOGNA VENEZIA TREVISO VICENZA PADOVA ROVIGO COME CONTESTARE UN TESTAMENTO PER LA GR5AFIA E LA CAPACITA’ DI INTENDERE
TESTAMENTO OLOGRAFO E GRAFIA E CAPACITA’ DI TESTARE BOLOGNA VENEZIA TREVISO VICENZA PADOVA ROVIGO COME CONTESTARE UN TESTAMENTO PER LA GR5AFIA E LA CAPACITA’ DI INTENDERE
TESTAMENTO OLOGRAFO E GRAFIA E CAPACITA’ DI TESTARE BOLOGNA VENEZIA TREVISO VICENZA PADOVA ROVIGO COME CONTESTARE UN TESTAMENTO PER LA GR5AFIA E LA CAPACITA’ DI INTENDERE
TESTAMENTO OLOGRAFO E GRAFIA E CAPACITA’ DI TESTARE BOLOGNA VENEZIA TREVISO VICENZA PADOVA ROVIGO COME CONTESTARE UN TESTAMENTO PER LA GR5AFIA E LA CAPACITA’ DI INTENDERE
TESTAMENTO OLOGRAFO E GRAFIA E CAPACITA’ DI TESTARE BOLOGNA VENEZIA TREVISO VICENZA PADOVA ROVIGO COME CONTESTARE UN TESTAMENTO PER LA GR5AFIA E LA CAPACITA’ DI INTENDERE
L’incapacità di testare richiede che, a cagione dell’infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, fosse assolutamente privo della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, in concorso con l’estremo dell’abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione. La prova in ordine a tale presupposto, deve essere dunque particolarmente rigorosa: – in linea generale, la prova incombe a colui che intende impugnare il testamento, il quale deve dimostrare che a cagione di un’infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il “de cuius” sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione della scheda testamentaria, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi; – una volta dimostrata l’incapacità nei momenti limitrofi a quelli della redazione dell’atto, sia antecedenti che susseguenti, si realizza un fenomeno c.d. di inversione dell’onere della prova, nel senso che incombe al convenuto, il quale sostenga invece la validità del testamento, dimostrare che questo fu redatto in un momento di lucido intervallo; – analogo principio è applicabile nelle ipotesi in cui sia accertato che il “de cuius” versava in uno stato morboso di carattere permanente. In ordine ai mezzi di prova, emerge che possono utilizzarsi pacificamente anche le presunzioni; che i certificati medici possono essere liberamente apprezzati, ma con grande prudenza; che la c.d. “perizia sul morto” spesso offre difficoltà di soluzioni sicure; infine e in ogni caso, che è opportuno tenere in considerazione anche gli elementi offerti dalla grafia e dalle modalità con cui sono state stese le disposizioni testamentarie. dei testamenti – Testamento olografo – In genere grafia – Caratteristiche – Abitualità e normalità – Rilevanza – Stampatello – Valenza – Ruolo del giudice
L’abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell’art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell’ottica dell’attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l’uso dello stampatello non può escludere di per sé l’autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità
Tribunale Brescia, Sez. III, 17/06/2003
L’incapacità di testare richiede che, a cagione dell’infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, fosse assolutamente privo della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, in concorso con l’estremo dell’abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione. La prova in ordine a tale presupposto, deve essere dunque particolarmente rigorosa: – in linea generale, la prova incombe a colui che intende impugnare il testamento, il quale deve dimostrare che a cagione di un’infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il “de cuius” sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione della scheda testamentaria, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi; – una volta dimostrata l’incapacità nei momenti limitrofi a quelli della redazione dell’atto, sia antecedenti che susseguenti, si realizza un fenomeno c.d. di inversione dell’onere della prova, nel senso che incombe al convenuto, il quale sostenga invece la validità del testamento, dimostrare che questo fu redatto in un momento di lucido intervallo; – analogo principio è applicabile nelle ipotesi in cui sia accertato che il “de cuius” versava in uno stato morboso di carattere permanente. In ordine ai mezzi di prova, emerge che possono utilizzarsi pacificamente anche le presunzioni; che i certificati medici possono essere liberamente apprezzati, ma con grande prudenza; che la c.d. “perizia sul morto” spesso offre difficoltà di soluzioni sicure; infine e in ogni caso, che è opportuno tenere in considerazione anche gli elementi offerti dalla grafia e dalle modalità con cui sono state stese le disposizioni testamentarie.
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 05/12/2018, n. 31457 (rv. 651760-01)
I
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione testamentaria – Forma dei testamenti – Testamento olografo – In genere grafia – Caratteristiche – Abitualità e normalità – Rilevanza – Stampatello – Valenza – Ruolo del giudice
L’abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell’art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell’ottica dell’attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l’uso dello stampatello non può escludere di per sé l’autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO CAGLIARI, 10/06/2013)
Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 15/01/2018, n. 711 (rv. 647974-01)
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PROVA CIVILE – Documentale (prova) – Copie degli atti – Fotografiche giudizio di nullità di un testamento olografo per non autenticità della sottoscrizione – Consulenza grafologica sul documento originale – Necessità – Copia fotostatica – Idoneità – Esclusione – Limiti
Il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull’originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, tuttavia una volta verificati sul documento originale i dati che l’ausiliario reputi essenziali per l’accertamento dell’autenticità della grafia (ad es. l’incidenza pressoria sul foglio della penna), il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni, e ciò a prescindere dal fatto che l’originale sia stato prodotto da una delle parti. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 22/12/
ACass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 14/09/2020, n. 19045
In tema di successioni, la formazione o l’uso consapevole di un testamento falso è causa di indegnità a succedere se colui che viene a trovarsi nella posizione di indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del “de cuius”, perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il “de cuius” aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell’eventualità che non fosse riuscito a farlo di persona ovvero che il “de cuius” aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione “ab intestato”.
Tribunale Bologna, 20/02/2012
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Elemento essenziale al fine della configurabilità del reato di cui agli artt. 110, 485, 491, 493 bis c.p. (falso testamento olografo) è che il documento di cui si assume la falsità sia sottoscritto. L’apposizione della firma con caratteri in stampatello nella parte del nome non integra la sottoscrizione richiesta dall’art. 602 c.c. e la dichiarazione resa, essendo priva di firma, non è idonea a configurare un testamento olografo. La mancanza di firma impedisce altresì di qualificare la stessa come scrittura privata il cui falso potrebbe rilevare ex art. 485 c.p., trattandosi di dichiarazione di volontà non riconducibile ad alcuno; per il reato in esame deve, pertanto, emettersi sentenza ex art. 129 c.p.p. (Nella specie, dai numerosi documenti allegati ed esaminati nella consulenza tecnica effettuata, era emerso che il testatore firmasse sempre in corsivo).
Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 14/09/2020, n. 19045 (rv. 658793-01)
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SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Disposizioni generali – Indegnità si succedere – Casi – Formazione e uso di testamento falso – Rilevanza – Limiti – Fattispecie
La formazione o l’uso consapevole di un testamento falso è causa d’indegnità a succedere, se colui che viene a trovarsi nella posizione d’indegno non provi di non aver inteso offendere la volonta` del “de cuius”, perche´ il contenuto della disposizione corrisponde a tale volonta` e il “de cuius” aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell’eventualita` che non fosse riuscito a farla di persona, ovvero che il “de cuius” aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione “ab intestato”. (Nella specie, la Corte ha affermato l’indegnità a succedere di colui che aveva apposto la data e la firma falsa sul testamento redatto dal “de cuius”, vertendosi in ipotesi di formazione o di uso consapevole di un testamento falso). (Rigetta, CORTE D’APPELLO ANCONA, 16/10/2018)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marcella Frangipani – Presidente
dott. Laura Cortellaro – Giudice
dott. Mariaelena Cunati – Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 652/2009 promossa da:
G.M. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BONA CESARE e domicilio eletto in VOGHERA, VIA PLANA 101, presso avv. BONA CESARE
ATTORE
contro
E.M. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. MUGGIATI LAURA e domicilio eletto in VOGHERA, VIA EMILIA 58, presso avv. MUGGIATI LAURA
CONVENUTO
R.M. (C.F. (…)),
CONVENUTO CONTUMACE
C.Z. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. ANTONIO MARIOTTI e domicilio eletto in STRADELLA, VIA DALLAGIOVANNA 25, presso avv. ANTONIO MARIOTTI
INTERVENUTO
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Si premette che le questioni sollevate dalle parti – assieme alla documentazione prodotta – verranno esaminate se e nell’ordine in cui ritenute utili ai fini della decisione.
Giova innanzitutto riassumere per sommi capi il fatto storico e quello processuale.
Il giorno 7.05.2002 morì M.M. , vedova e senza figli, sorella di E., G. e R.M..
Il successivo 12.12.2002, su richiesta di E.M., venne pubblicato un testamento olografo, apparentemente vergato in Voghera il 2.04.2002, con cui la sorella la istituiva unica erede.
A distanza di qualche anno, G.G. – compagno della defunta – agì innanzi al Tribunale di Voghera nei confronti dei fratelli M. per sentire dichiarare la falsità di tale atto di ultime volontà e la propria qualità di erede testamentario in forza del testamento redatto dalla de cuius il 19.04.2001 ovvero di quelli redatti il 31.01.1991, 30.01.1991, 12.02.1988 e 20.06.1983. In quel procedimento (R.G. 399/2004), in cui si costituì la sola E.M., venne esperita una CTU grafologica, che ritenne la scheda impugnata apocrifa nella sua interezza (). Il giudizio si concluse con la sentenza n. 540/2008, che dichiarò la carenza di legittimazione attiva di G.G., per avere M.M. revocato il testamento del 19.04.2001 e quelli precedenti in suo favore.
G.M., disconosciuto a sua volta il testamento olografo del 2.04.2002 (), ha agito in questo giudizio per sentire dichiarare la propria qualità di erede legittimo della sorella M., l’indegnità della sorella E., per avere scientemente fatto uso di un testamento falso, e l’obbligo di quest’ultima di restituire i beni ereditari, chiedendone la condanna al risarcimento del danno da reato patito.
Nessuno si è costituito per R.M., che è stato dichiarato contumace.
E.M. ha invece contestato la fondatezza delle pretese avversarie, ritenendo l’azione infondata e, comunque, inammissibile, per essere il fratello decaduto dalla facoltà di disconoscere quel testamento, ricevuto dalla sorella in busta chiusa prima di morire, di cui ha chiesto in ogni caso la verificazione. Se ritenuto falso, ha chiesto di accertare la propria qualità di erede universale in virtù di un testamento olografo del 4.10.1987 ().
È poi intervenuto C.Z., figlio di E.M., chiedendo di accertare la propria qualità di erede universale o, in subordine, di legatario della zia M.M., in virtù di un testamento olografo del 2.02.1975 ().
Disconosciuti da G.M. anche i testamenti del 4.10.1987 e del 2.02.1975 e depositate le memorie istruttorie, il collegio si è pronunciato sull’eccezione preliminare di decadenza sollevata in relazione al testamento del 2.04.2002, che ha respinto con sentenza non definitiva n. 371/2010, con la quale ha poi escluso l’efficacia dei testamenti del 4.10.1987 e del 2.02.1975, ritenendoli revocati per effetto della revoca di tutte le disposizioni testamentarie precedenti, contenuta nel testamento, barrato e annullato, del 19.04.2001.
La causa è stata rimessa sul ruolo ed istruita con una prima CTU grafologica, avente ad oggetto l’autenticità del solo testamento del 2.04.2002, e CTU contabile, volta a ricostruire il patrimonio della de cuius. Nel frattempo, la sentenza non definitiva n. 371/2010 è stata riformata dalla sentenza di appello n. 45/2014, nella parte in cui aveva ritenuto inefficaci le schede testamentarie azionate da E.M. e C.Z., ritenendo la corte meneghina che la cancellazione del testamento 19.04.2001, con intento revocatorio, avesse comportato la “revoca” della revoca delle disposizioni precedenti, determinando la reviviscenza dei testamenti del 4.10.1987 e del 2.02.1975 ().
A seguito dell’accorpamento del Tribunale di Voghera a quello di Pavia, la causa è stata sospesa in attesa del pronunciamento della Suprema Corte – la quale, con ordinanza n. 8031/2019, ha confermato la sentenza di appello () – e riassunta da G.M., chiedendo nel contempo di poter produrre un nuovo testamento a favore di G.G., datato 31.01.1991 e ricevuto da quest’ultimo con raccomandata del 15/22.01.2014 ().
L’istruttoria è proseguita mediante esperimento di una seconda CTU grafologica, avente ad oggetto l’autenticità dei testamenti del 4.10.1987 e del 2.02.1975.
Precisate le conclusioni come in epigrafe e decorsi i termini concessi ex art. 190 c.p.c., è stata emessa la presente sentenza.
Sul rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’azione promossa da G.M., elevata sul presupposto che egli avrebbe tacitamente riconosciuto il testamento 2.04.2002, è ormai sceso il giudicato.
Com’è stato recentemente chiarito – invero, con pronuncia successiva all’introduzione del presente giudizio – “la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (): non vi è dubbio, anche a fronte delle precisazioni attoree (), che le domande formulate da G.M. vadano interpretate in tal senso – tanto che le modalità con cui i testamenti del 4.10.1982 e del 2.02.1975 sono stati impugnati è stata genericamente sollevata () – trattandosi di questione per lo più formale, una volta che l’accertamento peritale sia stato eseguito e sia stata individuata la parte su cui incombe il relativo onere probatorio.
La prima CTU grafologica ha ritenuto che la scheda testamentaria del 2.04.2002 non sia autentica, perché redatta, nella sua interezza, da una mano aliena (): il tutto per le ragioni meglio indicate nell’elaborato, al quale, sul punto, si fa integrale rinvio.
La conclusione – in linea con quanto già emerso nel corso del giudizio R.G. 399/2004 () – non è stata oggetto di particolari critiche, tanto che la diretta interessata, evidentemente prendendone atto, si limita a non credere, ancora oggi, che quel testamento non sia stato scritto dalla sorella (): il che ha reso attuale l’esigenza di verificare la genuinità delle altre schede testamentarie in contestazione.
G.M. sostiene, da ultimo, che l’accertamento sarebbe inutile, dovendo essi intendersi entrambi revocati, in applicazione dell’art. 682 c.c. (), dagli ulteriori testamenti del 30.01.1991 () e del 31.01.1991, con i quali M.M. nominò G.G. suo erede, rispettivamente, di “ogni mio bene, nulla escluso o riservato” e di “ogni mio bene attuale e quelli futuri riguardanti i proventi da diritti d’autore”: pertanto, secondo la sua prospettazione, si aprirebbe la successione legittima, avendo l’interessato comunicato di non volersene avvalere ().
L’assunto, tuttavia, non convince.
Riprendendo il ragionamento sviluppato da Cass. ord. 8031/2019 proprio nell’ambito di questo procedimento, si conviene che la cancellazione (volontaria) del testamento revocante, riconducibile all’ipotesi descritta dall’art. 681 c.c., faccia rivivere le disposizioni (precedenti) revocate, purché – ovviamente – esse siano compatibili con l’intenzione espressa dal testatore, mediante l’atto ablatorio.
Ma tali non appaiono eventuali statuizioni a favore del compagno della defunta – il quale, con sentenza a quanto sembra non impugnata, è stato dichiarato carente di legittimazione attiva, anche con riferimento al testamento del 30.01.1991 e alle “dichiarazioni di ultima volontà rilasciate negli anni precedenti”, sempre in suo favore () – dovendosi ritenere che, quand’anche contenute in atti anteriori al 19.04.2001, M.M., con il proprio gesto, lo abbia escluso dalla sua successione (): francamente non sorprende che quest’ultima, ormai malata, nell’ultimo anno di vita non abbia provveduto a barrarli tutti, considerato che, leggendo le conclusioni del compagno, si apprende che sarebbero stati almeno quattro.
Né l’uso del testamento del 30.01.1991 come scrittura di comparazione manifesta – ad avviso del collegio – alcuna evidente illogicità (), dal momento che l’irrilevanza giuridica del suo contenuto non elide la sua (sicura) provenienza dalla mano della defunta.
Analoghe considerazioni potrebbero estendersi al testamento del 31.01.1991, di appena un giorno successivo: oltretutto, il suo contenuto, singolarmente considerato, è tale da far pensare alla costituzione di un legato – più che all’istituzione di erede universale – ragion per cui, molto probabilmente, non è stato espressamente preso in considerazione nella sentenza n. 540/2008.
Preliminarmente, tuttavia, va respinta l’istanza riproposta al collegio “per poter produrre l’originale della lettera raccomandata inviata dal sig. G.G. con l’allegato testamento datato 31 gennaio 1991” (), ritenendosi la produzione – avvenuta in copia con il deposito del ricorso in riassunzione (9.05.2019) – ormai tardiva.
La rimessione in termini, a norma sia dell’art. 184 bis c.p.c. che dell’art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa: il concetto di “immediatezza della reazione” va pertanto interpretato come necessità che la parte istante “si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo” ().
Se, davvero, come sostiene l’attore, “nel caso di specie il testamento 31 gennaio 1991 allegato alla lettera inviata dal G. (…) è totalmente dirimente poiché revoca, senza ulteriore discussione, ogni precedente testamento olografo non compatibile rilasciato dalla de cuius” (), a maggior ragione esso avrebbe dovuto essere prodotto nel corso dell’udienza celebrata il 14.05.2014 () – e non a quasi cinque anni di distanza – proprio perché dallo stesso ritenuto idoneo a superare in radice le questioni relative all’efficacia della revoca contenuta nel testamento olografo (barrato) del 19.04.2001, su cui, in quel momento, il giudice dell’appello si era già pronunciato in senso negativo: senza contare che, sebbene si ignori quando venne prodotto nel giudizio R.G. 399/2004 (), all’esistenza di tale testamento fa chiaro riferimento G.G., nelle conclusioni in allora rassegnate, cosicché G.M., in questo giudizio, ne avrebbe potuto chiedere l’esibizione.
Esclusa la rilevanza, ai fini che occupano, dei testamenti olografi del 30.01.1991 e 31.01.1991, si può allora passare all’esame dell’approfondimento svolto sulle schede datate 4.10.1987 e 2.02.1975.
Si badi che l’ulteriore profilo di “inesistenza” di quella del 4.10.1987 – censurata per mancanza di luogo e data per la prima volta negli scritti conclusionali () – è smentita della lettura del documento stesso, apparentemente redatto in “Voghera” il “4 ottobre 1987”, perlomeno con riferimento alla parte istitutiva della “sorella E.” quale “erede universale”, senza che tale circostanza possa essere scalfita dall’aggiunta (successiva) di ulteriori disposizioni, di natura non patrimoniale (“Desidero che i miei funerali siano di tipo civile ed essere cremata come mio marito”), vergate dopo la firma e nuovamente sottoscritte dalla de cuius.
Dopo aver illustrato il metodo d’indagine prescelto (), il CTU incaricato ha osservato che:
– il prodotto grafico viene realizzato attraverso gli automatismi grafici, che si sviluppano nel tempo mediante schematismi motori e pratica scrittoria; gli schematismi motori sono sequenze di movimenti ormai collaudate che vengono acquisite ed eseguite da un soggetto per ripeterle, al bisogno, in modo automatico, ovvero senza vigilare su ogni singolo componente dell’azione; una volta appresi, si consolidano sempre più nel tempo e risultano modificabili solo superficialmente, con sforzo intenzionale, senza tuttavia poter essere a lungo, e del tutto, occultabili;
– all’esito delle ispezioni preliminari (), i supporti cartacei esaminati sono risultati integri ed esenti da grossolani interventi manipolativi di tipo chimico e meccanico, eventualmente eseguiti anche a mezzo stampa ad alta definizione e indistinguibili ad occhio nudo; le redazioni sono avvenute naturalmente, di pugno, e non mostrano segni di alterazione ();
– le grafie che li compongono sono naturali e spontanee e appaiono esenti da controllo redattivo, simulazioni o imitazioni di forme specifiche; nonostante le due stesure sembrino, ad una prima percezione, divergere tra loro e provenire da due diverse mani scriventi, emerge una concordanza di elementi pregnanti, nello specifico degli schematismi di sequenze motorie, cui si accompagnano variazioni di natura morfologica stilistica, molto probabilmente riconducibili agli anni (13), a distanza dei quali vennero redatti; ciò considerato, le due schede testamentarie sono assimilabili – ovvero provenienti dalle medesima mano scrivente – ed eventuali differenze sono di ordine stilistico formale; d’altronde, l’ambito di variabilità grafica della mano operante è ampia, tanto che alcune variazioni sono anche presenti all’interno delle schede medesime ();
– le scritture comparative () – scansionate o fotocopiate, perché non rinvenute in originale, ma comunque utilizzabili perché ritenute, in accordo con i CTP, di qualità sufficiente a studiare il grafismo – sono risultate di provenienza certa dalla de cuius ed estese in termini di quantità; mancano scritti coevi, impossibili da reperire, essendo i testamenti in contesa, risalenti di 30 e 40 anni ();
– dal raffronto tra scritture comparative e i testamenti in verifica, si rileva la corrispondenza delle strutture grafiche dal punto sostanziale e dinamico, con medesime concatenazioni e ripartizioni, raggruppamenti di lettere, eguale criterio nelle soluzioni dinamiche di associazione e distanziamenti di blocchi all’interno delle parole stesse; sono analoghi il susseguirsi di tratti più premuti ad altri alleggeriti, con corrispondente scarto differenziale di energia impressa e medesima allocazione lungo i tracciati ();
– il testamento comparativo 19.04.2001 riporta i segni di un insenilimento della grafia – con un calo dell’elasticità nelle soluzioni di ponti associativi tra unità alfabetiche, come nell’incedere ritmico dei percorsi – ma è proprio tale rilevata corrispondenza tra una grafia più giovanile e la sua corrispondente più matura ad attestare la genuinità dei tracciati in esame ().
Il CTU ha quindi ritenuto che i due olografi in discussione – esenti da alterazioni chimiche o fisiche e vergati di pugno, con tratto spontaneo, non simulato e privo di artifizi o segni di imitazione, dalla medesima mano degli scritti comparativi in epoca antecedente al testamento del 19.04.2001 – siano attribuibili a M.M. ().
Il percorso motivazionale offerto è logico ed articolato, mentre le critiche attoree alla conclusione raggiunta – da cui non vi è ragione di discostarsi – non colgono nel segno.
E, difatti, non si ravvisa alcuna lesione del principio del contraddittorio per avere il CTU incontrato i CTP in un’unica occasione (), evidentemente ritenuta sufficiente – a maggior ragione in tempi di pandemia – per delineare gli adempimenti necessari per rispondere al quesito (), di concerto con i CTP: tanto che nemmeno il CTP attoreo, sul punto, ha sollevato obiezioni di sorta.
Per il resto, le osservazioni svolte per conto di G.M. () hanno trovano esaustiva risposta nelle repliche fornite dal CTU, seppure certamente più sintetiche, alle quali si fa integrale rinvio ().
In definitiva, volendo riepilogare:
– il testamento del 2.04.2002 non è attribuibile alla mano della de cuius, per cui va considerato nullo;
– il testamento del 19.04.2001 è stato barrato e annullato, per cui non è efficace; lo stesso vale per i testamenti del 30.01.1991 del 31.01.1991 – quest’ultimo, prima di tutto, inutilizzabile perché prodotto tardivamente – da intendersi revocati, oltre che in virtù della sentenza n. 540/2008, per volontà della de cuius;
– i testamenti del 2.02.1975 e del 4.10.1987 sono entrambi autentici; il primo – che istituì C.Z. “erede universale” di tutti i “proventi da diritti d’autore affidati alla S.I.A.E” e, quindi, legatario, anche considerata la consistenza dell’asse ereditario () – è stato però revocato dal secondo, con il quale M.M. nominò “erede universale, nulla escluso o riservato, la sorella E.”.
D’altronde, che la defunta potesse aver voluto individuare, come propria erede, la (sola) convenuta è circostanza che, molto probabilmente, all’inizio non è parsa così implausibile neppure ai fratelli M., i quali, nel giudizio R.G. 399/2004, non si sono nemmeno costituiti.
L’eccezione di indegnità a succedere ai sensi dell’art. 643 n. 6 c.c., sollevata dall’attore per avere E.M. “fatto scientemente uso” di un testamento falso (quello del 2.04.2002) – prima nel procedimento R.G.399/2004 e, poi, in questo – va invece respinta, posto che una simile consapevolezza non poteva derivare né dalla sola consulenza tecnica (28.12.2006) () né dalla sentenza (12.12.2008) in allora depositate, ma può sorgere eventualmente soltanto all’esito di questo giudizio.
Questi gli elementi disponibili, tutte le domande formulate da G.M. e C.Z. vanno respinte, mentre va accolta quella formulata, “nel merito e in via subordinata” da E.M., la quale viene dichiarata erede universale di M.M. in forza del testamento olografo del 4.10.1987.
Resta evidentemente assorbita l’ulteriore domanda – formulata dalla convenuta, per la prima volta, in sede di costituzione in riassunzione – di dichiarare il fratello R.M., rimasto contumace, decaduto dalla possibilità di accettare l’eredità, per non essere intervenuta valida accettazione nel termine previsto ex lege.
Si ritiene che la complessità del caso concreto – caratterizzata da una sorprendente pluralità di testamenti, molti dei quali riferibili alla mano della defunta – e delle questioni giuridiche sottese – che ha portato a una serie di pronunce giurisdizionali, di segno talvolta opposto – configuri quelle “gravi ed eccezionali ragioni” () che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Per gli stessi motivi, quelle di tutte CTU vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti costituite, nella misura di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE tutte le domande svolte da G.M. e C.Z.;
ACCOGLIE formulata da E.M. “nel merito in via subordinata” e, per l’effetto,
DICHIARA E.M. erede universale di M.M. in forza del testamento olografo del 4.10.1987;
COMPENSA integralmente le spese processuali tra tutte le parti;
PONE le spese di tutte le CTU definitivamente a carico di tutte le parti costituite, nella misura di 1/3;
DISPONE la restituzione dei documenti custoditi in cassaforte alle parti che li hanno prodotti;
RESPINGE ogni altra domanda e/o eccezione da chiunque formulata.
Conclusione
Così deciso in Pavia, il 31 agosto 2021.
Depositata in Cancelleria il 1 settembre 2021.
TESTAMENTO OLOGRAFO E GRAFIA E CAPACITA’ DI TESTARE BOLOGNA VENEZIA TREVISO VICENZA PADOVA ROVIGO COME CONTESTARE UN TESTAMENTO PER LA GRAFIA E LA CAPACITA’ DI INTENDERE
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