LESIONE LEGITTIMA EREDI BOLOGNA VICENZA RAVENNA PAVIA ROVIGO PADOVA
“Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione, alla detrazione dal “relictum” dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del “relictum” al netto e del valore del “donatum” ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).” (Cass. 11873/93)” (Cassazione civile sez. II, 24/07/2012, n.12919).
Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 01/03/2012) 24/07/2012, n. 12919
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26907/2007 proposto da:
B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA Michele, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato POLLINI IPPOLITO;
– ricorrente –
contro
BR.AN. (OMISSIS), BR.AD. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 217, presso lo studio dell’avvocato MARI Leonilda, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 821/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2012 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito l’Avvocato POLLINI Ippolito, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato MARI Leonida, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
La controversia concerne i beni relitti da Br.At., deceduto nel (OMISSIS), e gli atti negoziali da lui, dalla moglie e dai figli posti in essere negli anni 60.
Nel febbraio 1998 Ad. e Br.An., odierni resistenti, chiedevano al tribunale di Grosseto di dichiarare la nullità della scrittura stipulata tra le parti nel 1964, in quanto istitutiva di un patto successorio; di dichiarare la simulazione della compravendita 8.10.1964 intercorsa tra il de cuius e il figlio A.; di accertare l’esistenza di una donazione indiretta o, in via subordinata, di una donazione diretta di danaro dal padre al figlio convenuto; sempre in via subordinata di dichiarare comunque la “lesione di legittima” e in via sussidiaria di disporre la collazione dei beni e condannare il convenuto al pagamento della somme dovute a seguito di nuova determinazione dell’asse ereditario.
Il tribunale con sentenza n. 1063 del 2004 respingeva la domanda relativa alle donazioni e rimetteva al prosieguo per la stima dei beni e la formazione delle quote ereditarie.
La causa veniva sospesa in attesa dell’impugnazione proposta dagli attori.
La Corte d’appello di Firenze con sentenza 30 maggio 2007 accoglieva l’appello. Pertanto dichiarava la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 50 bis e quater, perchè decisa da giudice monocratico e non collegiale, benchè attinente ad azione di riduzione per lesione di legittima.
Dichiarava la nullità delle scritture private e in particolare di quella 7/6/1964, in quanto istitutiva di patto successorio;
dichiarava la simulazione della compravendita 8/10/ 1964, in quanto dissimulante donazione in violazione di legittima; dichiarava che la donazione 3/8/64 costituiva donazione indiretta di immobile;
accertava la violazione della quota di legittima degli attori.
B.A. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 25 ottobre 2007, svolgendo sei motivi.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
Sono state depositate memorie.
Motivi della decisione
2) Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 50 bis c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 e “omessa considerazione di un dato decisivo per la decisione”.
La tesi sostenuta è che la Corte di appello avrebbe errato a ritenere che era stata promossa una causa riservata alla competenza del tribunale collegiale e quindi a dichiarare la nullità della sentenza resa dal giudice monocratico del tribunale. Gli attori non avrebbero mai “chiesto specificamente una riduzione di disposizioni testamentarie o liberali” e solo genericamente avrebbero lamentato “una lesione della loro quota di legittima”.
La censura è priva di fondamento.
La Corte di appello ha interpretato la domanda e ha rilevato che era stata palesemente introdotta domanda volta a denunciare la lesione di legittima, con ogni conseguenza.
Le critiche rivolte a questa interpretazione sono apodittiche e non riportano nè critiche decisive, nè il testo della citazione introduttiva. Peraltro l’esame di essa conforta la tesi accolta dalla Corte d’appello, giacchè gli ultimi due paragrafi inequivocabilmente manifestano la volontà degli attori di denunciare che i diritti ereditari della propria madre e di essi stessi “erano stati completamente violati” e nel chiedere al tribunale la ricostituzione della massa dei beni da dividere e di “procedere a una legittima divisione tra i coeredi”.
3) Il secondo motivo, che denuncia “violazione artt. 100, 112, 339, 342, 352 c.p.c.” e vizi di motivazione, è invero di difficile comprensione.
Il quesito di diritto con cui si conclude chiede se il giudice di appello possa decidere una questione di nullità di un negozio e di estromissione ereditaria relativa ad alcuni coeredi allorchè sul punto vi era concordanza tra le parti già in primo grado e sul qual punto il giudice di primo grado, con sentenza non definitiva attinente ad altro coerede, non si era comunque pronunciato ovvero si era pronunciato in senso adesivo alle tesi degli appellanti”.
La censura mostra di non aver colto un fondamentale passaggio della sentenza di appello. Essa, in relazione all’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale, che costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisione, (S.U. 28040/08), ha appunto pronunciato la nullità della sentenza.
Doveva quindi, come correttamente ha fatto, pronunciarsi sui capi di domanda, senza rimessione degli atti al primo giudice, ma come giudice di primo (ormai, di merito, unico) grado, cioè non avendo i limiti di cognizione (artt. 342 e 345, invano invocati) di un giudice di appello, essendo nulla in ogni sua parte la sentenza del tribunale.
4) Fondato è il terzo motivo, che denuncia o vizi di motivazione e falsa applicazione degli artt. 769 e 1414 c.c., e “mancata applicazione degli artt. 1322 e 1872 c.c.”.
La censura mira a fare emergere l’insufficienza della motivazione e – “quantomeno gradatamente” – la violazione di legge in ordine alla natura delle attribuzioni fatte ad A. in corrispettivo di prestazioni di mantenimento ed assistenza verso il padre e verso una sorella minore.
Invero dal testo delle risultanze riportate in atti emerge che la Corte di appello ha trascurato la possibile valenza delle pattuizioni quale rendita vitalizia, avendole qualificate alla stregua di donazione indiretta da sottoporre a collazione, sebbene fossero previste specifiche prestazioni a carico del ricorrente nella cosiddetta “contro scrittura” (doc. 3).
La Corte di appello ha ritenuto che le scritture esaminate costituissero disposizione della successione, ma ciò ha fatto apoditticamente, senza cioè porsi alcun interrogativo in ordine alle obbligazioni dovute da A. in vita dei genitori e non, come vuole la motivazione, “una volta defunti i genitori”.
E’ stata quindi ritenuta l’esistenza di patti successori in relazione alle obbligazioni assunte da A. e alle accettazioni firmate da Ad., per sè e anche per la sorella An., ma la materia avrebbe dovuto essere esaminata, con congrua e adeguata motivazione, alla luce della portata delle obbligazioni di cui si è detto, potenzialmente evocatrici della pattuizione di cui all’art. 1872 c.c..
5) Il quarto motivo concerne un vizio di motivazione “in punto di declaratoria di donazione indiretta di immobile riguardante il trasferimento del 3 agosto 1964. Il motivo, che sembra proposto in via subordinata rispetto al terzo, è comunque privo di fondamento, perchè difetta di specificità della critica. Esso fa infatti rinvio ai documenti prodotti, in buona parte non trascritti in ricorso, senza far comprendere il nesso tra le statuizioni censurate e le risultanze rilevanti per vanificare la decisione della Corte di appello, della quale non indica, come avrebbe dovuto, i passi rilevanti sul punto e sottoposti alla critica.
6) Privo di alcun pregio è anche il quinto motivo di ricorso, che denuncia violazione degli artt. 100, 323, 339, 342, 352 c.p.c., e vizi di motivazione “in punto di dichiarata violazione della quota di legittima”.
La tesi sostenuta – peraltro erroneamente evocando una violazione di legge e non un vizio processuale, come la censura invece prospetta – è che il giudice di appello non poteva pronunciarsi sulla lesione della quota di legittima, perchè il giudice di primo grado aveva rimandato al questione al prosieguo, non avendone trattato nella sentenza non definitiva.
Al di là della inammissibilità della censura perchè corredata da quesito privo di concretezza, che non evidenzia chiaramente a quale domanda erroneamente decisa voglia riferirsi, va ribadito quanto esposto sub 3 in ordine al potere-dovere del giudice di appello.
Questi, una volta dichiarata nulla la sentenza impugnata, doveva pronunciarsi sul merito senza alcun vincolo derivante dal primo giudizio, a maggior ragione quello relativo alla materia del contendere, rimasta del tutto aperta per effetto della declaratoria suddetta.
7) Fondata è la sesta censura, attinente a violazione degli artt. 553, 554, 724 e 737 c.c. – Omessa motivazione in ordine ai beni relitti dal defunto.
Il quesito posto è il seguente: “se il giudice di appello possa decidere su una lesione di legittima denunciata da un erede soltanto sulla base della valutazione di un bene e senza valutare tutto il patrimonio relitto e compiere le operazioni di cui all’art. 553 c.c., e segg”.
La censura coglie un punto gravemente carente della sentenza impugnata, che ha statuito in ordine alla lesione di legittima, senza aver prima censito il patrimonio ereditario.
Va invece applicato l’insegnamento di questa Corte secondo cui: “Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione, alla detrazione dal “relictum” dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del “relictum” al netto e del valore del “donatum” ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).” (Cass. 11873/93).
Di queste operazioni la Corte di appello non si è fatta carico, sicchè dovrà provvedervi il giudice di rinvio.
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso quanto al terzo e sesto motivo e il rigetto nel resto.
La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame al giudice di merito, individuato in altra sezione della Corte di appello di Firenze, il quale colmerà il vizio di motivazione di cui al terzo motivo e renderà nuova decisione, attenendosi al principio enunciato, con riguardo al sesto motivo.
Pronuncerà inoltre sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e sesto motivo di ricorso. Rigetta nel resto.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012
Corte d’Appello Torino, Sez. II, Sentenza, 24/02/2021
L’interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa, è caratterizzata rispetto a quella contrattuale da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell’articolo 1362 del codice civile, va individuata con riferimento a elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, ove dal testo dell’atto non emerga con certezza l’effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso a elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
dott. Alfredo Grosso – Presidente
dott. Maurizio Alzetta – Consigliere relatore
dott. Marco Rossi – Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al N. 1354/2019 promossa da:
R.S. nata ad A. (T.) il (…), residente in V. R. (T.) alla Via T. V. n. 6, C.F. (…), elettivamente domiciliata in Venaria Reale (TO) alla Via C. Saccarelli n. 29 presso lo studio dell’Avv. Marco Novara, del Foro di Torino, C.F. (…), che la rappresenta e difende per delega in atti (il difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. n. 112 del 2008 e s.m.i. presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all’art. 11 D.M. 17 luglio 2008 e s.m.i., all’indirizzo PEC marconovara@pec.ordineavvocatitorino.it, comunicato all’Ordine ai sensi della L. n. 2 del 2009, al numero di fax (…));
– Parte appellante –
Contro
R.G. nato ad A. (T.) il (…), residente in V. D. (T.) alla Via A. C. n. 36, C.F. (…), rappresentato e difeso nel primo grado di giudizio dall’Avv. Mauro Carena, del Foro di Torino, presso il cui studio sito in Torino (TO) alla Via Rosta n. 13 è elettivamente domiciliato;
– Parte appellata –
Contro
R.S. nata ad A. (T.) il (…), residente in O. (T.) alla Via D. G. n. 12/1, C.F. (…), rappresentata e difesa nel primo grado di giudizio dagli Avv.ti Luigi Dentis e Bruna Cagnetta, del Foro Torino, presso il cui studio sito in Torino (TO) alla Via Cibrario n. 74 è elettivamente domiciliata;
– Parte appellata –
Contro
R.G. nato ad A. (T.) il (…), residente in V. D. (T.) Via A. C. n. 36, C.F. (…), rappresentato e difeso dall’avv. Franco Dalmasso giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in data 19.11.2019, procuratore domiciliatario in Torino al civico 26 di Via Montano; il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento ai seguenti recapiti: fax n. (…), ovvero all’indirizzo di pec francodalmasso@pec.ordineavvocatitorino.it;
– Parte appellata –
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, R.S. conveniva avanti il Tribunale di Torino R.G. al fine di veder accertato il proprio acquisto, per effetto delle disposizioni contenute nel testamento olografo di V.C., della proprietà del fabbricato destinato a stalla, sito in V. D., Via A. C., n. 36 (identificato al Catasto al fg. (…), part. (…), sub (…), (…), (…), e (…)) e del terreno “che confina a sud con il mappale (…) e a est con il (…).”, parimenti ubicato in V.D., in via Al C. n. 36. Esponeva l’attrice che la de cuius, V.C., deceduta il 26.01.2011 e madre dei fratelli germani, G., G., S. e S., aveva redatto in data 25.6.2009 testamento olografo, in forza del quale aveva attribuito in suo favore la proprietà degli immobili sopra indicati. Lamentava come, a seguito della pubblicazione del testamento, per effetto di un’errata interpretazione delle disposizioni testamentarie, la proprietà della stalla e del terreno sopra identificati fosse stata assegnata a R.G..
Previo accertamento dell’acquisito della proprietà della stalla e del terreno, l’attrice chiedeva altresì la condanna del convenuto al rilascio della stalla e al pagamento della somma mensile di Euro 500,00 a far tempo dal settembre 2011, per l’occupazione sine titulo del bene.
La causa era iscritta al RG 27257/2016.
Con comparsa tempestivamente depositata resisteva in giudizio G.R., il quale chiedeva la reiezione delle domande ex adverso proposte eccependo, per il caso si accoglimento delle stesse, la compensazione giudiziale tra l’indennità di occupazione sine titulo chiesta dall’attrice e la somma che sarebbe risultata dovuta al convenuto in conseguenza della lesione della propria quota di legittima.
Nel merito G.R. rilevava come la disposizione testamentaria ora contestata dall’attrice fosse stata approvata da tutti i beneficiari dell’atto, inclusa la stessa S.R., innanzi al notaio S.S. in sede di redazione del verbale di pubblicazione del testamento, in virtù del quale, nel rispetto della volontà della testatrice, era stata attribuita al deducente, tra gli altri beni, la proprietà della stalla e del terreno.
La causa era istruita mediante prove orali.
All’udienza del 14.12.2017 il Tribunale disponeva la riunione alla causa in questione quella iscritta al RG n. 3067/2017, proposta da S.R. nei riguardi dei fratelli G., G. e S., nella quale, in relazione alla successione di C.V., l’attrice aveva chiesto accertarsi la lesione della propria quota di legittima e la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile.
I convenuti, ritualmente costituiti in giudizio, avevano chiesto la reiezione delle domande avanzate da S.R..
All’udienza del 23.07.2018 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto esposto, il Tribunale ha ritenuto, in base alle produzioni documentali agli atti e delle difese svolte, pacifiche le seguenti circostanze:
– R.G., R.G., R.S. e R.S. sono i figli di V.C., deceduta in data 26.01.2011;
– con testamento olografo redatto in data 25.06.2009, V.C. ha disposto in favore dei figli di parte dei propri beni, con disposizioni recanti il seguente tenore letterale:
“Io Sottoscritta V.C. nata V. D. il (…) dispongo per la mia morte i miei beni vengano così divisi: a mio filio G. i terreni e beni presenti sul mappale (…) e (…) folio nove di V.D. l’agio allogio primo piano, una cantina locale latte oficnaa oficina e locale C.. A mio filio G. laparte ristrutturata dell’alogio piano terra sul pa maappale (…) una cantina e parte di terreno dello spigolo della casa lato sud sino a confini locale latte lato ovest a mila filia S. la mia stanza vechia con il bagno al primo piano della casa e larestante parte dell’ogio alogio piano terra del mapale (…) e parte di terreno che confina a sud con il mappale (…). aest con il (…). per avere passagio sino al coridoio pasto verso la stalla che sarà di sua esclusiva proprieetà. A mia filia S. il il i terreni di V. D. V. D. folio 5. e 6.”
– del predetto testamento è stata data pubblicazione il 16.9.2011 innanzi al notaio dott. S.S., alla presenza dei fratelli R.G., G., S. e S., i quali hanno fatto constare che i beni legati dovessero così essere attribuiti: – a R.G.:
– alloggio in V. D., via A. C. n. 36, censito al Catasto Fabbricati al fg. (…), mapp. (…), sub. (…);
– fabbricato produttivo in V. D., via A. C. n. 36, censito al Catasto Fabbricati al fg. (…), mapp. (…), sub. (…)-(…)-(…), graffato con il mapp. (…), sub. (…)-(…)-(…)-(…)-(…)-(…);
– a R.G.:
-alloggio in V. D., via A. C. n. 36, censito al Catasto Fabbricati al fg. (…), mapp. (…), sub. (…);
– a R.S.:
– alloggio in V. D., via A. C. n. 36, censito al Catasto Fabbricati al fg. (…), mapp. (…), sub. (…);
– a R.S.:
-terreni in V.D. censiti al Catasto Terreni al fg. (…), mappali (…)-(…)-(…)-(…)-(…) e (…), e al fg. (…), mappali (…)-(…)-(…);
-fabbricato in V.D.B.A. censito al Catasto Fabbricati al fg. (…), mapp. (…) sub. (…) (unità collabente);
– per consentire l’esecuzione del testamento, dopo l’apertura della successione i fondi già censiti al Catasto Fabbricati al fg. (…), mapp. (…) e (…) erano stati frazionati, rispettivamente, nella part. (…) sub. (…), (…), (…), (…), (…), (…) e (…), e nella part. (…) sub. (…), (…), (…), (…), (…) e (…);
– in forza del richiamato testamento, la de cuius nulla dispose in ordine alla proprietà degli appezzamenti di terreno siti in V.D. e identificati al Catasto Terreni ai fogli nn. (…) (mappali (…)-(…)), (…) (mappale (…)), (…) (mappale (…)), (…) (mappali (…)-(…)-(…)-(…)), (…) (mappali (…)-(…)), (…) (mappali (…)-(…)-(…)) e (…) (mappali (…) e (…)).
Ha considerato come la causa verta sull’attribuzione in favore di R.G., ovvero di R.S., dei seguenti beni, assegnati a R.G. in seguito alla pubblicazione del testamento:
– fabbricato produttivo, adibito all’uso di stalla, sito a V.D. in via Al C. n. 36, identificato al Catasto Fabbricati al fg. (…), part. (…), sub. (…)-(…)-(…)-(…);
– terreno “che confina a sud con il mappale (…) e a est con il (…)”, vale a dire del terreno sito a V.D. in via A. C. n, 36, identificato al Catasto Fabbricati al foglio (…), part. (…), sub. (…). Ha rilevato come S.R. rivendichi la proprietà dei beni sopra individuati sulla scorta dell’interpretazione letterale delle disposizioni testamentarie effettuate in suo favore dalla m adre V.C., la quale ha lasciato a “S. la mia stanza vechia con il bagno al primo piano della casa e larestante parte dell’ogio alogio piano terra del mapale (…) e parte di terreno che confina a sud con il mappale (…). aest con il (…). per avere passagio sino al coridoio pasto verso la stalla che sarà di sua esclusiva proprieetà.”
L’attrice ritiene che, stando alla lettera del periodo sopra evidenziato, si rinvenga la conferma della volontà della de cuius di disporre in favore di S. della proprietà della stalla, oltre che di tutto il terreno confinante a sud con il mappale (…) e a est con il mappale (…): più precisamente, tale circostanza si evincerebbe – inequivocabilmente – dall’inciso “la stalla che sarà di sua esclusiva proprieetà”.
Parte attrice, inoltre, invoca a sostegno delle proprie domande il principio di conservazione degli atti giuridici (art. 1367 c.c.), assumendo che la non attribuzione in proprio favore dei beni riconosciutile dalla de cuius, erroneamente assegnati a R.G., implicherebbe la mancata attuazione delle richiamate clausole del testamento e richiama il criterio dell’interpretazione sistematica (le clausole negoziali si interpretano le une per mezzo delle altre), attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dall’atto (art. 1363 c.c.).
Sebbene, infatti, V.C. abbia lasciato a R.G. “i terreni e beni presenti sul mappale (…) e (…) folio nove di V.D.” (tra i quali figurerebbe proprio la stalla, che, prima del frazionamento catastale successivo alla morte della testatrice, insisteva proprio sul mappale (…)), per effetto della clausola testamentaria indirizzata a S. la de cuius avrebbe inteso escludere la proprietà della stalla dal compendio destinato a G. per attribuirla invece a S..
G.R. contesta l’interpretazione del testamento proposta dall’attrice in base agli argomenti che seguono:
– il bene stalla, catastalmente già censito al foglio (…), mappale (…), è stato attribuito a R.G. dalla testatrice sulla base della seguente clausola: “a mio filio G. i terreni e beni presenti sul mappale (…) e (…) folio nove di V.D.”;
– tale bene è da tempo utilizzato da R.G. per l’esercizio dell’attività di impresa agricola, svolta dal convenuto sino all’11.3.2003 insieme alla de cuius e al padre R.E., attività alla quale l’attrice non ha mai partecipato;
– la volontà della testatrice era quella di lasciare la stalla a R.G., per rendere possibile la prosecuzione da parte sua dell’attività imprenditoriale di famiglia;
– l’azienda agricola non è mai stata utilizzata o detenuta da R.S.;
il convenuto evidenzia inoltre:
– che con il testamento la de cuius ha attributo a S. la proprietà di una porzione del fabbricato sito a V.D. in via Al C. n. 36, e, in forza della disposizione invocata dall’attrice, la stessa testatrice avrebbe inteso lasciare a S. solo parte del terreno adiacente ai locali assegnati, necessaria per avere il passaggio sino all’ingresso, ubicato verso la stalla, ma non, invece, la proprietà della stalla stessa;
– che l’interpretazione testamentaria suggerita da parte convenuta è stata accolta da tutti i beneficiari dell’atto, inclusa R.S., e dal notaio dott. S.S., in sede di pubblicazione del testamento olografo.
Prima di procedere all’accertamento della volontà della testatrice, il Tribunale ha ritenuto di dover richiamare i principi applicabili all’interpretazione del testamento e, preliminarmente, qualificare le disposizioni testamentarie della de cuius.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, “l’interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa, è caratterizzata rispetto a quella contrattuale da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell’articolo 1362 del codice civile, va individuata con riferimento a elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, ove dal testo dell’atto non emerga con certezza l’effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso a elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore” (Cassazione civile sez. II, 07/05/2018, n.10883).
Ha osservato come, in caso di incertezza sul significato da attribuire al complesso delle disposizioni testamentarie, la concreta volontà del testatore debba quindi essere ricostruita sulla base di elementi estrinseci alla scheda testamentaria, quali la sensibilità, la cultura, l’ambiente di vita e la situazione familiare del testatore (Cassazione civile sez. II, 25/10/2013, n.24163). Il giudice di merito, pertanto, “può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius” (Cassazione civile sez. II, 25/10/2013, n.24163).
In altre parole, al fine di accertare la volontà del testatore – scopo ultimo dell’operazione di interpretazione del testamento – vengono in rilievo, tra gli altri, i seguenti criteri:
– occorre procedere all’esame globale della scheda testamentaria, senza attribuire rilievo dirimente al contenuto delle singole disposizioni;
– per chiarire il significato delle espressioni racchiudenti la volontà del testatore, bisogna tenere conto dell’età, del livello culturale, dell’ambiente di vita e della situazione familiare del de cuius.
In ordine alla natura giuridica delle disposizioni testamentarie, secondo quanto previsto dall’art. 588 c.c., esse sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede se comprendono l’universalità o un quota dei beni del testatore; sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario se hanno ad oggetto singoli beni, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 588 comma 2 c.c.
La disposizione testé richiamata precisa che “l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”. In tal caso, come è stato osservato in dottrina, l’indicazione di beni determinati segna e misura la quota riconosciuta dal testatore al soggetto implicitamente istituito come erede, con quantificazione dell’entità della quota da effettuarsi a posteriori.
Affinché ricorra la c.d. institutio ex re certa occorrono l’elemento oggettivo dell’attribuzione di uno o più beni determinati e l’elemento soggettivo dell’intenzione del testatore di assegnare i beni determinati come quota del proprio patrimonio. La Suprema Corte ha evidenziato che “l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuire singoli, individuati beni (tra le tante v. Cass. 1-3-2002 n. 3016; Cass. 12-7-2001 n. 9467; Cass. 4-2-1999 n. 974)” (Cassazione civile sez. II, 25/10/2013, n.24163).
Tra i criteri utili per discernere se attraverso l’assegnazione di beni determinati il testatore abbia voluto chiamare l’istituito a succedere in una quota del proprio patrimonio ovvero solo in uno o più specifici rapporti giuridici viene in rilievo l’indicazione dei beni per categorie omogenee, che depone, in via generale, per l’istituzione di erede (cfr. Cassazione civile sez. II, 06/11/1986, n.6516: “quando l’attribuzione di quota del patrimonio, ancorché individuata quanto al suo aspetto materiale nei componenti, avviene per classi o gruppi di beni (come, ad es. tutti i mobili o tutti gli immobili, e/o quote di essi) è da ritenere, se altri elementi intrinseci della scheda non depongano chiaramente in contrario, che l’attribuzione stessa abbia luogo a titolo universale, onde il beneficiato acquista la qualità di erede e non già quella di legatario”). Altri criteri ritenuti indicativi della volontà del testatore di operare una institutio ex re certa sono rappresentati dall’attribuzione al chiamato di tutti i beni residui, diversi da quelli già oggetto di disposizioni a titolo particolare, ovvero dall’espresso riferimento alla quota di legittima spettante all’istituito.
Può osservarsi, infine, che l’istituzione di erede ex re certa rappresenti un’eccezione rispetto alla regola della qualificazione come legato della disposizione con cui siano assegnati uno più beni determinati. Ne deriva che, in caso di dubbio, deve propendersi per l’interpretazione della clausola attributiva di beni determinati in termini di legato. Invero, il tema relativo alla natura delle disposizioni testamentarie della de cuius non è stato sollevato dalle parti.
Tuttavia, la decisione sul punto è preliminare – oltre che alla qualificazione del titolo in base al quale R.S. rivendica i beni domandati – all’accertamento della lesione invocata da R.S.. Occorre stabilire, infatti, se sui beni non menzionati da V.C. nel proprio testamento debba aprirsi la successione legittima ovvero – laddove si ritenga realizzata una institutio ex re certa – se essi debbano essere assegnati ai soggetti istituiti come eredi secondo le quote ricavabili dal testamento.
La questione incide sulla composizione della quota di beni pervenuta a R.S. e, in ultima analisi, sulla valutazione della lesione della quota di legittima, oggetto di giudizio in conseguenza della disposta riunione dei procedimenti.
Ritiene il Collegio che le clausole del testamento redatto dalla signora V. debbano essere qualificate quali disposizioni a titolo di legato, in quanto:
– la testatrice ha lasciato a ciascun figlio una pluralità di beni esattamente individuati, senza mai qualificare alcuno di essi come erede (neppure con riferimento a G., beneficiario – come si vedrà – della parte più consistente del patrimonio ereditario);
– non ricorre alcuno degli elementi valorizzati dalla giurisprudenza per desumere l’istituzione di erede ex re certa, non presentando, ad esempio, i beni assegnati a ciascun chiamato sufficiente omogeneità (a G. sono stati lasciati, tra gli altri beni, parte di un immobile destinato ad u so abitativo, il “locale latte”, il “locale C.”, l'”officina”; a G. altra parte della casa, una cantina e parte di un terreno; a S. parte della casa e parte dell’adiacente terreno; a S. solo alcuni terreni) né essendo stato operato alcun riferimento alla quota di legittima;
– l’art. 588 comma 2 c.c. è disposizione di stretta interpretazione, per cui, in mancanza di sicuri indici dell’ipotetica intenzione della testatrice di misurare con i beni assegnati una quota ideale del proprio patrimonio, deve optarsi per la qualificazione delle clausole in esame in termini di legato.
Pertanto, risulta condivisibile la qualificazione – già fatta propria dalle stesse parti in sede di pubblicazione del testamento olografo – delle clausole testamentarie della de cuius quali legati.
Parte attrice ha domandato l’accertamento del proprio diritto di proprietà sul bene “stalla” e sul “terreno che confina a sud con il mappale (…) e a est con il (…)”, assumendo che i predetti beni, dopo l’apertura della successione della de cuius, siano stati attribuiti erroneamente a R.G. sulla base di un’inesatta interpretazione delle disposizioni del testamento.
Ha escluso di poter accogliere l’interpretazione del testamento prospettata dall’attrice osservando quanto segue.
È pacifico tra le parti che la testatrice, assegnando a R.S. la “stanza vechia con il bagno al primo piano della casa e larestante parte dell’ogio alogio piano terra del mapale (…)”, abbia inteso attribuire in favore della figlia la proprietà della porzione del fabbricato sito a V.D. in via Al C. n. 36, composta al piano terra da camera, cucina, servizi e corridoio e al primo piano da camera e servizi. Tale porzione risulta attualmente identificata al Catasto Fabbricati al foglio (…), part. (…), sub. (…).
Al contrario, appare equivoco il contenuto della disposizione testamentaria con cui la de cuius ha attribuito alla figlia R.S. “parte di terreno che confina a sud con il mappale (…). aest con il (…). per avere passagio sino al coridoio pasto verso la stalla che sarà di sua esclusiva proprieetà.”.
Di tale clausola, infatti, sono prospettabili almeno due interpretazioni contrastanti:
– che fosse volontà della testatrice attribuire a S. la parte di terreno – confinante a sud con il mapp. (…) e a est con il mapp. (…) – funzionale a consentirle il passaggio sino al corridoio (posto verso la stalla) attraverso cui accedere alla porzione di fabbricato a lei legata;
– che fosse volontà della testatrice attribuire a S., oltre che parte del terreno, anche la stalla (come sostenuto dall’attrice).
Nella prima ipotesi, il richiamo alla stalla sarebbe strumentale all’identificazione della posizione del corridoio (posto “verso la stalla”), assunto dalla testatrice come punto di riferimento – come meglio sarà approfondito infra – per delimitare la parte di terreno da assegnarsi all’attrice. L’inciso “che sarà di sua esclusiva proprieetà.” presenterebbe un valore rafforzativo dell’attribuzione all’attrice della parte di terreno utile per raggiungere il corridoio, e ne specificherebbe il titolo (proprietà e non già, ad es., servitù).
Nella seconda ipotesi, la menzione della stalla sarebbe funzionale all’assegnazione della proprietà di quest’ultima in favore dell’attrice. Ciò in quanto il soggetto della proposizione subordinata “che sarà di sua esclusiva proprieetà”, in forza del pronome relativo “che”, dovrebbe essere individuato nel sostantivo “stalla”, posto in posizione immediatamente precedente rispetto al pronome “che”.
Nondimeno, come per ogni negozio giuridico, anche le clausole del testamento devono essere interpretate “le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 1363 c.c.).
Per chiarire il significato delle disposizioni operate in favore di R.S. non può prescindersi dall’esame delle clausole destinate a R.G..
In particolare, deve evidenziarsi che la testatrice ha lasciato a G., tra gli altri beni, “i terreni e beni presenti sul mappale (…) e (…) folio nove di V.D.”, senza alcuna limitazione.
Invero, i beni presenti sul mappale (…), come identificati prima del nuovo accatastamento, consistono proprio nella stalla rivendicata dall’attrice e nelle pertinenze di tale bene (tettoie, fienile e concimaia).
Sul punto, non sembra condivisibile l’interpretazione prospettata dall’attrice, ad avviso della quale la testatrice, tramite la clausola destinata a S., avrebbe inteso escludere il bene stalla dal compendio assegnato a G., per attribuirlo all’attrice. Non può non sottolinearsi come i beni presenti sul mappale (…), foglio (…), si esauriscano nella stalla e nelle pertinenze della stessa.
Sarebbe illogico ammettere che la testatrice abbia inteso attribuire i medesimi beni prima a G., avendogli lasciato i “beni presenti sul mappale (…) e (…) folio nove di V.D.”, e poi a S., in forza dell’inciso “la stalla che sarà di sua esclusiva proprieetà”.
L’interpretazione proposta dall’attrice svuoterebbe poi di ogni effetto la clausola con cui la testatrice ha assegnato a G. la proprietà dei beni presenti sul mappale (…).
L’esegesi suggerita si porrebbe in contrasto con il principio di conservazione del negozio giuridico (art. 1367 c.c.), in base al quale, in caso di dubbio sul senso di singole clausole del negozio, deve privilegiarsi l’interpretazione che possa conferire alla clausola un effetto, anziché quella secondo cui essa non ne abbia alcuno. L’applicazione al testamento del canone ermeneutico richiamato induce a escludere che la clausola destinata a S. possa spiegare l’effetto di attribuirle la proprietà anche della stalla.
D’altra parte, un’interpretazione meramente letterale dell’inciso “la stalla che sarà di sua esclusiva proprieetà” appare inaccettabile anche in considerazione della scarsa padronanza dell’uso della lingua da parte della testatrice.
Il risultato interpretativo raggiunto è confermato dall’analisi della situazione familiare e dell’ambiente di vita della de cuius.
La stalla controversa è utilizzata da R.G. per lo svolgimento di attività agricola – segnatamente, per l’allevamento di bestiame – da ben prima che la stessa madre V.C. morisse.
R.G., infatti, è titolare di un’impresa individuale agricola, corrente in V.D. e iscritta al Registro delle Imprese sin dal 1997 (doc. 2 fasc. convenuto).
I testi P.E. e J.C. hanno confermato che il convenuto abbia utilizzato e tuttora utilizzi la stalla per la propria attività lavorativa – v. deposizione del teste J.: “so che il sig. G.R. vi lavorava” – e che abbia personalmente richiesto ed eseguito sulla stessa alcuni interventi di miglioramento – v. deposizione teste P.: “il sig. G.R. è il titolare dell’azienda e pertanto ne ha il carico fiscale e giuridico e pertanto tutti gli adeguamenti, le regolarizzazioni e i miglioramenti richiesti risultano fatti da lui. Non so dire se vi siano fatture, ma gli interventi relativi ai miglioramenti della stalla, anche per il benessere degli animali, sono stati a lui richiesti e da lui eseguiti; preciso che l’azienda fornisce latte al caseificio di M. e so che loro assicurano una tracciabilità interna e standard di controllo interni per i quali il referente è G.R.”. Di contro, nulla è stato provato in merito all’asserita partecipazione di R.S. all’attività agricola gestita dalla famiglia.
Pertanto, appare inverosimile che la volontà della testatrice fosse quella di sottrarre a G. il bene principale da quest’ultimo utilizzato nell’ambito della propria azienda agricola per attribuirlo a S., estranea all’esercizio dell’attività imprenditoriale del fratello. La considerazione dell’attività di allevamento del bestiame svolta da R.G. avvalendosi della stalla controversa, da epoca assai anteriore alla morte della madre, induce a ritenere che la volontà della de cuius, piuttosto, fosse quella di garantire al figlio G. la possibilità di continuare a esercitare la propria attività imprenditoriale.
Ulteriore conferma della volontà della de cuius si evince dalla circostanza che la testatrice abbia espressamente lasciato a G. il “locale latte” e il “locale C.”. Si tratta, all’evidenza, di beni funzionalmente destinati alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti ricavati dall’allevamento del bestiame: appare privo di significato ipotizzare che la de cuius avesse inteso disporne in favore di G. separatamente dalla titolarità della stalla, che rappresenta il bene principale del complesso aziendale.
Nell’ipotesi di mancata attribuzione della stalla, infatti, l’assegnazione del “locale latte” e del “locale C.” sarebbe sostanzialmente priva di utilità pratica per il beneficiario.
Quanto alla domanda relativa all’accertamento della proprietà del “terreno che confina a sud con il mappale (…) e a est con il (…)” in capo a R.S., pare opportuno premettere quanto segue:
– il terreno identificato dal vecchio mappale (…) è quello che circonda la casa (ripartita dalla testatrice, come si è visto, tra G., G. e S.), nonché il “locale latte”, l’officina e il ripostiglio;
– di tale terreno, la testatrice ha attribuito a G. la parte compresa tra lo “spigolo della casa lato sud” e i “confini locale latte lato ovest” (confinante, di fatto, con il mappale (…)) e a S. parte del terreno confinante con i mappali (…), a sud, e (…), a est, “per avere passagio sino al coridoio pasto verso la stalla”;
– a G. sono stati attribuiti i terreni, nonché i beni, identificati dai mappali (…) e (…);
– in seguito all’apertura della successione, il terreno già insistente sul mappale 495 è stato frazionato e incluso nelle nuove particelle (…) sub. (…), (…) sub. (…) e (…) sub. (…) (foglio (…)), assegnate, rispettivamente, a G., S. e G..
Parte attrice ha dedotto di aver ricevuto, in attuazione della disposizione testamentaria sopra riportata, una porzione di terreno inferiore a quella effettivamente a lei spettante. Ha contestato, in particolare, l’attribuzione a R.G. di parte del terreno identificata dal vecchio mappale (…) (vale a dire, l’attuale part. (…) sub. (…)), sebbene la de cuius, quanto ai terreni, avesse disposto in favore di G. solo del mappale (…), non del (…).
Lamenta l’attrice che sarebbe stata arbitrariamente limitata la porzione di terreno che avrebbe dovuto esserle assegnata in base al testamento, da identificarsi quantomeno nella parte di appezzamento insistente sull’originario mappale (…), al netto di quanto legittimamente assegnato al fratello G. (part. (…) sub. (…)). L’attrice assume più precisamente che le spetti, oltre alla porzione di terreno già inclusa nella part. (…) sub. (…), anche quella oggi identificata dalla part. (…) sub. (…). Tale assunto non può essere condiviso.
Occorre evidenziare che la testatrice non ha lasciato a S. tutto l’appezzamento insistente sul mappale (…), al netto della porzione attribuita a G. (che confina con i mappali (…) e (…)), bensì solo quella parte del terreno, confinante con i mappali (…) e (…), funzionale a consentire il passaggio sino al corridoio posto verso la stalla.
È irrilevante stabilire se, nel menzionare il corridoio, la testatrice abbia inteso riferirsi al disimpegno, a forma di “T”, posto all’interno della porzione di immobile assegnata a S., ovvero a una striscia di terreno su cui passare per raggiungere i locali a lei attribuiti.
Appare decisivo, in ogni caso, che a S. sia stata attribuita solo una parte della porzione di terreno insistente sul mappale (…) e confinante con i mappali (…) e (…). La residua parte di tale porzione, tenuto conto del fatto che a G. (in relazione al mappale (…)) è stata attribuita la proprietà del “locale latte”, dell’officina e del ripostiglio (oltre che di parte del primo piano della casa), deve ritenersi implicitamente attribuita dalla testatrice a G.. Quest’ultimo, altrimenti, non disporrebbe di alcun passaggio per raggiungere i predetti locali posti sul vecchio mappale (…). Un’interpretazione di segno contrario sembrerebbe illogica e in contrasto con quanto stabilito dalla stessa de cuius per le ipotesi analoghe: la V., infatti, quando ha conferito a G. e a S. la proprietà di porzioni immobiliari, ha attribuito loro anche gli appezzamenti di terreno indispensabili per raggiungerli.
Quanto all’effettiva estensione della porzione di terreno da riconoscersi a S., pare che, in assenza di una puntuale delimitazione dei confini da parte della de cuius, il frazionamento effettuato in seguito all’apertura della successione rispetti il tenore letterale della clausola destinata a S., tenuto conto della necessità di attribuire a G. parte del terreno adiacente al “locale latte”, all’officina e al ripostiglio.
Invero, con la creazione e assegnazione a R.G. della part. (…) sub. (…), a quest’ultimo è stato dato il minimo indispensabile per accedere ai tre ingressi dei locali sopra richiamati.
Le domande di parte attrice aventi ad oggetto l’accertamento della proprietà, in forza delle disposizioni contenute nel testamento olografo del 25.6.2009, della stalla e della porzione di terreno, meglio identificata in atti, devono pertanto essere rigettate.
Ne consegue il rigetto delle ulteriori domande proposte dall’attrice fondate sul presupposto dell’accertamento della titolarità in capo a R.S. della proprietà della stalla.
Quanto alle domande proposte da R.S. nei confronti dei fratelli aventi ad oggetto l’asserita lesione della propria quota di riserva, si osserva che la valutazione di fondatezza non può prescindere dall’accertamento della consistenza dell’asse ereditario morendo dismesso da V.C..
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione, alla detrazione dal “relictum” dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del “relictum” al netto e del valore del “donatum” ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).” (Cass. 11873/93)” (Cassazione civile sez. II, 24/07/2012, n.12919).
Per quanto concerne l’entità del patrimonio immobiliare lasciato dalla de cuius, ai beni menzionati nel testamento olografo del 25.6.2009, come sopra individuati, devono aggiungersi i terreni, siti in V.D. ed identificati al Catasto Terreni ai fogli nn. (…) (mappali (…)-(…)), (…) (mappale (…)), (…) (mappale (…)), (…) (mappali (…)-(…)-(…)-(…)), (…) (mappali (…)-(…)), (…) (mappali (…)-(…)-(…)) e (…) (mappali (…) e (…)).
Non consta – né è stata allegata – l’esistenza di altri beni, tanto mobili quanto immobili, relitti dalla de cuius.
Come già osservato, il testamento olografo di V.C. non contiene alcuna istituzione di erede, dovendo qualificarsi come legati le attribuzioni effettuate dalla de cuius in favore di ciascun figlio.
Ne consegue che, al decesso di V.C., deve ritenersi si sia aperta la successione legittima con devoluzione agli eredi, ai sensi dell’art. 566 c.c., dell’eredità nella misura di ¼ ciascuno.
Ai fini della ricostruzione della massa ereditaria è poi necessario valutare la sussistenza di passività.
E’ noto che, con riferimento ai debiti, per la determinazione della quota disponibile rilevano non solo quelli contratti dal de cuius ma anche quelli occasionati dalla sua morte. Essi devono essere detratti dal valore del relictum (art. 556 c.c.).
In via generale, ai sensi dell’art. 752 c.c. i debiti e i pesi ereditari gravano sui coeredi in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente. Tale ripartizione riguarda tanto i debiti e i pesi esistenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte quanto quelli sorti in conseguenza della successione ereditaria (ad es., imposta di successione; spese funerarie).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta dalle parti sono cono comprovate le seguenti passività: – corrispettivo utenza telefonica, intestata al coniuge della de cuius, per il periodo dal 13.12.2010 al 13.02.2011 (cfr. ricevuta di pagamento del 10.3.2011 – all. 1 memoria del 10.4.2018 di R.S.): Euro 64,96; quanto all’utenza telefonica per il periodo dal 13.10.2010 al 13.12.2010, sai osserva che il relativo corrispettivo di Euro 62,54 risulta versato in data 04.01.2011, anteriore alla morte della de cuius, per cui non è provato che il versamento sia stato effettuato da uno dei chiamati all’eredità;
– debito di V.C. nei confronti di Impresa V.T. s.r.l. (cfr. ricevuta di pagamento del 21.4.2011 – all. 1 memoria del 10.4.2018 di R.S.): Euro 102,40;
– t.f.r. e altri emolumenti relativi al mese di gennaio 2011 in favore della lavoratrice domestica O.P. (cfr. busta paga emessa in data 3.2.2011 – all. 1 memoria del 10.4.2018 di R.S.): Euro 2.261,50;
– imposte di successione (cfr. ricevuta di pagamento del 23.01.2012- all. 1 memoria del 10.4.2018 di R.S.): Euro 1.294,07;
– tributi per la pubblicazione del testamento (cfr. verbale pubblicazione testamento – all. 2 citazione R.S.): Euro 168,00;
– versamenti in favore dell’Agenzia del Territorio delle seguenti somme per le operazioni catastali rese necessarie dall’esecuzione del testamento (cfr. ricevute di pagamento – all. 1 memoria del 10.4.2018 di R.S.):
-Euro 200,00 per tributi speciali catastali (“dichiarazione di nuova costruzione e di variazione” – fg. (…), part. (…) sub.(…));
-Euro 65,00 per tributi speciali catastali;
-Euro 44,00 per tributi speciali catastali e imposta di bollo;
-Euro 153,86 per tributi speciali catastali e imposta di bollo (domande di voltura);
– diritti c.d.u. in favore del Comune di Villar Dora (cfr. ricevuta di pagamento del 25.01.2012- all. 1 memoria del 10.4.2018 di R.S.): Euro 50,00;
per un totale di Euro 4.403,79.
Devono altresì detrarsi dall’attivo ereditario le ulteriori voci di debito allegate da R.S. – non oggetto di contestazione da parte dei coeredi – e costituite dall’importo di Euro 5.800,00 per spese funerarie, Euro 4.000,00 per spese relative alla pratica successoria e accatastamento immobili, nonché Euro 800,00 quali onorari notaio per pubblicazione testamento.
I debiti ereditari ammontano, pertanto, a complessivi Euro 15.003,79.
Nulla è stato allegato con riferimento ad eventuali atti di liberalità posti in essere in vita da parte della de cuius.
Alla luce delle osservazioni svolte, i beni relitti in relazione alla successione di V.C. sono costituiti dai seguenti immobili:
– abitazione in V. D., via A. C. n. 36, censita al Catasto Fabbricati al fg. (…), part. (…), sub. (…);
– abitazione in V. D., via A. C. n. 36, censita al Catasto Fabbricati al fg. (…), part. (…), sub. (…);
– abitazione in V. D., via A. C. n. 36, censita al Catasto Fabbricati al fg. (…), part. (…), sub. (…);
– azienda agricola in V. D., via A. C. n. 36, censita al Catasto Fabbricati al fg. (…), part.
(…), sub. (…)-(…)-(…), graffata con la part. (…), sub (…)-(…)-(…)-(…)-(…)-(…);
– bene comune non censibile in V. D., via A. C. n. 36 (fg. (…), part. (…), sub. (…));
– fabbricato in V.D., B.A., censito al Catasto Fabbricati al fg. (…), part. (…) sub. (…) (unità collabente);
– terreni in V.D. censiti al Catasto Terreni
– al fg. (…), part. nn. (…) e (…);
– al fg. (…), part. nn. (…), (…), (…), (…), (…) e (…);
– al fg. (…), part. nn. (…), (…) e (…);
– al fg. (…), part. n. (…);
– al fg. (…), part. n. (…);
– al fg. (…), part. nn. (…), (…), (…), (…);
– al fg. (…), part. nn. (…) e (…);
– al fg. (…), part. nn. (…), (…) e (…);
– al fg. (…), part. nn. (…) e (…);
I debiti da decurtare al valore del relictum risultano pari a Euro 15.003,79.
Ha calcolato la misura delle quote assumendo che i legittimari interessati dalla vicenda successoria della de cuius sono i quattro figli di quest’ultima e debba applicarsi l’art. 537 comma 2 c.c., per il quale “se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”. A ciascun figlio della de cuius è riservata, quindi, la quota di 1/6 del patrimonio ereditario (pari a 2/3 : 4).
Pare opportuno precisare che, in mancanza di chiare indicazioni contenute nel testamento, le attribuzioni immobiliari effettuate dalla de cuius in favore dei figli devono qualificarsi quali legati in conto di legittima.
Ha giustificato la qualificazione di legato in sostituzione di legittima, osservando che esso, pur non richiedendo formule sacramentali, né un’espressa menzione del testatore sull’alternativa offerta fra conseguimento del legato e richiesta della legittima, postula che, dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie, risulti la chiara e inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l’attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, sicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi “in conto” di legittima (v. Cass. 31.5.2018, n. 13868).
Ha ritenuto che, per valutare il fondamento della domanda di riduzione avanzata da S.R. e da G.R. nella causa iscritta al RG 3067/2017, dovesse procedersi alla stima dell’intero compendio immobiliare all’atto dell’apertura della successione e, calcolato il valore della quota di riserva spettante a ciascun figlio, e imputato quanto ricevuto da ciascuno a titolo di legato, accertarsi se i beni caduti in successione e ancora oggetto di comunione ereditaria siano sufficienti a coprire il valore della quota, ovvero se sussista la lesione allegata da R.S..
Ha rimesso la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Ha riservato alla sentenza definitiva la pronuncia delle spese, comprese quelle di CT giacché la pronuncia sulle spese deve essere contenuta, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., nei provvedimenti connotati dal requisito della definitività, tra i quali non rientrano le sentenze non definitive”.
Tanto esposto, il Tribunale di Torino, giusta sentenza in data 17.1.2019 (n. 215/2019) ha deciso, non definitivamente pronunciando, come segue:
“dichiara aperta, alla data del 26.1.2011, la successione legittima di V.C., nata ad A. il (…), c.f. (…);
accerta che V.C., con testamento olografo del 25.6.2009, ha legato a R.G. la stalla sita in V. D., via A. C. n. 36, censita al Catasto Fabbricati al fg. (…), part. (…), sub (…)-(…)-(…)-(…), nonché l’appezzamento di terreno sito a V. D., via A. C. n. 36, censito al Catasto Fabbricati al fg. (…), part. (…) sub. (…) e part. (…) sub. (…), e, per l’effetto,
rigetta le domande proposte da R.S.;
dichiara che R.S. è erede legittima di V.C. e che la quota di riserva alla stessa spettante in relazione alla successione di V.C. è pari ad 1/6;
accerta che i debiti ereditari risultano pari ad Euro 15.003,79;
dispone con separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo”.
All’udienza del 28 febbraio 2019 i procuratori delle parti formulavano riserva di appello avverso la sentenza non definitiva 215/2019 e instavano per un rinvio al fine di valutare eventuali proposte transattive.
Successivamente, con sentenza (definitiva), in data 28.5.2019, il Tribunale di Torino, ha deciso la causa nei termini di seguito indicati.
“Motivi in fatto e diritto della decisione
Premesso
-che, con sentenza non definitiva n. 215/2019, pubblicata in data 17.1.2019, il Tribunale di Torino ha dichiarato aperta la successione legittima di V.C. ed accertato che, con testamento olografo del 25.6.2009, la de cuius ha legato parte dei propri beni ai figli G., S., S. e G.;
-con la stessa pronuncia, il Tribunale ha respinto le domande proposte dall’attrice R.S. aventi ad oggetto l’intervenuto acquisto a proprio favore, per effetto delle disposizioni testamentarie, della proprietà del fabbricato destinato all’uso di stalla, sito a V. D., Via A. C. n. 36 (identificato al Catasto con il fg. (…), part. (…), sub (…), (…), (…), e (…)) del terreno “che confina a sud con il mappale (…). e a est con il (…)”, parimenti ubicato a V.D., in via Al C. n. 36;
-che, ricostruito il patrimonio ereditario ed indicate le quote di riserva spettanti alle parti, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di procedere alla stima dell’intero compendio e, quindi, alla valutazione della fondatezza della domanda di riduzione proposta da R.S., nonché da R.G. nel procedimento 3067/2017 R.G., riunito al presente;
-che, disposti alcuni rinvii, all’udienza del 9.5.2019, R.S. dichiarava di rinunciare alle domande proposte nei confronti dei fratelli aventi ad oggetto l’accertamento della lesione della quota di riserva e, quindi, la riduzione dei lasciti testamentari, instando per l’estinzione del giudizio;
-che R.G. e R.G. accettavano la rinuncia dando atto dell’intervenuto accordo in ordine all’integrale compensazione delle spese del giudizio; che R.S., preso atto della rinuncia alla domanda da parte di R.S., instava per la rifusione delle spese di lite ai sensi dell’art. 306 c.p.c.;
ritenuto
che, a fronte della ritualità della rinuncia agli atti del giudizio da parte di R.S. – con riferimento alla domanda di accertamento della lesione della quota di riserva e, quindi, di riduzione dei lasciti testamentari proposta nel procedimento n. 3067/2017 riunito al presente – e preso atto dell’accettazione della rinuncia da parte di R.G., R.G. e R.S., il giudizio rubricato al n. 3067/2017 R.G., promosso da R.S., debba essere dichiarato estinto;
che debba altresì prendersi atto dell’accordo raggiunto dalle parti, R.S., R.G. R.G. di integrale compensazione delle spese;
rilevato
che R.S. ha, invece, chiesto applicarsi la previsione di cui all’art. 306 c.p.c. instando per la refusione delle spese di lite;
considerato
che, pur alla luce del disposto di cui all’art. 306 c.p.c. – secondo il quale il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro – sussistano i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra R.S. e R.S.;
che, infatti, considerata l’unicità del giudizio conseguente alla riunione dei procedimenti, ai fini della disciplina delle spese deve valutarsi la soccombenza di R.S. nella domanda di interpretazione del testamento originariamente proposta nei confronti del solo R.G. – con il giudizio n. 27257/2016 R.G. – e successivamente estesa anche a R.S.;
che, pertanto, la valutazione complessiva delle spese comporta l’operatività dell’art. 92, comma 2, c.p.c.;
ritenuto
quanto ai rapporti tra R.S., R.G. e R.G., che il rigetto delle domande proposte da R.S. in ordine all’interpretazione del testamento di V.C. comporti la soccombenza dell’attrice ex art. 91 c.p.c. e, quindi, la sua condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti R.G. e R.G.;
che, a tal fine, deve aversi riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento per cause di valore indeterminabile di media complessità;
che, pertanto, con riguardo al rapporto processuale tra R.S. e R.G., le spese di lite devono essere liquidate nel complessivo importo, ritenuto congruo, di Euro 10.343,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
che, quanto al rapporto processuale tra R.S. e R.G., fermo restando il valore indeterminato di media complessità della causa, le spese devono essere liquidate secondo la nota spese depositata in atti, ritenuta congrua alla luce delle attività defensionali poste in essere dal terzo chiamato e, così, in complessivi Euro 5.534,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino (..) definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
dichiara estinto il procedimento n. 3067/2017 R.G.;
dichiara interamente compensate le spese di lite tra R.S. e R.S.;
condanna R.S. a rifondere a R.G. le spese del procedimento n. 27257/2016 R.G. liquidate in complessivi Euro 10.343,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
condanna R.S. a rifondere a R.G. le spese del procedimento n. 27257/2016 R.G. liquidate in complessivi Euro 5.534,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”.
Avverso le sentenze sopra illustrate, R.S. ha interposto appello.
R.G., R.S. e R.G. hanno resistito al gravame.
All’udienza del 7 ottobre 2020, sulle conclusioni riportate in epigrafe, la Corte assegnava la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito degli ulteriori atti difensivi (conclusionali e memorie di replica).
Motivi della decisione
- I motivi di doglianza.
S.R. ha appellato le due sentenze proponendo censure differenti.
Con riguardo alla sentenza 2996/19 (definitiva di estinzione del giudizio e compensazione delle spese) ha criticato la pronuncia nei termini di seguito esposti.
Con il primo motivo S.R. lamenta come il Tribunale di Torino sia incorso in errore nel ritenere sussistente l’unicità del giudizio a fronte dell’avvenuta riunione ex art. 274 c.p.c. della causa iscritta al RG 3067/2017 a quella iscritta al RG 27257/16 – dopo aver respinto l’istanza di integrazione del contraddittorio tra gli altri chiamati all’eredità di V.C. n ella causa portante in corso tra R.S. e R.G. – e abbia quindi:
- a) erroneamente condannato l’appellante odierna alla refusione delle spese nei riguardi di G.R., a fronte della mancata proposizione di domanda alcuna verso il medesimo e nonostante la soluzione che sarebbe derivata dall’interpretazione della disposizione testamentaria non coinvolgesse, né avesse effetto alcuno nei confronti di tale parte del giudizio;
a.1) la doglianza è motivata sulla base del principio, affermato dal Supremo Collegio, per il quale la liquidazione delle spese giudiziali deve essere operata in relazione ad ogni singolo giudizio nel caso di provvedimento discrezionale di riunione delle cause, dal momento che tale riunione lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; la loro congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (Cass. I, 10.7.2014, n. 15860; Id. 25.3.2011, n. 6951 Id 13.7.2006, n. 15954);
a.2) ha erroneamente applicato le disposizioni di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. nella liquidazione delle spese relative alle posizioni di R.S. e R.S.;
il primo giudice ha motivato sul punto osservando come, in forza dell’unicità del giudizio conseguente alla riunione dei procedimenti, si dovesse valutare la soccombenza di R.S. nei riguardi della domanda dalla stessa proposta soltanto nei riguardi di R.G. (nella causa rg 27527/19), nell’interpretazione del testamento, causa ritenuta successivamente estesa anche alla S.R.; diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, secondo l’appellante, R.S. non si è mai resa parte attiva del procedimento di interpretazione del testamento; di conseguenza non vi ragione alcuna (non essendo la condanna alle spese una sanzione, ma solo l’effetto della soccombenza) per giustificare la condanna di S.R. – quale soccombente nei riguardi della sorella S. – e pertanto risulta illogica (ingiustificata) la compensazione disposta tra le due ex art. 92, comma 2, c.p.c..
R.S. potrà dirsi eventualmente soccombente soltanto nei riguardi di R.G., unico convenuto nel procedimento iscritto al RG 27527/19.
Per contro, secondo la prospettazione dell’appellante, le spese di lite nella causa iscritta al RG 3067/19 oggetto della rinuncia da parte di S.R., dovranno essere regolate in applicazione della disposizione di cui all’art. 306 c.p.c.. Pertanto, non intercorso accordo sulle spese tra l’appellante odierna e la parte rinunciante, si impone, in applicazione della regola di cui all’art. 306, l’obbligo per il rinunciante di rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo. Mentre è intercorso accordo sulle spese tra la rinunciante e i fratelli di lei, G. e G., nessun accordo è intervenuto con l’appellante odierna, la quale si è limitata ad accettare la rinuncia.
Di qui la necessità di procedere alla riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha proceduto alla compensazione in punto spese tra S.R. e S.R., dovendosi, invece, disporre la condanna della prima nei riguardi della seconda.
In sintesi: l’appellante chiede che, in riforma della sentenza 2996/2017, la Corte revochi la statuizione in punto compensazione delle spese ex art. 92, co. 2, c.p.c., tra R.S. e R.S. e che condanni R.S. alla refusione delle spese di lite in favore di R.S. ex art. 306 c.p.c.; infine che revochi la condanna della deducente nei riguardi di R.G., disponendo la compensazione delle spese tra le due parti.
- b) Con altra doglianza, R.S. impugna la sentenza 215/2019, lamentando che il Tribunale avrebbe interpretato malamente il contenuto delle clausole testamentarie e, segnatamente, di quella concernente l’attribuzione della proprietà esclusiva della stalla all’appellante odierna, erroneamente attribuita, invece, a G.R..
Sul piano della ricerca della volontà della testatrice, l’appellante osserva come il ricorso a elementi extratestuali (ex art. 1362, co. 2 c.c.) sarebbe possibile soltanto nel caso in cui dall’indagine condotta sul testo residuino ambiguità non superabili altrimenti.
Qualora, dalla sola analisi della scheda testamentaria si evinca chiaramente il senso della volontà del de cuius, qualsiasi altro accertamento deve intendersi precluso. Ciò posto, l’appellante richiama i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. II, 8.7.2016, n. 14070) in tema di interpretazione del testamento olografo e assume che il Tribunale se ne sia discostato giungendo a una soluzione che, oltre a confliggere con le norme, sarebbe anche in contrasto con la reale volontà della testatrice.
Osserva sul punto come la lettura del testamento debba essere eseguita ricercando la volontà reale ed effettiva del testatore; si ritiene debba considerarsi il significato specifico e concreto di ogni singola disposizione, con la precedenza di tale criterio interpretativo sul valore letterale. L’appellante ripercorre e riprende tutte le argomentazioni già svolte in primo grado, assumendo come il Tribunale abbia erroneamente interpretato la scheda testamentaria, assumendo come il primo giudice abbia confuso la volontà testamentaria (necessariamente espressa nel testamento) con il significato della volontà medesima (la cui ricerca sarebbe possibile a prescindere dal contenuto della scheda), in tal modo compiendo un evidente errore di metodo, il quale dovrebbe essere teso all’obiettivo di fornire l’esatta rappresentazione dell’effettiva volontà del de cuius.
Qualora fosse possibile ricavare ab extrinseco la volontà del testatore si finirebbe per realizzare un’operazione diretta non già a ricostruire la volontà del medesimo come espressa nel testamento, ma a integrarla, attribuendo alla stessa un significato non in antitesi, ma comunque nuovo (p. 50 appello).
L’appellante, per sostenere la preclusione all’interprete di avvalersi di dati estrinseci al fine di attribuire alla scheda testamentaria un contenuto nuovo, richiama qui la giurisprudenza di legittimità che ammette il ricorso a elementi estrinseci soltanto per chiarire parole o espressioni dubbie, mentre è precluso l’uso di tali elementi per giungere al risultato di assegnare al testamento un contenuto nuovo, non espresso in esso (Cass. Civ. Sez. II, 12.3.2019, n. 7025; Id. 24.4.2018, n. 10075).
Assume come la clausola di cui si tratta non sia stata correttamente interpretata dal Tribunale, il quale ha ritenuto equivoco il contenuto della disposizione testamentaria, a mezzo della quale la de cuius attribuiva alla figlia S.R. “parte di terreno che confina a sud con il mappale (…). aest con il (…). per avere passagio sino al coridoio pasto verso la stalla che sarà di sua esclusiva proprietà”.
Il Tribunale, secondo la tesi di parte appellante non avrebbe rispettato il criterio ermeneutico sopra indicato per ricostruire l’effettiva volontà della testatrice, così come dalla stessa espressa nel testamento, criterio che impedisce ogni operazione che possa integrare – sulla base degli elementi di valutazione sopra esposti – ab extrinseco la volontà, attribuendo alla stessa contenuti inespressi, ovvero diversi da quelli risultanti dalla dichiarazione stessa. Azione che sarebbe stata ripetuta con riguardo all’interpretazione della clausola inerente al terreno insistente sul mappale (…). L’errore in cui sarebbe caduto il primo giudice sarebbe ancora più evidente nell’aver il medesimo associato tutti i beni presenti sul mappale (…) e (…), poi unificati, come se il mappale (…) non fosse un appezzamento di terreno, ma un insieme di fabbricati, conglobati nel mappale (…). Il Tribunale avrebbe errato nell’unificare i mappali (…) e (…) e nell’attribuirli interamente a R.G..
L’errore sarebbe perfezionato nell’interpretazione e nell’utilizzo, da parte del giudice di prime cure degli elementi estrinseci, relativi alla situazione familiare e all’ambiente di vita della de cuius.
Dalle testimonianze raccolte, si afferma da parte appellante, non emergerebbe la volontà della testatrice di esprimersi in ordine al contenuto del testamento. L’interpretazione relativa all’attribuzione del locale latte e del locale C. in funzione di attribuire a G.R. anche la stalla sarebbe errata perché non sussisterebbe un locale C.; i due locali in questione sarebbero stati trasformati in deposito mangimi. Inoltre, la circostanza di fatto concernente la scarsa dimestichezza della testatrice nell’uso della lingua italiana non avrebbe potuto compromettere l’esatta intenzione della stessa e la conseguente interpretazione delle ultime volontà da ella rassegnate in merito alla suddivisione dei beni e all’assegnazione di essi ai figli. Le indicazioni dei testi (cfr. dep. P.) non sarebbero in grado di giustificare le ragioni per le quali la testatrice avrebbe dovuto limitare il legato in favore della figlia S. alla sola porzione di terreno di cui alla particella (…) e non estendersi alla stalla espressamente nominata nell’atto. Il P. ha affermato che il corridoio indicato fosse dentro casa; G.R. ha sostenuto, invece, come il corridoio in questione dovesse essere inteso come lembo di terra che porta alla stalla, spiegando il riferimento ad esso al fine di consentire alla figlia. S.R., di accedere ai locali e a parte dell’appartamento sopra indicati. Nessuna delle due spiegazioni dei testi sarebbe attendibile. Secondo l’appellante, la porzione di terreni rivolta al mappale (…), ingresso di tutti i fabbricati citati nel testamento de quo era stata attribuita ai figli S. e G.R.. Di conseguenza, il corridoio posto verso la stalla si sarebbe dovuto intendere quale accesso alla stalla medesima; nessun’altra opzione dovrebbe ritenersi consentita. Si rileva, da parte appellante che, nel caso in cui il giudice avesse seguito tale linea interpretativa delle volontà testamentarie, egli avrebbe certamente individuato correttamente a chi dovessero essere assegnati la stalla e il terreno in questione.
In merito alla pretesa risarcitoria, l’appellante ha osservato come, nel caso di occupazione sine titulo di un immobile altrui, il danno sia provato in re ipsa e la determinazione dello stesso ben possa essere operata facendo riferimento al valore locativo dell’immobile ingiustamente occupato. Di qui la reiterazione della domanda di liquidazione del danno in misura di Euro 500,00 mensili a far tempo dal settembre 2011 al momento del rilascio, essendo evidente la funzione produttiva del bene in questione.
- Disamina dei motivi.
Per comodità espositiva, si ritiene opportuno esaminare per prime le doglianze che l’appellante ha proposto avverso la sentenza 215/2019 e di seguito quelle afferenti la sentenza n. 2996/2016.
Di conseguenza, la prima questione che viene in esame è quella relativa alle statuizioni disposte da C.V..
Con testamento olografo in data 25.6.2009, pubblicato in data (…) dal notaio S. (rep. (…) e racc. (…)) la signora V., deceduta il 26.1.2011, dispose delle proprie sostanze (doc. 2 prod. attrice I grado) nei seguenti termini:
“Io Sottoscritta V.C. nata V. D. il (…) dispongo per la mia morte i miei beni vengano così divisi: a mio filio G. i terreni e beni presenti sul mappale (…) e (…) folio nove di V.D. l’agio allogio primo piano, una cantina locale latte oficnaa oficina e locale C.. A mio filio G. laparte ristrutturata dell’alogio piano terra sul pa maappale (…) una cantina e parte di terreno dello spigolo della casa lato sud sino a confini locale latte lato ovest a mila filia S. la mia stanza vechia con il bagno al primo piano della casa e larestante parte dell’ogio alogio piano terra del mapale (…) e parte di terreno che confina a sud con il mappale (…). aest con il (…). per avere passagio sino al coridoio pasto verso la stalla che sarà di sua esclusiva proprieetà. A mia filia S. il il i terreni di V. D. V. D. folio 5. e 6.”
Non è contestata in causa la statuizione del Tribunale qualificante l’attribuzione dei beni ai figli della testatrice in termini di legato in sostituzione di legittima.
Il primo giudice ha anche evidenziato come, in sede di pubblicazione del testamento di cui sopra, avanti il notaio S., i fratelli R.G., R.G., R.S. e R.S., avessero fatto constare che i beni loro legati dovessero essere attribuiti nei termini di seguito indicati, frutto del frazionamento (doc. 3 prod. R.G. I grado) operato dai geometri J. e V. da loro stessi incaricati:
a R.G.:
-alloggio in V. D., via A. C. n. 36, censito al Catasto fabbricati al fg. (…), mapp (…), sub. (…);
-fabbricato produttivo in V. D., via A. C. n. 36, censito al Catasto fabbricati al fg. (…), mapp. (…) sub. (…)-(…)-(…), graffato con il mapp. (…), sub. (…)-(…)-(…)-(…)-(…)-(…);
a R.G.:
-alloggio in V. D., via A. C. n. 36, censito al Catasto fabbricati al fg. (…), mapp. (…), sub. (…);
a R.S.:
-alloggio in V. D., Via A. C. n. 36, censito al Catasto fabbricati al fg. (…), mapp. (…), sub. (…);
a R.S.:
-terreni in V.D. censiti al Catasto terreni al fg. (…), mappali (…).(…)-(…)-(…)-(…) e (…), e al fg. (…), mappali (…)-(…);
– fabbricato in V.D.B.A. censito al Catasto fabbricati al fg. (…), mapp (…) sub.(…) (unità collabente);
aveva considerato inoltre come, al fine di consentire l’esecuzione del testamento, dopo l’apertura della successione i fondi già censiti al Catasto fabbricati al fg. (…), mapp. (…) e (…), fossero stati frazionati, rispettivamente, nella part. (…) sub. (…), (…), (…), (…), (…), (…) e (…), e nella part. (…) sub. (…), (…), (…), (…), (…) e (…); -come in forza del richiamato testamento, la de cuius nulla avesse disposto in ordine alla proprietà degli appezzamenti di terreno siti in V.D. e identificati al Catasto terreni ai fogli nn. (…) (mappali (…)-(…)), (…) (mappale (…)), (…) (mappale (…)), (…) (mappali (…), (…), (…), (…)), (…) (mappali (…)-(…)), (…) (mappali (…), (…), (…)) e (…) (mappali (…) e (…)).
Ciò premesso, ha risolto la rivendicazione, da parte di S.R., della stalla come di esclusiva proprietà della medesima in senso avverso alla pretesa attorea, assumendo che la volontà della testatrice fosse diretta ad assegnare i beni produttivi al figlio G. – tenuto conto dell’attribuzione a R.G. e a R.S. – a seguito della pubblicazione del testamento, rispettivamente, a) del fabbricato produttivo adibito a uso stalla, sito in V.D., al civico 36 di Via A. C., identificato al Catasto fabbricati al fg. (…), part. (…), sub. (…)-(…)-(…)-(…); b) del terreno “che confina a sud con il mappale (…) e a est con il (…)”, vale a dire del terreno sito in V.D., al civico 36 di Via A. C., identificato al Catasto fabbricati al fg. (…), part. (…), sub. (…).
Si vuole, da parte appellante, che la testatrice, in virtù dell’inciso “la stalla che sarà di sua proprietà”, avesse inteso escludere il bene stalla dal compendio relativo al legato attribuito al figlio G., per assegnarlo alla sorella S..
La doglianza è stata motivata dalla pretesa erroneità del ricorso da parte del Tribunale a elementi estrinseci della scheda testamentaria, in violazione delle regole di interpretazione del testamento; le clausole della scheda testamentaria sarebbero chiare e tale chiarezza impedirebbe il ricorso al criterio estrinseco utilizzato – di cui è affermata la scorrettezza metodologica – ; inoltre il primo giudice sarebbe incorso in errore per non aver rispettato il criterio ermeneutico che impedisce ogni operazione che porti a integrare ad extrinseco la volontà del testatore, attribuendo alla stessa contenuti inespressi e ciò anche con riguardo all’interpretazione della clausola relativa al terreno di cui al mapp. (…); avrebbe poi errato nel ritenere inaccettabile una disposizione contenuta nel testamento in considerazione della scarsa padronanza della lingua italiana e avrebbe, infine, posto a fondamento della decisione una situazione catastale materiale formatasi a seguito della morte della signora V..
Il Tribunale si è posto il problema dell’interpretazione delle clausole testamentarie concernenti, in particolare, l’attribuzione dei beni, a titolo di legato, ai figli R.G. e R.S..
Ha considerato il contenuto della clausola fatta valere da R.S., espressa nei seguenti termini: “parte di terreno che confina a sud con il mappale (…). aest con l (…) per avere passagio sino al coridoio pasto verso la stalla che sarà di sua esclusiva proprietà”.
Ha notato come, di tale clausola potessero esser date due interpretazioni contrastanti:
-che fosse volontà della testatrice attribuire alla figlia S. la parte di terreno – confinante a sud con il mappale (…) e a est con il mappale (…) -, porzione di terreno funzionale a consentirle il passaggio sino al corridoio (posto verso la stalla) attraverso cui accedere alla porzione di fabbricato a lei legata;
-che fosse volontà della testatrice attribuire a S., oltre che parte del terreno, anche la stalla (così come affermato dalla stessa attrice).
Sul profilo della doglianza relativa alla violazione delle regole di interpretazione del testamento, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità affermi che, con riguardo alla natura di atto unilaterale non recettizio del testamento, negozio mortis causa, l’interpretazione dello stesso si caratterizzi, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell’art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della scheda stessa e non di una singola disposizione (Cass. Civ, Sez. II, 28.7.2015, n. 15931; Id., 3.12.2010, n. 24637).
Nella specie, proprio dalla lettura globale di tutte le disposizioni della scheda testamentaria è chiaramente emersa la difficoltà di conciliare l’attribuzione a G.R. dei “terreni e beni presenti sul mappale (…). e (…) folio nove di V.D. l’agio l’allogio primo piano, una cantina, locale latte oficinaa oficina e locale C.” e quella fatta a favore della figlia S.R., concernente “la mia stanza vechia con il bagno al primo piano della casa e larestante parte dell’ogio alogio piano terra del mappale (…) e parte di terreno che confina a sud con il mappale (…) aest conil (…) per avere passagio sino al coridoio pasto verso la stalla che sarà di sua esclusiva proprieeetà” (..)”.
Della questione si è fatto carico il Tribunale, osservando come la signora V. avesse lasciato al figlio G. “i terreni e i beni presenti sul mappale (…). e (…) folio nove di V.D.” (tra i quali figurava la stalla che, già prima del frazionamento catastale insisteva sul mappale (…)) e come, nella clausola fatta valere dalla figlia S., la medesima testatrice avesse escluso la proprietà della stalla per attribuirla alla figlia S. (cfr. p. 9 sentenza impugnata).
Che, in tal caso, non emergesse – dalla singola clausola azionata dall’attrice-odierna appellante – una chiara indicazione della testatrice appare del tutto evidente.
Di qui la correttezza dell’approccio metodologico del Tribunale che, in ossequio ai principi costantemente affermati in sede di legittimità, ha ricostruito la volontà della testatrice “privilegiando gli elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della stessa” e facendo ricorso “a elementi estrinseci – quali ad esempio la personalità, la condizione sociale e l’ambiente di vita del testatore in via sussidiaria”, in relazione all’incertezza della volontà espressa nei termini sopra enunciati.
Ha osservato, al riguardo, come la testatrice potesse aver inteso attribuire a S.R. soltanto la porzione di terreno – confinante a sud con il mapp. (…) e a est con il mapp. (…) – funzionale a consentirle il passaggio sino al corridoio posto verso la stalla per accedere alla porzione di fabbricato a lei legata; oppure aver inteso attribuire alla medesima anche la stalla, oltre che la porzione di terreno.
Nella prima lettura il richiamo alla stalla è solo strumentale all’identificazione della posizione del corridoio (posto “verso la stalla”), considerato dalla V. per delimitare la porzione di terreno da assegnare a S.R. (terreno), “che sarà di sua esclusiva proprieetà”. In tale ottica, quest’ultimo inciso presenta un valore rafforzativo dell’attribuzione a S.R. della parte di terreno utile per raggiungere il corridoio ed esso vale a specificarne il titolo (proprietà e non servitù).
Seguendo la prospettazione di S.R., la menzione della stalla sarebbe invece funzionale all’assegnazione della stalla medesimo in proprietà della deducente. Il soggetto della proposizione subordinata “che sarà di sua esclusiva proprietà”, in forza del pronome relativo “che” si dovrebbe individuare nel sostantivo “stalla”, che lo precede.
Siccome le clausole testamentarie devono essere interpretate (alla stregua di quelle contrattuali), il Tribunale ha ritenuto che, in tal caso, per chiarire il senso (e quindi la volontà espressa dalla testatrice) nella clausola contrattuale riferita a S.R. debba necessariamente procedersi all’esame di quelle clausole che, nella scheda testamentaria, sono riferite a G.R..
A R.G. sono stati attribuiti, tra gli altri, “i terreni e i beni presenti sul mappale (…) e (…) folio nove di V.D.”.
Tali beni comprendono i terreni e quanto vi è di costruito sugli stessi e, quindi, anche la stalla oggetto di causa. Ciò risulta chiaramente dalla stessa mappa prodotta dalla difesa di S.R. prima del frazionamento eseguito dai geometri J. e V., incaricati da tutti i fratelli R..
Di conseguenza, il dato circa la presenza dei beni suddetti sul mappale (…), così come già identificati prima del frazionamento e del nuovo accatastamento, non può essere misconosciuto, essendo tali beni chiaramente identificati nella stalla rivendicata da S.R., ma anche nelle tettoie, nel fienile e nella concimaia (cfr. infra).
Omissis
Il Tribunale ha escluso che l’inciso “la stalla che sarà di sua esclusiva proprietà”, riferito al compendio lasciato a S.R. dalla testatrice, potesse implicare l’attribuzione alla stessa della stalla in proprietà, giacché un’interpretazione siffatta svuoterebbe l’attribuzione fatta a G.R. “dei beni presenti sul mappale (…) e (…) folio nove di V.D.”.
Il punto è chiaramente insuperabile, perché, in tal caso, l’esegesi propugnata dall’appellante finirebbe, come rilevato dal primo giudice, per giungere al risultato di violare il principio di conservazione del negozio giuridico (art. 1367 c.c.), in base al quale, in caso di dubbio sul senso delle singole clausole, si debba preferire l’interpretazione che consenta di attribuire alla clausola un effetto piuttosto che assegnare a essa l’interpretazione per la quale essa non ne abbia alcuno e tutto ciò nell’ottica di pretermettere la manifestazione di volontà della testatrice nella scheda testamentaria dalla stessa redatta e sottoscritta.
Il punto della decisione non è stato contestato dall’appellante.
Deve notarsi, inoltre, come tale interpretazione, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa appellante, promana, non già da una valorizzazione di elementi ab extrinseco, ma dalla lettura dei dati e degli elementi intrinseci della scheda testamentaria.
La critica mossa dall’appellante si appunta, invece, sull’affermazione della sentenza, per la quale l’interpretazione meramente letterale dell’inciso “la stalla che sarà di sua esclusiva proprietà” risulti inaccettabile anche in considerazione della scarsa padronanza dell’uso della lingua da parte della testatrice.
La doglianza, articolata sul presupposto della pretesa erroneità del ricorso da parte del Tribunale a elementi estrinseci della scheda testamentaria in violazione delle regole di interpretazione del testamento e al criterio ermeneutico improntato, di massima, all’utilizzo e valorizzazione del contenuto della scheda testamentaria, si appalesa chiaramente infondata.
La giurisprudenza di legittimità -indubbiamente seguita dal giudice di prime cure- è da tempo attestata sull’affermazione del principio per il quale “nell’interpretazione di un testamento olografo, la personalità, la condizione sociale o culturale e l’età del testatore sono elementi utilizzabili in caso di dubbio sulla portata delle disposizioni testamentarie, espresse in modo improprio o ambiguo, integrando un criterio ermeneutico consentito dall’art. 1362 cod. civ., e particolarmente rilevante in materia di negozi mortis causa, richiedenti un’indagine penetrante sull’effettiva volontà del relativo autore3″.
Nella specie, il Tribunale, previo esame del contenuto della scheda testamentaria, ha rilevato come l’attribuzione della stalla (rivendicata da S.R.) non potesse essere ricavata dalla clausola, letta per intero e non modo parcellizzato, riferito solo alla parte finale (“che sarà di sua esclusiva proprieetà”), debba necessariamente portare a ritenere che l’esclusiva proprietà cui la testatrice allude sia quella della porzione di terreno (“parte di terreno”) “che confina a sud con il mappale (…). a est con il (…). per avere passagio” (cioé per fruire di passaggio) “sino al coridoio posto verso la stalla che sarà di sua esclusiva proprietà”. Il terreno attribuito in proprietà a S.R. è esattamente quello funzionale all’esercizio del passaggio per accedere alla porzione di fabbricato legata alla stessa. La proprietà del terreno è quella relativa alla parte che arriva al “coridoio4”, cioè allo spazio che corre tra la stalla e il fabbricato e ciò in quanto è attraverso quello spazio e, quindi, quella porzione di terreno che la legataria potrà esercitare l’accesso alla porzione di fabbricato alla stessa assegnata, essendo l’accesso ubicato frontalmente rispetto al lato corto della stalla. Di qui la ragione del riferimento fatto dalla testatrice alla stalla (“verso la stalla”).
Per chiarire che non si tratta di una servitù, la testatrice ha precisato che l’attribuzione di quella parte di fondo è assegnata alla figlia in sua esclusiva proprietà (cfr. p. 13 sentenza).
Un’interpretazione come quella affermata dal tribunale, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, è quindi congrua e coerente con la lettura attenta del contenuto della scheda testamentaria, dal momento che essa tiene in debito conto e valorizza il contenuto di ambedue le disposizioni della testatrice nei riguardi dei figli G. e S., riconoscendo alle stesse il contenuto loro proprio, secondo una lettura logica e coerente delle espressioni utilizzate dalla de cuius e preferendo così la soluzione che consente di conferire ad entrambe le disposizioni un effetto concreto, piuttosto che l’altra (quella di parte appellante) che finisce per obliterare una disposizione a vantaggio dell’altra5.
E tanto basta per giustificare iter argomentativo esposto nell’impugnata sentenza per giungere alla soluzione di ritenere assegnata al figlio G.R. la proprietà dei terreni e beni ” presenti sul mappale (…) e (…) folio nove di V.D.”.
Ciò posto il Tribunale ha vagliato, trovando conferma nel risultato raggiunto, anche gli altri elementi considerati utili dalla giurisprudenza di legittimità- elementi costituiti dai c.d. dati estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, la personalità dello stesso, la mentalità, la cultura o condizione sociale, il suo ambiente di vita.
Ha considerato, quindi, la situazione familiare e l’ambiente di vita della de cuius.
Ha rilevato come la stalla controversa fosse stata utilizzata da G.R. per lo svolgimento dell’attività agricola – e segnatamente per l’allevamento del bestiame – in corso di attività in epoca di gran lunga precedente la morte della testatrice. Ha rilevato come il predetto G.R. si a titolare di impresa agricola individuale corrente in V.D. e iscritta al registro delle imprese dal 1997 (doc. 2 prod. R.G.). Ha considerato come anche i testi P. e J. avessero confermato che il medesimo, G.R., oltre a essere titolare dell’azienda, vi lavora, ne sopporta il carico fiscale e giuridico; ha eseguito migliorìe e fornisce il latte al caseificio di M..
Da questi elementi il primo giudice ha correttamente inferito come dovesse ritenersi inverosimile che la signora V. volesse sottrarre al figlio (che esercitava l’attività agricola) la sola stalla per attribuirla alla sorella S., la quale era sempre rimasta estranea all’esercizio di tale attività.
Ulteriori elementi di conferma della volontà della testatrice di attribuire al figlio G. i fondi e i beni costituiti da stalla, tettoie, fienile e concimaia dovessero rinvenirsi nella specifica attribuzione al medesimo del “locale latte” e del “locale C.” e cioè di beni funzionalmente destinati alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti derivanti dall’allevamento del bestiame.
La doglianza che l’appellante ha sollevato sul punto muove dal presupposto per il quale il Tribunale sarebbe incorso in errore per aver posto una situazione catastale e materiale formatasi a seguito della morte di V.C.. Assume inoltre come il “locale C.” non esista (p. 57 appello).
La doglianza è infondata.
L’indicazione dei due locali (“latte” e “carne”) risulta direttamente dalla scheda testamentaria e non dalla denominazione che a essi avrebbe attribuito G.R., secondo quanto indicato dall’appellante. Trovando riscontro diretto nella scheda testamentaria, tale indicazione prescinde dalla situazione catastale realizzata dai geometri J. e V. a seguito del decesso della testatrice. Anche l’ulteriore profilo in cui si articola la doglianza in esame non è fondato.
Si sostiene, da parte appellante, che nel fascicolo 3067/17, dal doc. 2, prodotto da S.R., è dato evincere che catastalmente le due stanze di cui si discute sono denominate “lavorazione latticini” e che le stesse vengono trasformate in “lavorazione latte” e “deposito mangimi” e che tale trasformazione sarebbe avvenuta ancor prima della morte del coniuge di C.V., E.R.. Quand’anche la trasformazione di cui parla l’appellante fosse provata, essa non gioverebbe alla tesi della stessa. Infatti, l’attribuzione dei suddetti locali è stata vagliata dal Tribunale al fine di evidenziare come gli stessi, essendo funzionali all’esercizio dell’attività aziendale agricola, in quanto attribuiti dalla testatrice al titolare dell’azienda (G.R.), fornissero un ulteriore elemento di riscontro all’interpretazione della volontà espressa dalla testatrice nel senso sopra enunciato. Non si tratta, infatti, di una questione nominalistica, ma di un aspetto di carattere sostanziale: i beni di cui si tratta sono stati assegnati al figlio G. come corredo di quelli inizialmente indicati come terreni e beni di cui ai mappali (…) e (…). E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che tale scelta risponde alla logica di una testatrice come la V. che, quale contadina, aveva ben chiara la divisione tra beni e beni produttivi e, in una prospettiva di continuazione dell’attività agricola familiare, aveva scelto di attribuire i beni produttivi al figlio G. che di tale attività era il prosecutore.
L’ulteriore profilo della doglianza, relativo alla pretesa erronea attribuzione a G.R. del terreno di cui alla particella (…), oltre a non rilevare ai fini della questione relativa all’assegnazione della stalla -che è decisa in base ad argomenti diversi, ben più stringenti-, non giova alla parte medesima, dal momento che l’assegnazione a lei fatta nella scheda testamentaria è solo nel senso di una parte e non di tutto l’appezzamento insistente sul mappale (…), così come già rilevato dal Tribunale. Si tratta, infatti, di quella “parte” del terreno, confinante con i mappali (…) e (…), funzionale a consentire il passaggio fino al corridoio verso la stalla. Al netto della porzione attribuita a G.R. (confinante con i mappali (…) e (…)), risulta individuato uno spazio – a seguito del frazionamento condiviso alla data di pubblicazione del testamento, 16.9.2011, tra i fratelli G. e G., oltre che dalle sorelle, S. e S. – poi accatastato con il n. 6 della part. (…), assegnata a G.R..
S.R., in ragione della non interferenza tra la porzione alla stessa assegnata e quella attribuita al fratello G., non ha interesse alcuno sul punto.
In base alle argomentazioni svolte, correlate all’articolazione del motivo di appello esaminato, deve concludersi per l’infondatezza dello stesso.
Alla reiezione del motivo di doglianza sopra esaminato si correla l’assorbimento della questione, parimenti sollevata dall’appellante, inerente alla pretesa relativa all’indennità per la dedotta occupazione sine titulo del fabbricato.
Deve quindi procedersi alla disamina della doglianza concernente il riparto delle spese di lite per come regolate nella sentenza definitiva emessa in data 28 maggio 2019, n. 2996/19.
Lamenta l’appellante come le due vertenze riunite (causa iscritta al rg 3067/17 riunita alla causa iscritta al rg 27257/16) fossero state considerate autonome dal Tribunale che le aveva decise e come, tuttavia, lo stesso giudice fosse incorso in errore nel regolare le spese tenendo conto dell’autonomia delle cause.
La doglianza è fondata e merita di essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio per il quale “il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l’autonomìa dei singoli giudizi e non pregiudica le sorti delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest’ultima soggetti che non sono parti in causa”.
Lamenta infatti l’appellante come, nella regolazione delle spese relative al primo giudizio – in cui le parti in causa erano soltanto R.S. e R.G. – la prima sia stata condannata alla rifusione anche delle spese in favore di R.G., estraneo alla vicenda. Non essendo parte del procedimento di interpretazione delle disposizioni testamentarie, così come riconosciuto dallo stesso R.G. in conclusionale, la condanna alla rifusione delle spese in favore di tale fratello inflitta a R.S. si appalesa del tutto ingiustificata. Di conseguenza, in accoglimento della domanda dalla stessa azionata, la sentenza deve essere riformata sul punto, mediante l’annullamento della condanna alla rifusione delle spese, a fronte della declaratoria di assenza di ogni profilo di soccombenza dell’appellante nei riguardi del fratello, G.R., estraneo al giudizio.
La questione è stata parimente proposta nei riguardi della pronuncia di compensazione delle spese disposta dal Tribunale, in applicazione della disposizione di cui all’art. 92, co. 2, c.p.c., nel rapporto tra R.S. e R.S..
La difesa appellante censura la pronuncia del Tribunale assumendone l’illogicità, quanto alla ritenuta soccombenza di R.S. nei riguardi della sorella, R.S. e lamenta come il primo giudice non abbia applicato correttamente la norma in tema di riunione delle cause, né tenuto conto della disciplina di cui all’art. 306 c.p.c., in relazione all’avvenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte di S.R., nella causa dalla stessa promossa, iscritta al RG 3607/2017.
Fermo restando che parti nella causa iscritta al RG 27257/2016 erano solo R.S. e R.G., il Tribunale ha statuito nella causa iscritta al RG 3067/17 nei seguenti termini:
“(..) considerato che, pur alla luce del disposto di cui all’art. 306 – secondo il quale il rinunciate deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro – sussistano i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra R.S. e R.S.;
che, infatti, considerata l’unicità del giudizio conseguente alla riunione dei procedimenti, ai fini della disciplina delle spese deve valutarsi la soccombenza di R.S. nella domanda di interpretazione del testamento proposta nei confronti del solo R.G. – con il giudizio n. 27257/2016 – e successivamente estesa anche a S.;
che, pertanto, la valutazione complessiva delle spese comporta l’operatività dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (..) dichiara interamente compensate le spese di lite tra R.S. e R.S. (..)”.
L’appellante ha censurato la statuizione del Tribunale osservando come mai R.S. si fosse resa parte attiva nel procedimento iscritto al RG 27257/2016.
La circostanza sopra dedotta è comprovata dal fatto che S.R., per sua stessa ammissione, si estraniò dal giudizio sopra indicato.
A fronte dell’autonomia delle cause, il Tribunale ha errato nel ritenere S.R. parte del giudizio che aveva a oggetto l’interpretazione del testamento di C.V. tra R.S. e R.G.. Ha errato nel provvedere alla liquidazione delle spese considerando unitario il giudizio, quando le cause, pur riunite, sono state trattate e sostanzialmente decise mantenendo ferma l’autonomia delle stesse.
Per contro, nella causa (iscritta al RG 3067/2017), introdotta dalla stessa S.R. nei confronti di tutti gli altri fratelli, poi riunita alla precedente (iscritta al RG 27257/16), era stata l’attrice, S.R., a rinunciare agli atti del giudizio.
Mentre, per quanto attiene ai rapporti tra la rinunciante e i fratelli G. e G.R., le parti si sono accordate per l’integrale compensazione tra loro delle spese di lite, nessun accordo è intervenuto tra S.R. e S.R..
Avendo S.R. rinunciato agli atti del giudizio, in assenza di accordo sulla regolazione delle spese, le spese di lite sono a carico della parte rinunciante nei riguardi della sua controparte, S.R..
A nulla rileva quanto dedotto dalla difesa di S.R. in merito alla pretesa carenza di interesse in capo a S.R. alla prosecuzione del giudizio, a fronte dell’interpretazione del testamento data dal primo giudice con la sentenza parziale. Si sostiene dai difensori di S.R. che la domanda proposta dalla sorella S. era stata rigettata e che, quindi, all’atto della rinunzia proposta da S.R., la sorella sarebbe risultata lesa nella legittima e che non avrebbe avuto alcun interesse alla prosecuzione del giudizio. L’interesse alla prosecuzione del giudizio cui fa riferimento la norma dell’art. 306 c.p.c. è null’altro che l’interesse a una pronuncia giudiziale giustificata dall’ottenimento di un risultato più favorevole rispetto a quello conseguente all’estinzione. Nella specie, avendo fatto riserva di appello con riguardo alla sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Torino con il n. 215/2019, pare del tutto evidente come S.R., in relazione agli effetti della pronuncia, avesse un chiaro interesse a ottenere una sentenza che accertava il diritto da ella vantato con riguardo ai limiti dei legati disposti dalla testatrice, V., in favore dei figli.
- Spese.
Le spese seguono la soccombenza.
Indubbiamente l’appellante, R.S., risulta soccombente nei riguardi di R.G. nella causa iscritta al Rg 27257/2016.
R.S. risulta invece vincitrice, nella causa iscritta al Rg 25257/2016, in merito alla regolamentazione delle spese riferita alla posizione di R.G.. Pertanto, la sentenza pronuncia sul punto deve essere annullata. R.G., essendo rimasto estraneo alla causa, non ha resistito sul punto e, a fronte dell’errore nella pronuncia, non può esser chiamato a rispondere. Di qui le ragioni per giustificare la compensazione delle spese tra R.S. e R.G..
Per quanto attiene invece alle spese di lite riferite a S.R. e S.R., la prima, quale rinunciante agli atti nella causa iscritta al RG 3067/2017, è tenuta a rifonderle nei riguardi della controparte.
Si ritiene di dover dichiarare irripetibili le spese tra tutte le altre parti del giudizio, non avendo R.S. proposto domande altre da quelle delibate, né avendo le stesse resistito sul punto.
Per la quantificazione, la Corte ritiene di dover liquidare le spese seguendo i parametri indicati dalla novella di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Riguardo alla loro liquidazione, poiché il credito per le spese di lite sorge al momento della liquidazione delle stesse ad opera del giudice (nella specie, con la deliberazione della presente sentenza, nella data indicata in calce) essa deve avvenire alla stregua della norma in tal momento vigente ed, in particolare, sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U. 2.4.2014, n. 77, le cui disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Di conseguenza, in applicazione dei parametri medi ridotti, avuto riguardo al grado di bassa complessità della lite, le spese si liquidano come segue
- a) per il primo grado:
- fase di studio: Euro 2.200,00; b. fase introduttiva: Euro 900,00; c. fase istruttoria: Euro 2.800,00; d. fase decisoria: Euro 2.900,00; e così per Euro 8.800,00 nell’intero;
- a) per il grado di appello:
- fase di studio: Euro 1.900,00; b. fase introduttiva: Euro 1.000,00; c. fase decisoria: Euro 2.700,00; e così per Euro 5.600,00 nell’intero.
Su ciascuna delle liquidazioni devono essere corrisposti inoltre C.P.A. ex art. 11 L. 20 settembre 1980, n. 576 e I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfetario ex art. 2, co. 2 D.M. n. 55 del 2014, nei limiti del 15% ed anche le spese aggiuntive occorrende.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Torino
Sezione II Civile
Visto l’art. 352 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta,
sull’appello proposto dall’appellante, R.S. contro R.G., R.G. e R.S., avverso le sentenze emesse dal Tribunale di Torino, in data 23.12.2019 e in data 18.6.2019 (nn. 215/2019 e 2996/2019), provvede come segue:
in parziale accoglimento dell’appello, riforma della sentenza 215/2019 e annulla la condanna alla rifusione delle spese, disposta a carico di R.S. nei riguardi di R.G., rimasto estraneo al giudizio;
dichiara interamente compensate le spese tra R.S. e R.G.;
-in accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza n. 2996/2019, dichiara tenuta e condanna R.S. alla rifusione delle spese in favore di R.S., spese che liquida per il primo grado in Euro 8.800,00 e per il gravame in Euro 5.600,00, oltre, su ciascuna delle liquidazioni, a
C.P.A. ex art. 11 L. 20 settembre 1980 n. 576 e I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfetario ex art. 2, co. 2 D.M. n. 55 del 2014, nei limiti del 15% ed anche le spese aggiuntive occorrende, dichiarandole irripetibili tra le altre parti;
Visti gli artt. 91 e ss. c.p.c.,
dichiara tenuta e condanna l’appellante, R.S., alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell’appellato, R.G., spese che liquida in Euro 5.600,00 per il gravame, oltre C.P.A. ex art. 11 L. 20 settembre 1980, n. 576 e I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfetario ex art. 2, co. 2 D.M. n. 55 del 2014, nei limiti del 15% ed anche le spese aggiuntive occorrende.
Conferma nel resto le impugnate sentenze.
Conclusione
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021.
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2021.