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Il divorzio congiunto rappresenta un approccio all’atto di separarsi che, anziché alimentare conflitti e tensioni, cerca di favorire la cooperazione e la collaborazione tra i coniugi. Questo processo, che può essere emotivamente intenso, mira a rendere la transizione dalla vita coniugale a quella di ex coniugi e, se ci sono figli coinvolti, a genitori separati, il più armoniosa possibile.
Un avvocato divorzista è un avvocato specializzato in diritto di famiglia. Si occupa di divorzi, separazioni, affidamento dei figli e altri aspetti legali relativi alla fine di un matrimonio.
Un avvocato divorzista può offrire una vasta gamma di servizi, tra cui:
Consulenza legale sulla separazione o sul divorzio
Preparazione dei documenti necessari per la procedura di divorzio
Rappresentanza in tribunale
Negoziazione di accordi di separazione o divorzio
Assistenza nel caso di problemi relativi ai figli, come l’affidamento, il mantenimento e la visita
Un avvocato divorzista può essere una risorsa preziosa per chiunque stia affrontando la fine di un matrimonio. Può aiutare a garantire che i tuoi diritti e gli interessi siano protetti e può aiutarti a raggiungere un accordo di divorzio che sia giusto per te e per la tua famiglia.
Quando scegli un avvocato divorzista, è importante considerare i seguenti fattori:
Esperienza e competenza
Rapporto con il cliente
Tariffe
È importante assicurarsi che l’avvocato che scegli abbia esperienza e competenza nella legge di famiglia. Dovrebbe anche essere in grado di costruire un rapporto di fiducia con te e di capire le tue esigenze specifiche.
Inoltre, è importante considerare le tariffe dell’avvocato. Le tariffe degli avvocati divorzisti possono variare notevolmente, quindi è importante confrontare i prezzi prima di prendere una decisione.
Se stai pensando al divorzio, è importante consultare un avvocato divorzista il prima possibile. Un avvocato può aiutarti a capire i tuoi diritti e le tue opzioni e può aiutarti a prendere le decisioni migliori per te e per la tua famiglia.
In Italia, l’affidamento congiunto dei figli è una forma di affidamento in cui entrambi i genitori conservano la patria potestà e la responsabilità genitoriale, ovvero il diritto e il dovere di prendersi cura dei figli.
L’affidamento congiunto è la forma di affidamento prevalente in Italia, in quanto è considerato il regime più favorevole al benessere dei figli.
In caso di affidamento congiunto, i genitori devono condividere le decisioni relative all’educazione, alla salute, alla cura e all’istruzione dei figli. Devono inoltre concordare la residenza abituale dei figli, che può essere stabilita presso uno dei due genitori o in un luogo diverso, a seconda delle esigenze dei figli.
In caso di mancato accordo tra i genitori, il giudice può stabilire la residenza abituale dei figli, tenendo conto dell’interesse superiore dei figli stessi.
L’affidamento congiunto comporta una serie di vantaggi, tra cui:
Permette ai figli di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
Favorisce la collaborazione tra i genitori;
Riduce i conflitti tra i genitori.
Tuttavia, l’affidamento congiunto può essere difficile da applicare in caso di conflittualità tra i genitori. In questi casi, il giudice può disporre l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori, se ritiene che questo sia l’interesse superiore dei figli.
L’affidamento congiunto può essere disposto dal giudice in sede di separazione o divorzio, o anche in sede di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
I genitori possono anche concordare l’affidamento congiunto di comune accordo, stipulando una scrittura privata o un accordo di separazione o divorzio.
In caso di affidamento congiunto, è importante che i genitori siano in grado di collaborare e di comunicare tra loro in modo costruttivo. È inoltre importante che siano in grado di mettere da parte i propri conflitti per il bene dei figli.
Ecco alcuni consigli per i genitori che si trovano ad affrontare l’affidamento congiunto:
Cercate di mantenere un dialogo aperto e costruttivo con l’altro genitore;
Imparate a comunicare in modo efficace, anche quando siete in disaccordo;
Cercate di trovare un accordo sulle decisioni da prendere per i figli;
Se non riuscite a trovare un accordo, rivolgetevi ad un mediatore familiare.
Il divorzio congiunto, o affidamento congiunto, è un tipo di separazione in cui entrambi i coniugi condividono la responsabilità della cura e dell’educazione dei figli, nonostante la fine del matrimonio. Questo approccio può assumere diverse forme, ma generalmente si basa su due principi fondamentali:
a. Responsabilità Legale Condivisa
Entrambi i genitori mantengono il diritto e la responsabilità di prendere decisioni importanti sulla vita dei figli. Questo include questioni come l’educazione, la salute e altre questioni cruciali che influenzano il benessere dei bambini.
b. Custodia Fisica Condivisa
I figli vivono con entrambi i genitori secondo un programma stabilito. Ciò mira a garantire che entrambi i genitori siano coinvolti attivamente nella vita quotidiana dei figli, promuovendo relazioni forti e sostenibili.
Numerosi studi indicano che i bambini coinvolti in situazioni di divorzio congiunto spesso mostrano livelli più elevati di benessere emotivo rispetto a quelli in situazioni di custodia esclusiva. Il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori può offrire stabilità e supporto emotivo durante una fase di cambiamento.
b. Coinvolgimento Equo dei Genitori
Il divorzio congiunto offre a entrambi i genitori l’opportunità di partecipare attivamente alla vita dei figli. Ciò promuove un coinvolgimento equo nelle decisioni familiari e consente ai bambini di mantenere forti legami affettivi con entrambi i genitori.
3. La Necessità di Comunicazione Aperta
Uno degli elementi chiave per il successo del divorzio congiunto è la comunicazione aperta e rispettosa tra i coniugi. Entrambi devono essere disposti a ascoltare le esigenze e le preoccupazioni dell’altro, cercando soluzioni che soddisfino entrambe le parti.
4. L’Importanza dei Professionisti
Nel processo di divorzio congiunto, il coinvolgimento di professionisti come mediatori, consulenti familiari o avvocati collaborativi può essere prezioso. Questi esperti possono facilitare il dialogo, fornire consulenze legali e aiutare a superare eventuali dispute.
5. Superare le Sfide del Divorzio Congiunto
a. Affrontare le Emozioni
Il divorzio è spesso accompagnato da una gamma di emozioni intense, tra cui rabbia, tristezza e paura. Riconoscere e affrontare queste emozioni è fondamentale per consentire una transizione più sana e positiva.
b. Gestire i Cambiamenti Pratici
Il divorzio comporta anche cambiamenti pratici nella vita quotidiana. Dalla divisione dei beni alla ridefinizione delle responsabilità finanziarie, affrontare questi aspetti in modo pragmatico può facilitare il processo di adattamento.
6. La Via Verso un Nuovo Inizio
Il divorzio congiunto non è solo la fine di un capitolo, ma anche l’inizio di una nuova fase di vita. Essere aperti alle opportunità di crescita personale, impegnarsi nella costruzione di nuove relazioni e concentrarsi sul proprio benessere sono passi cruciali per abbracciare positivamente il futuro.
SEPARAZIONI DIVORZI
separazione personale dei coniugi,
l’allontanamento dal domicilio coniugale, in quanto violazione dell’obbligo coniugale di convivenza, può costituire causa di addebito della separazione, a meno che sia avvenuto per giusta causa, che può essere rappresentata dalla stessa proposizione della domanda di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, dell’intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all’altro coniuge, provare non solo l’allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il primo obbligo che discende dal matrimonio non è più la coabitazione, ma la fedeltà,
non intesa in maniera sessuale (o solo sessuale) che portava a considerare reato l’adulterio (artt. 559-561 cod. pen. dichiarati costituzionalmente illegittimi) e a giustificare il delitto d’onore (art. 544 cod. pen. abrogato solo nel 1981). Fedeltà intesa come osservanza di una promessa, come adesione allo stesso progetto di vita. Per questo è stato anteposto agli altri obblighi reciproci coniugali che sono correlati. “In questo contesto l’istituzione (il matrimonio, con l’impegno di fedeltà che lo caratterizza) appare una segreta invocazione che nasce dalla debolezza dell’amore e chiede alla comunità protezione e sostegno. L’amore in qualche modo sa quanto sia difficile persistere nella lunga durata e chiede che l’incertezza dei sentimenti sia avvalorata e insieme difesa dalla certezza oggettiva del diritto.
In Italia, l’obbligo di fedeltà è uno dei principali doveri matrimoniali previsti dal codice civile. Si tratta del dovere morale e giuridico di una coppia di non intraprendere relazioni sentimentali o sessuali extraconiugali, impegnandosi a mantenere l’esclusività nella propria relazione.
L’obbligo di fedeltà è previsto dall’articolo 143 del codice civile, che recita:
“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione.”
L’obbligo di fedeltà è considerato essenziale per la stabilità del matrimonio, in quanto rappresenta una forma di rispetto reciproco e di fiducia. La sua violazione può comportare conseguenze giuridiche come la separazione o il divorzio.
In particolare, l’articolo 151 del codice civile prevede che l’infedeltà coniugale possa essere considerata una causa di addebito della separazione. In questo caso, il coniuge tradito può chiedere al giudice di attribuire la colpa della separazione all’altro coniuge, con conseguenze negative per quest’ultimo in sede di separazione o divorzio.
L’obbligo di fedeltà non è assoluto, ma può essere derogato per accordo tra i coniugi. In particolare, è possibile stipulare un contratto di convivenza in cui i coniugi escludano l’obbligo di fedeltà. Tuttavia, tale contratto non è opponibile ai terzi, e quindi non può essere invocato per escludere la responsabilità per infedeltà in sede di separazione o divorzio.
Infine, è importante notare che l’obbligo di fedeltà non si applica alle unioni civili. In queste unioni, infatti, il codice civile prevede solo l’obbligo di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione.
La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare
e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso “ad hoc” ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c.
l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale
l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
la separazione dei coniugi trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso ogni addebito alla moglie, dando conto dello stato di depressione in cui ella era piombata, sfociato in un tentativo di suicidio, così ampiamente motivando sull’intollerabilità della convivenza coniugale).
vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell’art. 2730 cod. civ., ma possono essere utilizzate – unitamente ad altri elementi probatori – quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili, sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati d’animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, estrapolando acriticamente alcune frasi da una lettera inviata dal marito alla moglie nella quale il primo riconosceva di non essere stato un buon marito, vi ravvisava una sostanziale confessione della violazione dei doveri coniugali, con conseguente venir meno, ai fini della pronuncia di addebito, della rilevanza causale della violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie).
In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall’art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica.
ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili – traducendosi nell’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale e sociale dell’altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner – essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest’ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l’addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere.
L’allontanamento dalla residenza familiare,
ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed conseguentemente causa di addebitamento della separazione; non concreta, invece, tale violazione il coniuge se risulti legittimato da una “giusta causa”, vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che, addebitando la separazione alla moglie, non aveva ravvisato la giusta causa del suo allontanamento nei frequenti litigi domestici con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi).
In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poichè lesivo della pari dignità di ogni persona.
Nel giudizio di separazione personale, ove venga dedotto come causa di addebitabilità della separazione il mancato accordo sulla fissazione della residenza familiare, il giudice di merito, al fine di valutare i motivi del disaccordo, deve tenere presente che l’art. 144 c.c. rimette la scelta relativa alla volontà concordata di entrambi i coniugi, con la conseguenza che questa non deve soddisfare solo le esigenze economiche e professionali del marito, ma deve soprattutto salvaguardare le esigenze di entrambi i coniugi e quelle preminenti della serenità della famiglia. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito, che aveva tenuto conto unicamente delle esigenze economiche e lavorative prospettate dal marito, omettendo di valutare quelle, offerte dalla moglie, inerenti al suo stato di gravidanza ed all’imminente maternità).
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.
non può costituire motivo di addebito della separazione la commissione, dopo il deposito del ricorso per separazione personale e nelle more dell’udienza presidenziale, di un grave reato in danno del coniuge (nella specie, tentato sequestro a scopo di estorsione) ove il fatto sia avvenuto in un contesto di oggettiva e perdurante assenza tra le parti del “consortium vitae” e nell’ambito di rapporti interpersonali non più connotati dall'”affectio coniugalis”, per la risalente e stabilizzata cessazione della convivenza delle parti.
implica la imputabilità al coniuge del comportamento
volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l’irreversibile crisi del rapporto fra coniugi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto, da un lato, che la condotta, consistente in furti di danaro ai familiari ed ai terzi ed in acquisti particolarmente frequenti e fuori misura di beni mobili, configurasse violazione dei doveri matrimoniali, e, dall’altro lato, che il disturbo della personalità del coniuge, caratterizzato da un impulso compulsivo all’acquisto, non escludesse la capacità di intendere e di volere e l’imputabilità di detti comportamenti).
Non è motivo di addebito della separazione la circostanza che uno dei coniugi,
pur non avendone la necessità, per essere l’altro disposto ad assicurargli con le proprie risorse il mantenimento di un tenore di vita adeguato al livello economico-sociale del nucleo familiare, abbia voluto dedicarsi ad una attività lavorativa retribuita o ad un’altra occupazione più o meno remunerativa ed impegnativa, al fine di affermare la propria personalità anche al di fuori dell’ambito strettamente domestico, purché tale decisione non comporti una violazione dell’ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi, in quanto contrastante con l’indirizzo della vita familiare da essi concordato prima o dopo il matrimonio, e non pregiudichi l’unità della famiglia, in quanto incompatibile con l’adempimento dei fondamentali doveri coniugali e familiari.
In tema di separazione personale con richiesta di addebito, proposta da uno dei coniugi e basata sulla infedeltà dell’altro, la successiva generica manifestazione di una volontà riconciliativa da parte del coniuge non infedele, poiché di per sé non elide la gravità del “vulnus” subito ed, in ogni caso, costituisce un “posterius” rispetto alla proposizione della domanda di separazione con richiesta di addebito, in tanto può assumere valore ai fini della esclusione di una efficienza causale dell’infedeltà in ordine alla crisi dell’unione familiare in quanto ad essa corrisponda un positivo riscontro da parte del coniuge infedele.
In tema di separazione giudiziale, l’addebitabilità della colpa del fallimento del matrimonio deve essere riferita anche al periodo di convivenza pre-matrimoniale, allorchè questo si collochi rispetto al matrimonio come un periodo di convivenza continuativo, che consente, quindi, di valutare complessivamente la vita della coppia e le reciproche responsabilità dei coniugi.
Il volontario abbandono del domicilio coniugale
è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l’onere incombe su chi ha posto in essere l’abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto; tale prova è più rigorosa nell’ipotesi in cui l’allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d’intollerabilità.
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 cod. civ quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.
Ai fini della separazione giudiziale, l’esistenza di una nuova famiglia, composta dal coniuge, dalla nuova convivente e dal loro figlio minore costituisce sicuro indice della intollerabilità della convivenza matrimoniale.
Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
In tema di separazione tra coniugi, la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell’obbligo di reciproca fedeltà non costituisce circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione in capo all’uno o all’altro o ad entrambi, quando sia sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da “affectio coniugalis”.
In tema di separazione personale tra i coniugi, non è ammissibile, successivamente alla pronuncia di separazione senza addebito, così come all’omologazione della separazione consensuale, chiedere il mutamento del titolo della separazione stessa, da consensuale a giudiziale con addebito, né per fatti sopravvenuti né per fatti anteriori alla separazione ma emersi successivamente, stante il disposto dell’art. 151, secondo comma, c.c. che attribuisce espressamente al giudice della separazione la competenza ad emettere la eventuale ed accessoria pronuncia di addebito.
In materia di separazione tra i coniugi, ai fini dell’accertamento dell’addebito, è rilevante il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posto in essere da un coniuge, benché tollerato negli anni dall’altro; tuttavia, seppure la tolleranza non sia una «esimente oggettiva» può essere espressione di una sostanziale cessazione dell’affectio coniugalis e quindi della conversione del matrimonio in una protratta convivenza meramente formale, con la conseguenza dell’esclusione della rilevanza del comportamento in violazione, ai fini della valutazione di cui all’art. 151, secondo comma, c.c. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che non aveva censurato, ai fini dell’addebitabilità della separazione, le ventennali angherie della moglie poiché tollerate dal marito).
La dichiarazione di addebito della separazione implica la sussistenza di comportamenti «oggettivamente» contrari ai valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio, benché nella «soggettiva» opinione del coniuge agente siano conformi alla «propria» personale etica o visione sociale o religiosa od ai propri costumi o siano espressivi di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto non censurabili, ai fini dell’addebito della separazione, le condotte della moglie vessatorie e violente nei confronti del marito, in quanto scaturite da uno stato di disagio profondo e cagionate dalla peculiare cultura e storia personale della donna).
In tema di separazione personale dei coniugi, l’abbandono della casa familiare, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi — e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono — che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.
In tema di separazione tra coniugi,
l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell’unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito.
Nell’accertamento relativo all’eventuale addebito della separazione personale dei coniugi, il giudice di merito può legittimamente utilizzare le risultanze delle indagini espletate dal consulente tecnico dí ufficio, nominato ad altri fini (nella specie per la determinazione delle modalità di affidamento dei figli minori), con l’audizione delle parti e dei loro figli.
Ai sensi dell’art. 144 c.c., prevedente l’obbligo per i coniugi di concordare tra di loro l’indirizzo della vita familiare, le scelte educative e gli interventi diretti a risolvere i problemi dei figli devono essere adottati d’intesa tra i coniugi. Un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ed alle richieste dell’altro coniuge, a tratti violento ed eccessivamente rigido, può tradursi, oltre che in una violazione degli obblighi del genitore nei confronti dei figli, anche nella violazione dell’obbligo, nei confronti dell’altro coniuge, di concordare l’indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per il medesimo, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall’art. 143 c.c.. Ove tale condotta si protragga e persista nel tempo, aprendo una frattura tra un coniuge e i figli ed obbligando l’altro coniuge a schierarsi a difesa di costoro, essa può divenire fonte di intollerabilità della convivenza e rappresentare, in quanto contraria ai doveri che derivano dal matrimonio sia nei confronti del coniuge che dei figli in quanto tali, causa di addebito della separazione ai sensi dell’art. 151, secondo comma, c.c.
Il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, sebbene privo, in sé, di efficacia autonoma nel determinare l’intollerabilità della convivenza stessa, può nondimeno rilevare ai fini della dichiarazione di addebito della separazione allorché costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa.
SEPARAZIONE VELOCE BOLOGNA
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separazioni Bologna
avvocatiabologna esperti
separazione e divorzio a Bologna? 3 Ti spiego come devi fare e cosa bisogna fare
3 Divorzio congiunto marito moglie BOLOGNA 3 Divorzio giudiziale
IL DIVORZIO CONGIUNTO SI DISTINGUE DAL DIVORZIO GIUDIZIALE PROPRIO PERCHE’ CON IL PRIMO EVITANDO ANNI DI CAUSE SI ARRIVA A UN ACCORDO SUBITO SENZA DOVER FARE UNA CAUSA
PER IL DIVORZIO CONGIUNTO OCCORRONO SEI MESI DALLA SEPARAZIONE CONSENSUALE O UN ANNO DALLA GIUDIZIALE E OCCORRE ALLEGARE AL RICORSO COPIA SEPARAZIONE CON OMOLOGA Divorzio congiunto marito moglie BOLOGNA
Il D.L. n. 132/2014 ha introdotto nel nostro Ordinamento l’istituto della negoziazione assistita, che consente di dare luogo presso lo Studio legale ad alcune procedure, tra le quali quelle riguardanti la separazione, la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio e lo scioglimento dell’unione civile.
Possono infatti accedere allo strumento della negoziazione assistita anche i partners dello stesso sesso uniti da una unione civile istituita con legge 20 maggio 2016, n. 76, la c.d. Legge Cirinnà.
La normativa in parola si affianca a quella sul c.d. “divorzio breve“, che ha ridotto il termine per dare luogo al divorzio in 6 mesi di separazione, nel caso di separazione consensuale, e ad 1 anno, nel caso di separazione giudiziale.
Con la procedura di negoziazione assistita, diversamente dall’iter “classico”, i coniugi o i partners che hanno concordato integralmente le condizioni di separazione o di divorzio possono sottoscrivere un accordo in studio, senza la necessità di presentarsi all’udienza avanti al Presidente del Tribunale.
3 Divorzio congiunto marito moglie BOLOGNA 3 Divorzio giudiziale
SI PROCEDE CON UN RICORSO CONGIUNTO AL TRIBUNALE E LO STESSO FISSERA’ UNA UDIENZA INNANZI AL PRESIDENTE CHE FARA’ POI SENTENZA DIVORZIO Divorzio congiunto marito moglie BOLOGNA
6Divorzio congiunto: quanto costa?
QUALCHE MIGLIAIO DI EURO SE A FARLO E’ UN AVVOCATO
TEMPI, COSTI, ANSIE IN MENO, VELOCITA’ E CHIUSURA IN FRETTA DEL DIVORZIOASSEGNO DI DIVORZIO DETERMINABILE PRIMA DEL MATRIMONIO?dovrebbe rinvenirsi nella tutela del coniuge economicamente più debole, e l’azione di nullità (relativa) sarebbe proponibile soltanto da questo (al riguardo, tra le altre, Cass. N. 8109 del 2000; n. 2492 del 2001; n. 5302/2006).
I coniugi non possono modificare il proprio status per effetto di una bilaterale manifestazione di volontà bensì possono raggiungere intese a riguardo unicamente all’interno del numerus clausus di ipotesi previste dalla legge (separazione consensuale e divorzio congiunto).
DIRITTO DI FAMIGLIA
SEPARAZIONE VELOCE BOLOGNA
Il diritto di famiglia disciplina rapporti personali e patrimoniali tramite norme imperative e norme dispositive, le quali ultime permettono all’autonomia privata di esplicarsi.Attribuzione della pensione di reversibilità Perdita o mantenimento del cognome Divorzio consensuale Divorzio giudiziale Affidamento condiviso o esclusivo dei figli Collocamento dei figli Diritto di visita dei minori Assegnazione della casa familiare e tutela Assegno di mantenimento per i figli Assegno divorzile per l’ex coniuge Assegno alimentare per l’ex coniuge Assegno in un’unica soluzione c.d. una tantum Modifica dell’assegno o delle condizioni di divorzio Attribuzione quota del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) Successione del coniuge divorziato Assegno successorio a carico dell’eredità Attribuzione della pensione di reversibilità Perdita o mantenimento del cognomeCON IL DIVORZIO CONGIUNTO SI REGOLANO:Affidamento condiviso o esclusivo dei figli Collocamento dei figli Diritto di visita dei minori Assegnazione della casa familiare e tutela Assegno di mantenimento per i figli Assegno divorzile per l’ex coniuge Assegno alimentare per l’ex coniuge Assegno in un’unica soluzione c.d. una tantum Modifica dell’assegno o delle condizioni di divorzio Divorzio congiunto marito moglie BOLOGNA Attribuzione quota del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) Successione del coniuge divorziato Assegno successorio a carico dell’eredità Attribuzione della pensione di reversibilità Perdita o mantenimento del cognomeCHIAMA NON ESITARE 051/6447838 Divorzio congiunto marito moglie BOLOGNA
separazione consensuale dei coniugi volontaria giurisdizione
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