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L’art 2043 cc, RISARCIMENTO DANNI BOLOGNA

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L’art 2043 cc, che codifica il divieto del “neminem laedere” (divieto di ledere l’altrui diritto), prevede come rimedio il risarcimento del danno.

La responsabilità contrattuale scattava a fronte dell’inadempimento di un’obbligazione; quindi tutto ciò che era in obbligazione e non era adempiuto, faceva scattare come rimedio la responsabilità contrattuale e quindi il risarcimento del danno di natura contrattuale. Tutto ciò che non era contratto era extracontrattuale ed aveva natura delittuale.