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Risarcimento incidenti stradale

RISARCIMENTO DANNI PER INCIDENTI MORTALI

L’assistenza legale in caso di gravi sinistri stradali

 

Se un tuo congiunto è rimasto vittima di un incidente mortale segui questi tre importanti consigli:

  • affidati a un avvocato esperto
  • valuta se necessiti di una consulenza cinematica, cioè di un tecnico che valuti e ricostruisca la dinamica dell’incidente
  • conserva le ricevute delle spese che sostieni, ad esempio le spese funerarie.

Gli incidenti mortali sono un evento terribile e comprendo profondamente il dolore che causano alle persone care alla vittima. In casi del genere, posso offrire assistenza legale per ottenere il risarcimento dei danni e dei danni morali per i congiunti, siano figli, coniugi o genitori del defunto. Ci tengo a precisare che, in caso di incidente fatale la cui dinamica sia chiara, se il mio cliente non ha le possibilità economiche per sostenerle, previo accordo, posso anticipare le spese funerarie. Se hai subito un incidente stradale, puoi chiamarmi al telefono e spiegarmi la tua situazione, gratuitamente. Tratto sempre personalmente i gravi danni alla persona.

MACERATA ASCOLI PICENO, PESARO, ANCONA incidente mortale risarcimento eredi, incidente mortale risarcimento parenti, incidente mortale risarcimento danni, calcolo risarcimento incidente mortale, risarcimento incidente stradale, risarcimento incidente mortale tabelle risarcimento incidente stradale mortale tempi , risarcimento danni morte congiunto tabelle milano tabella risarcimento danni fisici incidente stradale calcolo risarcimento incidente stradale calcolo risarcimento danni incidente stradale tabelle milano calcolo risarcimento danni incidente stradale 2015 calcolo risarcimento danni da incidente stradale di grave entità 10 punti invalidità risarcimento frattura tibia e perone risarcimento assicurazione invalidità temporanea totale definizione

Ho uno studio unico a Bologna in Via Solferino 30, dove ricevo previo appuntamento telefonico al numero 051/6447838. Esercito la mia attività professionale giudiziale e stragiudiziale anche fuori distretto, in altre città in tutta Italia, previo conferimento di incarico unicamente presso lo studio di Bologna.

Perché contattarmi?

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Ho una lunga esperienza in questo campo, e di seguito riporto alcune testimonianze dirette di miei clienti che esprimono la loro soddisfazione per il mio lavoro.

Testimonianze

  1. “Il mio papà è stato vittima di un brutto incidente stradale, ci siamo rivolti all’avvocato Sergio Armaroli e in tempi ragionevoli ci ha fatto avere il risarcimento, tenendoci sempre informati sull’andamento della pratica”
  2. Rosa: “L’avvocato Sergio Armaroli mi ha assistito per un gravissimo incidente stradale a seguito del quale ho riportato diverse fratture. Mi hanno meravigliato la sua gentilezza e la sua professionalità, che hanno portato al risarcimento integrale del danno da parte dell’assicurazione in tempi brevi”.
  3. “Salve, mi chiamo Annamaria e mi sono rivolta all’avvocato Armaroli in seguito a un incidente sulla strada. Ero stata investita. Vorrei segnalare che l’avvocato ha risolto il mio caso in maniera eccellente e ne consiglio l’assistenza a chiunque abbia un problema legale, di qualsiasi causa si tratti!”.
  4. “Ero stata investita come pedone e avevo riportato gravi lesioni con un punteggio del 24% del danno biologico. L’avvocato Sergio Armaroli con cortesia e professionalità mi ha seguito nel lungo percorso risarcitorio riuscendo a farmi pagare il danno”.

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ottieni danno al pedone
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INCIDENTE STRADALE MORTALE DOLO EVENTUALE QUANDO?

ARTICOLO 43

Elemento psicologico del reato

Il delitto:

è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;

è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

COSA E’ IL DOLO EVENTUALE?

Il dolo eventuale, si caratterizza per il fatto che l’evento illecito non costituisce l’obiettivo che persegue l’autore dell’azione o dell’omissione e, tuttavia, lo stesso viene preveduto come conseguenza possibile della condotta posta in essere.

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PRECISA LA SUPREMA CORTE “Si versa nella c.d. colpa cosciente, qualora l’agente, nel porre in essere la condotta nonostante la

rappresentazione dell’evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo nè

accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza,

di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori. Correttamente si è osservato

che nel caso di specie non si rinviene nel comportamento dell’imputato alcun elemento dal quale

dedurre che, in qualche modo, contava di poter evitare l’evento, perchè ha invece continuato a

marciare ad elevatissima velocità per circa dieci minuti senza porre in essere – e questo è il dato più

significativo – alcuna manovra che, per quanto spericolata, possa far pensare alla sua intenzione di

evitare l’urto con altri veicoli, contando sulla sua abilità.

L’ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali l’unica misura

idonea a contenere la pericolosità dell’indagato sia la custodia cautelare in carcere, facendo

riferimento alla complessiva condotta posta in essere dall’indagato, al disprezzo mostrato per la

vita altrui, ai trascorsi giudiziari e alla inaffidabilità della sua persona.

La difesa ha sostenuto, nella discussione davanti a questa Corte, che non risulta chiaro il fine per il quale l’indagato ha agito nel modo che gli è stato addebitato;

il rilievo ha un suo fondamento e in proposito è auspicabile che dal prosieguo dell’istruttoria

possano emergere ulteriori elementi che diano una compiuta spiegazione alle ragioni intime del

suo agire; ma la attuale mancata conoscenza di queste ragioni – in presenza dei dati sopra indicati –

non può essere valutata come un elemento che riduca la possibilità che B.I. possa porre in essere

ulteriori analoghe condotte criminose.

Con ordinanza in data 23.9.2011 il Tribunale del riesame di Torino, qualificato il fatto commesso da

B.I. come omicidio volontario, confermava l’ordinanza cautelare, con la quale era stata disposta la

custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Alessandria in data 17.8.2011 nei confronti del

predetto. Il fatto veniva ricostruito nel modo seguente dal Tribunale del riesame. B. I., alla guida di

un’autovettura Audi Q7 (veicolo rientrante nella categoria S.U.V.), era entrato in autostrada dal

casello (OMISSIS) intorno alle ore 4,55; aveva percorso l’autostrada (OMISSIS) contromano per

circa diciassette chilometri, viaggiando nella corsia d’emergenza o in quella centrale e obbligando

le auto, che regolarmente procedevano nel senso opposto, a cambiare direzione per evitare l’urto

con il suddetto S.U.V.; aveva continuato nella sua marcia, nonostante guidatori di altri veicoli gli

avessero fatto ripetute segnalazioni acustiche e luminose; quindici utenti della strada avevano

segnalato alla Polizia della Strada la presenza di un S.U.V. di colore nero che procedeva

contromano sulla (OMISSIS);

all’altezza di (OMISSIS), mentre procedeva ad una velocità di avanzamento pari a 255 Km/h,

urtava frontalmente un’autovettura Opel Astra nella quale viaggiavano cinque ragazzi di

nazionalità francese, tre dei quali decedevano nell’immediatezza dell’urto e un quarto appena

giunto in ospedale; poco prima il S.U.V. aveva urtato sulla fiancata sinistra un’auto Peugeot

condotta da G.M., il quale a causa dell’urto riportava lesioni guaribili in giorni trenta.

Al B. veniva riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,58 g/l, ma lo stesso veniva descritto dagli

agenti intervenuti sul posto del tutto padrone di sè. In sede di interrogatorio aveva dichiarato di

non avere visto nessuno che lampeggiava o suonava, di non essersi accorto di viaggiare

contromano e di non sapersi spiegare l’accaduto. “

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Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 28 ottobre – 18 dicembre 2014, n. 52530
Presidente Siotto – Relatore Locatelli

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 14.6.2012 la Corte di assise di La Spezia dichiarava A.M. colpevole dei reati previsti da: 1) artt. 423 e 425 comma 1 n. 2) cod.pen. perché, mediante liquido infiammabile tipo benzina, dava alle fiamme la camera da letto dell’appartamento occupato dall’imputato unitamente alla convivente, posto al secondo piano di uno stabile ad uso abitativo, quindi apriva le manopole dell’impianto a gas della cucina allontanandosi dall’edificio; le fiamme, dopo essersi propagate a tutto il secondo piano, si estendevano al monolocale sito al terzo piano abitato da C.M. , da G.A. e dalla nipote Ge.Re. di anni cinque, le quali cercavano di sottrarsi alle fiamme rifugiandosi nel locale doccia del bagno dove ugualmente decedevano a causa della inalazione dei fumi e dei gas tossici prodotti dalla combustione, mentre C. si lanciava dal balcone riportando le lesioni gravi descritte al capo successivo. Con l’aggravante di aver dato fuoco ad un edificio abitato; 2) reato previsto dagli artt. 81 e 575 cod.pen. perché, mediante la condotta precedentemente descritta, incendiando in piena notte una unità abitativa di modeste dimensioni connotata dalla presenza di molteplici strutture in legno, dolosamente cagionava la morte di G.A. e della minore Ge.Re. ; 3) reato previsto dagli artt. 582, 583 n. 1 e 2 cod.pen. perché cagionava a C.M. , costretto a lanciarsi dal balcone del terzo piano per sfuggire alle fiamme, lesioni gravi prodotte dalla precipitazione al suolo, con malattia durata almeno 162 giorni, con indebolimento permanente della deambulazione e deficit motori permanenti. Fatti commessi in (omissis) , con la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale. Per l’effetto, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni 30 di reclusione.
Con sentenza del 13.12.2013 la Corte di assise di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza della Corte di assise di La Spezia, confermava la pena base di anni 21 di reclusione applicata dal giudice di primo grado, riduceva ad anni 7 di reclusione l’aumento della continuazione per i restanti reati, rideterminando in anni 28 di reclusione la pena complessivamente inflitta.
Il fatto era il seguente: alle ore 03.00 circa della notte del (omissis) si verificava l’incendio di una palazzina sita in (…). I Vigili del fuoco ed i Carabinieri intervenuti accertavano che l’incendio aveva avuto origine nell’appartamento ubicato al secondo piano abitato da A.M. e R.L. ed aveva provocato la morte di G.A. e Ge.Re. che abitavano al piano superiore, e gravissime lesioni a C.M. , costretto a gettarsi dalla finestra del terzo piano per sfuggire alle fiamme. La cucina dell’appartamento abitato dalla coppia A. e R. presentava tutti i rubinetti del gas aperti. Alle ore 4.50 A.M. telefonava al 113 qualificandosi con le proprie generalità ed affermando di “avere fatto un po’ di casino a (…), di aver dato fuoco ad un letto” dopo avere “bisticciato con la ragazza”.
Raggiunto da una pattuglia della polizia, consegnava un accendino riferendo agli agenti di averlo usato per dare fuoco al materasso e di aver aperto i rubinetti del gas. Secondo gli accertamenti compiuti dai Vigili del Fuoco, dai Ris dei Carabinieri e mediante perizia disposta nel corso del giudizio di primo grado, sul letto costituente il focolaio dell’incendio erano presenti tracce di alcool ovvero di benzina.
Interrogato dal pubblico ministero A. si avvaleva della facoltà di non rispondere.
Avverso la sentenza di appello il difensori dell’imputato ricorrono per i seguenti motivi: 1) violazione di legge e mancanza di motivazione circa la ritenuta sussistenza della capacità di intendere e di volere dell’imputato, sussistendo un vizio totale o parziale di mente; la Corte di appello ha esaminato soltanto il profilo della capacità dell’imputato di intendere il valore delle proprie azioni ma ha omesso l’esame della capacità di controllare i propri impulsi, non potendosi escludere che il gesto incriminato costituisse l’espressione morbosa del disturbo di personalità dell’imputato, manifestazione di vera e propria infermità; 2) inosservanza di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità nella parte in cui la Corte di assise di appello ha ritenuto utilizzabili le spontanee dichiarazioni rese dall’imputato agli agenti di polizia, in cui riferiva di avere aperto i rubinetti del gas, nonché le dichiarazioni rese dall’imputato al perito prof. Gu. attesa l’espressa perimetrazione contenuta nell’art.228 comma 3 cod.proc.pen.; 3) erronea applicazione della legge penale, mancanza ed illogicità della motivazione che ha qualificato il reato commesso dall’imputato quale omicidio volontario con dolo eventuale anziché ai sensi dell’art. 586 cod.pen. quale morte o lesione come conseguenza non voluta di altro reato, disattendendo la perizia psichiatrica nella parte in cui i periti Ar. e V. affermano che A. non contemplava l’ipotesi di cagionare danni alle persone; 4) violazione di legge e carenza di motivazione nella parte in cui la Corte di assise di appello ha ritenuto applicabile la disposizione prevista dall’art. 81 ult. comma cod.pen. anche nell’ipotesi in cui la recidiva reiterata sia stata neutralizzata dalla concessione di attenuanti generiche equivalenti, ed ha ritenuto operante l’art.99 comma 5 cod.pen. comportante l’applicazione obbligatoria della recidiva.
Con memoria depositata il 10.10.2014 ribadisce i motivi di ricorso con cui si censura la ritenuta sussistenza del dolo eventuale richiamando i principi affermati dalla pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni Unite del 24.4.2014 depositata il 18.9.2014.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.
1. I giudici di merito hanno compiuto una disamina particolarmente completa ed approfondita della imputabilità del ricorrente, sia sotto il profilo della capacità di corretta percezione della realtà che sotto il profilo della capacità di autodeterminarsi ai sensi dell’art. 85 comma 2 cod.pen.. Rilevato che, sulla base di una perizia psichiatrica effettuata dal Dott. B. in un precedente processo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso il (…), A. era stato riconosciuto non imputabile per vizio totale di mente, veniva disposta una prima perizia psichiatrica nella forma dell’incidente probatorio ed il perito d’ufficio prof. Gu. concludeva che l’imputato era, all’epoca dei fatti oggetto del presente giudizio, capace di intendere e di volere: in particolare il perito affermava che A. era affetto da disturbo antisociale di personalità ma non da disturbo borderline di personalità come ritenuto dal dottor B. , escludeva che l’imputato fosse affetto da disturbo esplosivo intermittente, escludeva lo stato di intossicazione cronica da uso di alcool e stupefacenti, la cui assunzione all’epoca dei fatti era in fase di parziale remissione, e concludeva che il disturbo antisociale di personalità non aveva interferito nelle prestazioni cognitive rimaste integre e non aveva impedito la libertà di autodeterminazione, sia nel senso di volere che in quello di convenientemente inibirsi. Nel corso del dibattimento di primo grado veniva disposta una nuova perizia collegiale affidati ai professori Ar. e V. , i quali affermavano che il Dott. B. aveva commesso un evidente errore diagnostico proponendo tre diverse diagnosi che si escludevano a vicenda; concludevano che l’imputato era affetto da un disturbo sociale di personalità ma che appariva in grado di percepire il disvalore del suo comportamento e di scegliere tra condotte alternative. Le conformi conclusioni dei periti di ufficio erano condivise dai giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte di assise di appello rigettava la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per effettuare una ulteriore perizia psichiatrica, ritenendo la completezza degli accertamenti effettuati in contraddittorio con il consulente tecnico della difesa, i quali avevano accertato la sussistenza della capacità di intendere e di volere dell’imputato pur in presenza di un disturbo di personalità non idoneo in concreto a escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere. Inoltre la Corte di assise di appello riteneva che il tenore delle telefonate effettuate dall’imputato al 113, le dichiarazioni rese agli agenti di polizia, nonché le dichiarazioni rese al perito prof. G. , utilizzabili ai fini della valutazione della imputabilità, denotassero la lucidità e la capacità di intendere e di volere dell’imputato, che dapprima aveva progettato la fuga in Sardegna e poi aveva deciso di costituirsi a seguito della telefonata della fidanzata che lo aveva apertamente accusato di essere l’autore dell’incendio.
La motivazione non è affatto mancante ed è giuridicamente corretta, facendo applicazione del principio secondo cui anche i “disturbi della personalità” possono rilevare ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, purché siano di gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa; nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve invece essere dato alle anomalie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi o passionali. (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317).
2. La Corte di assise di appello ha correttamente ritenuto l’utilizzabilità delle dichiarazioni dell’imputato riferite de relato dagli agenti di polizia, intervenuti a seguito della chiamata al numero di soccorso pubblico 113 effettuata dallo stesso imputato.
L’art. 62 cod.proc.pen. circoscrive l’operatività del divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall’imputato a quelle “comunque rese nel corso del procedimento”, vale a dire alle dichiarazioni assunte da soggetto qualificato, quale l’appartenente alla polizia giudiziaria, nel compimento di uno specifico atto del procedimento o comunque per ragioni connesse al procedimento. Il divieto invece non opera laddove, come nel caso in esame, si tratti di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria al di fuori di un contesto procedimentale e prima dell’inizio delle indagini, dichiarazioni che, assumendo la valenza di un fatto storico percepito e riferito dal teste, possono essere liberamente valutate dal giudice. (Sez. 2, n. 17437 del 13/03/2009, Leone, Rv. 244347; Sez. 6, n. 1764 del 09/10/2012 – dep. 15/01/2013, Naso e altro, Rv. 254180).
Peraltro il fatto che l’imputato, dopo aver appiccato l’incendio, avesse aperto tutti i fornelli a gas della cucina, costituisce dato probatorio che il giudice di merito ha desunto anche aliunde, attraverso una valutazione logica dell’atto di accertamento dei Vigili del Fuoco, che riferivano di avere rinvenuto aperti al massimo tutti i rubinetti del gas della cucina, unitamente alla dichiarazione della convivente R. che escludeva di avere lasciato aperto il gas della cucina prima di uscire di casa (pag. 15 sentenza impugnata).
La Corte di assise di appello si è espressamente attenuta alla regola sancita dall’art. 228 comma 3 cod.proc.pen. utilizzando le dichiarazioni rese dall’imputato ai periti ai soli fini dell’accertamento della capacità di intendere e di volere, oggetto delle perizie disposte.
3. I giudici di merito non hanno pretermesso le valutazioni dei periti Ar. e V. circa il valore meramente simbolico della distruzione del letto coniugale da parte del reo, che a loro avviso non mirava con tale gesto a provocare “conseguenze peggiori”, ma hanno correttamente osservato che: i periti avevano esorbitato dall’ambito del quesito posto relativo alla capacità di intendere e di volere dell’imputato, essendo riservato alla competenza esclusiva del giudice l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato; la spiegazioni psicoanalitiche circa la valenza simbolica o inconscia del gesto di incendiare il letto matrimoniale non esime il giudice dalla valutazione dell’accettazione volontaristica da parte dell’imputato del rischio di causazione degli eventi letali che si sono verificati (pag. 67 sentenza di primo grado).
La Corte di assise di appello, al pari della Corte di assise, ha rigettato la richiesta di riqualificare il fatto quale delitto previsto dall’art. 586 cod.pen., confermando la sussistenza della fattispecie di omicidio volontario commesso con dolo eventuale, considerato che: l’imputato si prefiggeva un fine letale e mirava ad ottenere il massimo effetto distruttivo come desumibile dalla testimonianza dei Vigili del Fuoco secondo cui solo la rottura dei vetri delle finestre dell’appartamento provocata dal calore sprigionato dall’incendio aveva di fatto impedito che, a causa della saturazione dell’ambiente da parte del gas fuoriuscito dai rubinetti intenzionalmente aperti dall’imputato, si verificasse una vera e propria esplosione” (pag.68 sentenza di primo grado); l’imputato era ben consapevole che l’edificio era abitato da terze persone che non vi era motivo di ritenere assenti vista l’ora notturna, che rendeva ancora più insidiosa la condotta per il rischio evidente di sorprendere nel sonno le potenziali vittime(pag.l6 sentenza di appello).
Le osservazioni dei giudici di merito che hanno attribuito valore sintomatico della sussistenza della volontà omicida nella forma del dolo indiretto all’intento dell’imputato (realizzato) di provocare un incendio dell’appartamento e all’intento (non riuscito) di provocare una vera e propria esplosione mediante saturazione dell’ambiente con il gas, sono conformi alla giurisprudenza di legittimità in tema di elemento soggettivo del reato, secondo cui ricorre il dolo eventuale quando si accerti che l’agente, pur non mirando direttamente alla causazione di un determinato evento si è rappresentato la concreta possibilità che esso accada come conseguenza del proprio comportamento, ed ha agito accettando il rischio di verificazione dell’evento, e quindi con volizione sia pure indiretta o eventuale di esso; si versa invece nella colpa con previsione quando l’agente prevede in concreto che la sua condotta possa cagionare l’evento ma agisce con il sicuro convincimento di poterlo evitare. (Sez. 4, n. 24612 del 10/04/2014, Izzo, Rv. 259239; Sez. 1, n. 30472 del 11/07/2011, Braidic, Rv. 251484; Sez. 4, n. 28231 del 24/06/2009, P.G. in proc. Montalbano, Rv. 244693).
4. Il quarto motivo è infondato. Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il delitto di omicidio volontario per cui è intervenuta condanna rientra nell’elenco dei reati previsti dall’art. 407 comma 2 lett. a) cod.proc.pen. per i quali l’applicazione della recidiva è obbligatoria a norma dell’art.99 comma 5 cod.pen..
Il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva reiterata, effettuato dal giudice di merito in termini di equivalenza, è ontologicamente diverso e non equiparabile alla esclusione in concreto della rilevanza della recidiva, non consentita nel caso in esame in ragione del tipo di reato al quale la recidiva afferisce, che obbliga alla applicazione di essa quantomeno nei termini minimali di un giudizio di equivalenza con eventuali circostanze attenuanti concorrenti (conforme Sez. 1, n. 17313 del 15/04/2008, P.G. in proc. Giglio e altro, Rv. 239620).
A norma dell’art. 616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore dello stato delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili S.A. e G. che si liquidano in complessivi Euro quattromila oltre accessori come per legge.

Cass. Pen., Sez. I, ud. 30 maggio 2012 (dep. 14 giugno 2012), n. 23588

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo – Presidente –

Dott. SIOTTO Maria Cristina – Consigliere –

Dott. ZAMPETTI Umberto – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASSANO Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da: 

1) B.I. N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 1932/2011 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del 23/09/2011; 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO; 

sentite le conclusioni del PG Dott. Carmine Stabile che ha chiesto il rigetto del ricorso; 

Udito il difensore Avv. Mario Boccassi del Foro di Alessandria che ha chiesto

l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 23.9.2011 il Tribunale del riesame di Torino, qualificato il fatto commesso da

B.I. come omicidio volontario, confermava l’ordinanza cautelare, con la quale era stata disposta la

custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Alessandria in data 17.8.2011 nei confronti del predetto. Il fatto veniva ricostruito nel modo seguente dal Tribunale del riesame. B. I., alla guida di

un’autovettura Audi Q7 (veicolo rientrante nella categoria S.U.V.), era entrato in autostrada dal

casello (OMISSIS) intorno alle ore 4,55; aveva percorso l’autostrada (OMISSIS) contromano per

circa diciassette chilometri, viaggiando nella corsia d’emergenza o in quella centrale e obbligando

le auto, che regolarmente procedevano nel senso opposto, a cambiare direzione per evitare l’urto

con il suddetto S.U.V.; aveva continuato nella sua marcia, nonostante guidatori di altri veicoli gli

avessero fatto ripetute segnalazioni acustiche e luminose; quindici utenti della strada avevano

segnalato alla Polizia della Strada la presenza di un S.U.V. di colore nero che procedeva

contromano sulla (OMISSIS);

all’altezza di (OMISSIS), mentre procedeva ad una velocità di avanzamento pari a 255 Km/h,

urtava frontalmente un’autovettura Opel Astra nella quale viaggiavano cinque ragazzi di

nazionalità francese, tre dei quali decedevano nell’immediatezza dell’urto e un quarto appena

giunto in ospedale; poco prima il S.U.V. aveva urtato sulla fiancata sinistra un’auto Peugeot

condotta da G.M., il quale a causa dell’urto riportava lesioni guaribili in giorni trenta.

Al B. veniva riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,58 g/l, ma lo stesso veniva descritto dagli

agenti intervenuti sul posto del tutto padrone di sè. In sede di interrogatorio aveva dichiarato di

non avere visto nessuno che lampeggiava o suonava, di non essersi accorto di viaggiare

contromano e di non sapersi spiegare l’accaduto.

Secondo il Tribunale del riesame, il B. aveva accettato non solo il pericolo concretamente

determinato dalla sua condotta, ma anche il rischio dell’evento omicidiario. In effetti, pur

essendosi rappresentato la concreta possibilità – prossima alla certezza – del verificarsi del suddetto

evento, non aveva desistito dall’azione nè posto in essere alcuna condotta finalizzata al mancato

avveramento dell’evento stesso.

Confermava l’ordinanza cautelare impugnata, ritenendo sussistente il pericolo di recidivanza

specifica, tenuto conto delle modalità dell’azione; dell’incuranza mostrata per la vita altrui;

dell’assenza di scrupoli nel persistere nella sua condotta; ed anche della personalità dell’indagato,

quale emergeva da procedimenti penali pendenti per minacce e danneggiamento e dal

comportamento tenuto quella sera nel locale dove era stato, insieme a una ragazza, prima di porsi

alla guida della sua autovettura.

Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’indagato, chiedendone

l’annullamento per erronea applicazione della legge penale.

La difesa ha sostenuto, innanzi tutto, che non vi fossero gli elementi per ritenere che l’imputato

avesse accettato consapevolmente la certezza o l’elevata probabilità di provocare un evento

omicidiario.

Anche nei casi di “sfida” alla guida di un’auto, passando per esempio con il semaforo rosso, la

giurisprudenza non aveva ritenuto il dolo eventuale, poiché il soggetto ritiene di potere dominare

il rischio in base alla propria esperienza.

Doveva essere ridimensionato il giudizio dei verbalizzanti, che avevano descritto l’indagato

padrone di sé, perché era stato accertato uno stato di ebbrezza, che certamente aveva influito sulle

sue capacità percettive, ed inoltre gli stessi verbalizzanti avevano precisato che aveva l’alito

fortemente vinoso, gli occhi lucidi e l’espressione vocale impastata.

L’ordinanza impugnata doveva essere annullata, oltre che per il richiamo a dichiarazioni

dell’indagato inutilizzabili, perché rese senza la presenza del difensore, anche per carenza di

motivazione e illogicità con riferimento alla sussistenza dell’esigenza cautelare della custodia in

carcere.

Del tutto insussistente doveva essere ritenuto il pericolo di una recidiva specifica, poiché al B. era

stata definitivamente ritirata la patente e lo stesso non aveva la minima intenzione di condurre

nuovamente veicoli.

La persistenza della sua condotta, nonostante i segnali luminosi e sonori di altri automobilisti,

attestava la mancanza di lucidità del ricorrente, anche ammesso che avesse percepito detti segnali.

Il precedente di guida in stato di ebbrezza risaliva a cinque anni prima e nulla poteva trarsi dai

procedimenti pendenti, per banali litigi, poichè non vi era stata ancora alcuna pronuncia

giudiziaria.

Infine, non si era considerata la sostanziale incensuratezza del B., la sua stabile attività lavorativa e

la sua regolare situazione familiare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale del riesame ha ricostruito il fatto sulla base di elementi di prova che, nella sostanza,

non sono contestati dal ricorrente.

Non è contestato, infatti, che l’imputato ha guidato per circa diciassette chilometri in autostrada

contromano; che ha percorso il suddetto tratto di strada a forte velocità, viaggiando in parte nella

corsia di emergenza e in parte in quella centrale; che ha continuato a marciare contromano a forte

velocità, senza compiere manovre per evitare gli autoveicoli che provenivano regolarmente dal

senso opposto, anche dopo le ripetute segnalazioni luminose e sonore dei conducenti dei predetti

autoveicoli; che, dopo aver urtato la fiancata dell’auto condotta da G.M., è piombato sull’auto a

bordo della quale viaggiavano i cinque giovani francesi alla elevatissima velocità di 255 Km/h; che

non ha effettuato alcuna manovra per evitare l’urto. Per ricostruire il fatto, nei suoi termini

essenziali, non sono state utilizzate le dichiarazioni che B.I. ha reso senza la presenza del suo

difensore; nella ordinanza si è anzi precisato che il predetto, nell’interrogatorio di garanzia, non ha

dato alcuna spiegazione al suo comportamento.

Il Tribunale del riesame ha dedotto che l’indagato ha consapevolmente posto in essere la suddetta

condotta, prendendo in considerazione gli elementi di fatto accertati e traendo dagli stessi

conseguenze logiche che appaiono del tutto plausibili e rispondenti a comuni massime

d’esperienza.

Ha escluso che fosse in uno stato di ebbrezza tale da impedirgli di capire cosa stesse facendo e cosa

succedesse intorno a lui, prendendo in considerazione il tasso alcolimetrico riscontratogli nel

sangue, il comportamento tenuto prima di mettersi alla guida dell’auto, la sua condotta di guida e

lo stato psichico subito dopo aver cagionato il terribile urto, siccome rilevato dagli agenti della

Polizia Stradale immediatamente intervenuti.

Ha altresì escluso che non si fosse reso conto di viaggiare contromano, in considerazione del fatto

che aveva ricevuto da più automobilisti ripetute e insistite segnalazioni acustiche e luminose e,

nonostante queste, non solo aveva continuato a procedere a fortissima velocità, ma aveva

obbligato gli automobilisti che gli venivano incontro ad effettuare improvvise deviazioni per

evitare l’urto frontale, in quanto lui manteneva la sua direzione di marcia e non effettuava alcuna

manovra di emergenza, anzi, a quel che risulta dai dati riportati nell’ordinanza, non contraddetti

dal ricorrente, aumentava vieppiù la velocità del suo possente automezzo.

L’indagato non ha dato alcuna spiegazione del suo comportamento e il Tribunale del riesame,

uniformandosi al principio più volte ribadito da questa Corte – secondo il quale la prova della

volontà omicida è normalmente e prevalentemente affidata ad elementi di natura obiettiva,

desumibili dalle modalità dell’azione (V. Sez. 1 sent. n. 2509 del 28.4.1989, Rv. 183429) – ha ritenuto

che in base agli elementi di fatto finora accertati B.I. ha agito non solo rappresentandosi che con il

suo comportamento – continuare a viaggiare in autostrada contromano di notte ad elevatissima

velocità – avrebbe potuto cagionare la morte degli occupanti di uno o più veicoli, ma ha anche

accettato il rischio di cagionare il suddetto evento, non compiendo alcuna manovra per evitare

l’urto con altri veicoli ed aumentando sempre più la sua velocità per raggiungere il fine che si era

prefissato, allo stato identificabile, in mancanza di un qualsiasi chiarimento da parte dell’indagato,

in quello di raggiungere al più presto il casello dal quale intendeva uscire dall’autostrada. Il

Tribunale del riesame correttamente ha inquadrato l’elemento psichico nel dolo eventuale che,

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sussiste quando l’agente, ponendo in essere

una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori

conseguenze della propria condotta, e ciò nonostante agisca, accettando il rischio di cagionarle (V.

Sez. U sent. n. 3571 del 14.2.1996, Rv. 204167; Sez. 6 sent n. 1367 del 26.10.2006, Rv. 235789).

Nella giurisprudenza di questa Corte si è messo anche in evidenza che il dolo eventuale è

caratterizzato dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l’evento delittuoso, ma si

rappresenta anche la semplice possibilità che esso si verifichi e ne accetta il rischio; quando invece

l’ulteriore accadimento si presenta all’agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo,

si sia limitato ad accettare il rischio dell’evento, bensì che, accettando l’evento, lo abbia voluto,

sicchè in tale ipotesi l’elemento psicologico si configura nella forma del dolo diretto e non in quella

di dolo eventuale (V. sentenza già citata delle Sezioni Unite e Sez. 1 sent. n. 13544 del 20.11.1998,

Rv. 212058). Il Tribunale del riesame ha escluso, con motivazione immune da pecche logico

giuridiche, che l’atteggiamento psicologico dell’imputato possa essere inquadrato nella colpa

cosciente.

Si versa nella c.d. colpa cosciente, qualora l’agente, nel porre in essere la condotta nonostante la

rappresentazione dell’evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo nè

accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza,

di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori. Correttamente si è osservato

che nel caso di specie non si rinviene nel comportamento dell’imputato alcun elemento dal quale

dedurre che, in qualche modo, contava di poter evitare l’evento, perchè ha invece continuato a

marciare ad elevatissima velocità per circa dieci minuti senza porre in essere – e questo è il dato più

significativo – alcuna manovra che, per quanto spericolata, possa far pensare alla sua intenzione di

evitare l’urto con altri veicoli, contando sulla sua abilità.

L’ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali l’unica misura

idonea a contenere la pericolosità dell’indagato sia la custodia cautelare in carcere, facendo

riferimento alla complessiva condotta posta in essere dall’indagato, al disprezzo mostrato per la

vita altrui, ai trascorsi giudiziari e alla inaffidabilità della sua persona.

La difesa ha sostenuto, nella discussione davanti a questa Corte, che non risulta chiaro il fine per il

quale l’indagato ha agito nel modo che gli è stato addebitato;

il rilievo ha un suo fondamento e in proposito è auspicabile che dal prosieguo dell’istruttoria

possano emergere ulteriori elementi che diano una compiuta spiegazione alle ragioni intime del

suo agire; ma la attuale mancata conoscenza di queste ragioni – in presenza dei dati sopra indicati –

non può essere valutata come un elemento che riduca la possibilità che B.I. possa porre in essere

ulteriori analoghe condotte criminose.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore

dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012

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