ERRORE MEDICO ERRORI MEDICI RISARCIMENTO AVVOCATO MALASANITA’ BOLOGNA
ERRORE MEDICO ERRORI MEDICI
AUN TERRIBILE CASO DI MALASANITA’
VITTIMA di caso di malasanità? Se anche tu hai subito un danno, non aspettare oltre, chiedi giustizia e contattaci.
Malasanità: Ecco come richiedere il risarcimento dei danni
bSe hai subito uno di questi errori medici hai diritto ad un rimborso:
- diagnosi sbagliata;
- diagnosi ritardata;
- omissione sugli esami da eseguire;
- intervento chirurgico errato;
- cattiva gestione delle cure successive ad un intervento;
- dimissioni di pazienti non ancora in salute.
cRisarcimento danni da malasanità?
MEGLIO AFFIDARSI A UN AVVOCATO ESPERTO DELLA
RESPONSABILITÀ MEDICO – SANITARIA
RISARCIMENTO DANNI
DA COLPA MEDICA, MALASANITÀ, SINISTRI
Sono esperto in responsabilità professionale medica e delle strutture sanitarie pubbliche e private.
dHai subito un danno da responsabilità medica?
Lo sapevi che una diagnosi sbagliata o tardiva può essere causa di conseguenze gravissime ed in alcuni casi anche di morte?
Se sei vittima vittima di un errore medico raccontaci la tua storia e ti aiuteremo a difendere i tuoi diritti!
MEGLIO AFFIDARSI A UN AVVOCATO ESPERTO DELLA
RESPONSABILITÀ MEDICO – SANITARIA
Sono esperto in responsabilità professionale medica e delle strutture sanitarie pubbliche e private.
Hai subito un danno da responsabilità medica?
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Se sei vittima vittima di un errore medico raccontaci la tua storia e ti aiuteremo a difendere i tuoi diritti!
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PRIMA COSA DA FARE :CHIAMAMI O INVIA UNA MAIL , PARLIAMONE
in cui descrivere brevemente l’episodio di cui è vittima.
051 6447838
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INCONTRO E DOCUMENTAZIONE
Sarà importante in questa prima fase poter visionare cartelle cliniche, eventuali perizie di parte redatte da un medico di fiducia ed ottenere tutte le informazioni che possano fornire un quadro completo della situazione.
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PARERE LEGALE E CONSULENZA MEDICO LEGALE
dopo aver valutato la documentazione in possesso del cliente, i nostri professionisti forniranno un primo parere legale gratuito circa la fondatezza delle rivendicazioni in materia di responsabilità medica.
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RISARCIMENTO
PRONTA ATTIVITA’ DELL’AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA
al fine di ottenere il risarcimento del danno subito.
- fare causa ad un medico
- cosa fare in caso di errore medico
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COME DEVI FARE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DA ERRORE MEDICO ?
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Chi sospetta di essere stato vittima di errore medico deve:
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richiedere copia della cartella clinica;
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sottoporre tutta la documentazione ad un medico legale che valuterà se sussiste un errore e l’entità dei danni;
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in caso di parere positivo del medico legale inviare una richiesta di risarcimento:
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al medico che ti ha operato o che ha prescritto e curato la terapia
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alla struttura sanitaria anche se privata dove la terapia è stata eseguita
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all’Azienda Sanitaria Locale competente (in caso di cure presso una struttura pubblica)o la casa di Cura Privata ;
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richiedere i danni e contattare la Compagnia Assicuratrice incaricata della gestione del sinistro per valutare di trovare un accordo ricordando che prima della causa è obbligatoria la mediazione ;
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in caso di esito negativo prima di rivolgersi al giudice è necessario, tramite un avvocato, tentare una conciliazione.
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Chi ha subito un danno puo ‘chiedere all’autorita’ giudiziaria , cioè da un Giudice, se ha subito le conseguenze di un errore medico nella diagnosi o nella terapia e se ha diritto ad un risarcimento del danno.
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Considerato che il peggioramento delle condizioni di salute può essere dovuto non soltanto ad una azione non appropriata o ad una omissione del medico, ma anche alla generale condizione fisica del paziente stesso, la prova spesso non è così lampante.
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Non è pertanto facile provare dinanzi al Giudice che il danno è stato provocato dal trattamento medico.
L’errore medico o malpractice medica implica un danno e quindi un risarcimento sia per l’invalidità riportata dal paziente sia per il danno patrimoniale che ne può conseguire; inoltre la legge prevede un maxi risarcimento per i famigliari della persona morta in seguito ad errore medico e malasanità. Importanti inoltre sono i risarcimenti da responsabilità medica per danni cerebrali al neonato durante il parto e durante il travaglio. tutelare infine i diritti del malato per una mancanza di consenso informato sui rischi della terapia.
Secondo gli articoli 2935 e 2946 del cod. civile la responsabilità professionale del medico e’ da considerarsi nell’ ambito contrattuale quindi la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e si compie nel termine di dieci anni.
Anche in caso di danno rimasto occulto, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento dell’esteriorizzazione di esso.
PER GLI ERRORI DI MALASANITÀ E PER IL RISARCIMENTO DANNI DA ERRORE MEDICO DEVO RIVOLGERMI AD UN AVVOCATO?
Si, meglio se esperto di malasanità, con l’aiuto di un avvocato si deve rediggere e far pervenire un atto di citazione nei confronti del medico o nei confronti della struttura Sanitaria di cui il medico fa parte, onde ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti a seguito dell’intervento medico.
Non vi è dubbio che l’intervento normativo, se sottoposto a critica serrata, mostrerebbe molti aspetti critici. Si è in effetti in presenza, per quel che qui interessa, di una disciplina in più punti laconica, incompleta; che non corrisponde appieno alle istanze maturate nell’ambito del lungo dibattito dottrinale e della vivace, tormentata giurisprudenza in tema di responsabilità medica. E’ mancata l’occasione per una disciplina compiuta della relazione terapeutica e delle sue patologie. Tuttavia, piuttosto che attardarsi nelle censure, conviene tentare, costruttivamente, di cogliere e valorizzare il senso delle innovazioni.
Orbene, già ad una prima lettura risulta chiaro che due sono i tratti di nuova emersione. Da un lato la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, per la prima volta normativamente introdotta nell’ambito della disciplina penale dell’imputazione soggettiva.
Dall’altro, la valorizzazione delle linee guida e delle virtuose pratiche terapeutiche, purchè corroborate dal sapere scientifico.
Si tratta di novità di non poco conto. La colpa penale, sia pure in un contesto limitato, assume ora una duplice configurazione. E d’altra parte viene abbozzato, in ambito applicativo, un indirizzo sia per il terapeuta che per il giudice, nel segno della documentata aderenza al più accreditato sapere scientifico e tecnologico.
Come si è accennato, tali nuovi tratti della disciplina legale non nascono dal nulla. Al contrario, essi germinano sul terreno di controverse letture della colpa professionale, maturate sia in ambito teorico che giurisprudenziale. Non meno importante, poi, è la temperie di politica del diritto che sta sullo sfondo: le istanze difensive della professione, le attese delle vittime, i problemi afferenti all’allocazione dei costi, il contemperamento tra esigenze terapeutiche e limitatezza dei bilanci pubblici.
Ne discende che, pur volendo porre le cose nel modo più semplice e breve, rifuggendo da inutili complicazioni, il senso della nuova disciplina sfuggirebbe se essa non fosse collocata in una prospettiva storica, particolarmente per ciò che attiene allo sviluppo della giurisprudenza in tema di colpa dell’esercente le professioni sanitarie. Tale pur sommaria analisi è funzionale alla complessiva lettura del sistema, alla comprensione dell’esatta portata della riforma ed all’armonizzazione del nuovo con il preesistente.
La storia della responsabilità medica appare complessa, sfumata e ricca di insegnamenti. Essa costituisce, tra l’altro, il topos per lo studio della colpa grave ora normativamente introdotta nell’ordinamento penale. La più antica giurisprudenza di legittimità in tema di colpa nell’esercizio della professione medica si caratterizza per la particolare larghezza: si afferma che la responsabilità penale può configurarsi solo nei casi di colpa grave e cioè di macroscopica violazione delle più elementari regole dell’arte. Nelle pronunzie risalenti si legge che la malattia può manifestarsi talvolta in modo non chiaro, con sintomi equivoci che possono determinare un errore di apprezzamento, e che sovente non esistono criteri diagnostici e di cura sicuri. La colpa grave rilevante nell’ambito della professione medica si riscontra nell’errore inescusabile, che trova origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell’atto operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter gestire correttamente o, infine, nella mancanza di prudenza o di diligenza, che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria.
Dovendo la colpa del medico essere valutata dal giudice con larghezza di vedute e comprensione, sia perchè la scienza medica non determina in ordine allo stesso male un unico criterio tassativo di cure, sia perchè nell’arte medica l’errore di apprezzamento è sempre possibile, l’esclusione della colpa professionale trova un limite nella condotta del professionista incompatibile col minimo di cultura e di esperienza che deve legittimamente pretendersi da chi sia abilitato all’esercizio della professione medica. Insomma, in questa ormai remota giurisprudenza l’esclusione della colpa è la regola e l’imputazione colposa è l’eccezione che si configura solo nelle situazioni più plateali ed estreme.
Il supporto normativo di tale orientamento è stato solitamente individuato nell’art. 2236 cod. civ., letto come strumento per limitare la responsabilità ai soli casi di errore macroscopico. In dottrina il rilievo in ambito penale di tale norma è stato ricondotto ad un’esigenza di coerenza interna dell’ordinamento giuridico, cioè alla necessità di evitare che comportamenti che non concretizzano neppure un illecito civile assumano rilevanza nel più rigoroso ambito penale. Tale connessione tra le due normative, tuttavia, è stata sottoposta in ambito teorico ad importanti precisazioni, che la giurisprudenza ha spesso trascurato: le prestazioni richieste devono presentare speciali difficoltà tecniche, ed inoltre la limitazione dell’addebito ai soli casi di colpa grave riguarda l’ambito della perizia e non, invece, quelli della prudenza e della diligenza. In tale visione si ritiene che la valutazione della colpa medica debba essere compiuta con speciale cautela nei soli casi in cui si richiedano interventi particolarmente delicati e complessi e che coinvolgano l’aspetto più squisitamente scientifico dell’arte medica.
La questione della compatibilità tra l’indirizzo ‘benevolo’ della giurisprudenza ed il principio d’uguaglianza è stata posta, nell’anno 1973, all’attenzione della Corte costituzionale (sent. 28 novembre 1973, n. 166) che ha sostanzialmente recepito le linee dell’indicata dottrina, affermando che dagli artt. 589, 42 e 43 c.p. e dall’art. 2236 cod. civ. è ricavabile una particolare disciplina in tema di responsabilità degli esercenti professioni intellettuali, finalizzata a fronteggiare due opposte esigenze: non mortificare l’iniziativa del professionista col timore d’ingiuste rappresaglie in caso d’insuccesso e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista stesso.
Tale particolare regime, che implica esenzione o limitazione di responsabilità, perè, è stato ritenuto applicabile ai soli casi in cui la prestazione comporti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e riguarda l’ambito della perizia e non quello della diligenza e della prudenza. Considerato che la deroga alla disciplina generale della responsabilità per colpa ha un’adeguata ragion d’essere ed è contenuta entro il circoscritto tema della perizia, la Corte ha ritenuto che non vi sia lesione del principio d’eguaglianza.
L’orientamento indulgente della giurisprudenza ha finito col coprire anche casi di grave leggerezza ed ha determinato una situazione di privilegio per la categoria, che è parsa ad alcuni giuristi anche in contrasto col principio costituzionale d’uguaglianza. Si è pure ritenuto che tanta comprensione verso comportamenti spesso gravemente censurabili fosse espressione della deteriore visone paternalistica della medicina.
Per effetto di tali critiche le cose sono ad un certo punto mutate.
Fattasi strada una visione relazionale del rapporto tra sanitario e paziente, a partire dagli anni ottanta dello scorso secolo, si è affermata e consolidata una giurisprudenza radicalmente contrapposta, che esclude qualsiasi rilievo, nell’ambito penale, dell’art. 2236 del codice civile; ed impone di valutare la colpa professionale sempre e comunque sulla base delle regole generali in tema di colpa contenute nell’art. 43 cod. pen. Si è considerato che la norma civile riguarda il risarcimento del danno, quando la prestazione professionale comporta la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, e non può essere applicata all’ambito penale nè in via estensiva, data la completezza e l’omogeneità della disciplina penale della colpa, nè in via analogica, vietata per il carattere eccezionale della disposizione rispetto ai principi in materia. La gravità della colpa potrà avere eventualmente rilievo solo ai fini della graduazione della pena. Con tale approdo, occorre annotare, l’istanza di coerenza interna dell’intero ordinamento è stata sacrificata a quella di uniforme applicazione dell’imputazione colposa in ambito penale.
Tuttavia la questione della ponderazione in ordine alla gravità della colpa non si è esaurita. Espunto l’art. 2236 dal novero delle norme applicabili nell’ordinamento penale, esso vi è rientrato per il criterio di razionalità del giudizio che esprime.
La Suprema Corte ha così affermato (Sez. 4, n. 39592 del 21 giugno 2007, Buggè, Rv. 237875) che la norma civilistica può trovare considerazione anche in tema di colpa professionale del medico, quando il caso specifico sottoposto al suo esame impone la soluzione di problemi di specifica difficoltà, non per effetto di diretta applicazione nel campo penale, ma come regola di esperienza cui il giudice può attenersi nel valutare l’addebito di imperizia sia quando si versa in una situazione emergenziale, sia quando il caso implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Questa rivisitazione della normativa civilistica appare importante, non solo perchè recupera le ragioni profonde che stanno alla base del tradizionale criterio normativo di attenuazione dell’imputazione soggettiva, ma anche perchè, in un breve passaggio, la sentenza pone in luce i contesti che per la loro difficoltà possono giustificare una valutazione benevola del comportamento del sanitario: da un lato le contingenze in cui si sia in presenza di difficoltà o novità tecnico-scientifiche; e dall’altro (aspetto mai prima enucleato esplicitamente) le situazioni nelle quali il medico si trovi ad operare in emergenza e quindi in quella temperie intossicata dall’impellenza che rende quasi sempre difficili anche le cose facili.
Quest’ultima notazione, valorizzata come si deve, apre alla considerazione delle contingenze del caso concreto che dischiudono le valutazioni sul profilo soggettivo della colpa, sulla concreta esigibilità della condotta astrattamente doverosa.
Il principio enunciato da tale sentenza è stato recentemente ribadito e chiarito più volte. In una pronunzia (Sez. 4, n. 16328 del 5 aprile 2011, Montalto, rv. 251941) si è posta in luce la connessione tra colpa grave ed urgenza terapeutica; e si è rimarcato che una attenta e prudente analisi della realtà di ciascun caso può consentire di cogliere le contingenze nelle quali vi è una particolare difficoltà della diagnosi, sovente accresciuta dall’urgenza; e di distinguere tale situazione da quelle in cui, invece, il medico è malaccorto, non si adopera per fronteggiare adeguatamente l’urgenza o tiene comportamenti semplicemente omissivi, tanto più quando la sua specializzazione gli impone di agire tempestivamente proprio in emergenza. E’ stata quindi confermata la sentenza assolutoria di merito che aveva compiuto una ponderazione basata sull’ambiguità della sintomatologia e dell’esito degli esami ematochimici, nonchè sulla necessità di avviare con prontezza il paziente alla struttura sanitaria che, nella situazione data, appariva ragionevolmente dotata delle competenze ed attrezzature più adeguate in relazione alla prospettata patologia neurologica.
In altra sentenza (Sez. 4, n. 4391/12 del 22 novembre 2011, Di Lella, rv. 251941) si è affermato che il rimprovero personale che fonda la colpa personalizzata, spostata cioè sul versante squisitamente soggettivo, richiede di ponderare le difficoltà con cui il professionista ha dovuto confrontarsi; di considerare che le condotte che si esaminano non sono accadute in un laboratorio o sotto una campana di vetro e vanno quindi analizzate tenendo conto del contesto in cui si sono manifestate. Da questo punto di vista, si è concluso, l’art. 2236 cod. civ. non è che la traduzione normativa di una regola logica ed esperienziale che sta nell’ordine stesso delle cose.
In breve, quindi, la colpa del terapeuta ed in genere dell’esercente una professione di elevata qualificazione va parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell’intervento richiestogli ed al contesto in cui esso si è svolto. Il principio è stato enunciato in un caso in cui si discuteva della responsabilità dello psichiatra di una casa di cura in cui era da tempo ricoverato un degente affetto da una grave patologia psichiatrica e che era precipitato al suolo, perdendo la vita, a causa della sua condizione, verosimilmente per la realizzazione di proposito suicidiario.
Si è affermato che vi sono contesti, come quello psichiatrico, nei quali esiste una ineliminabile misura di rischio consentito; e che la linea di confine tra il lecito e l’illecito è spesso incerta, sicchè la valutazione della colpa non può prescindere dalla considerazione di tale contingenza. La psichiatria mostra patologie che non di rado sono difficilmente controllabili completamente. Tale situazione è in gran parte connessa all’abbandono di deprecate pratiche di isolamento e segregazione. In breve, si cura e si protegge il paziente con terapie rispettose della sua dignità che, tuttavia, non possono eliminare del tutto il rischio di condotte inconsulte. Il rischio è insuperabile ma è accettato dalla scienza medica e dalla società:
esso è dunque ‘consentito’. Di tale situazione occorre consapevolmente prendere atto nel valutare la colpa: l’esistenza di una posizione di garanzia non basta di certo, da sola, a fondare l’imputazione, dovendosi esperire il giudizio di rimprovero personale che concretizza la colpevolezza, tenendo adeguatamente conto dei margini d’incertezza connessi all’individuazione dell’area di rischio socialmente accettato.
Gli spunti giurisprudenziali di cui si è dato conto si collocano prevalentemente sul versante soggettivo della colpa.
Si tenta di valorizzare, sul piano del rimprovero personale, le categorie di rischio e le contingenze che rendono ardua la perfetta osservanza delle leges artis.
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