DECRETO INGIUNTIVO BOLOGNA ? CHE FARE? SI PUO’ OPPORRE E COME ?
La risposta è positiva facendo attenzione ai costi
Il decreto ingiuntivo è l’imposizione data dal giudice al debitore, affinchè rispetti l’obbligazione assunta (es. pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile determinata) entro un determinato tempo (in genere 40 giorni). Passato questo termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore. Il decreto ingiuntivo viene emesso su richiesta del creditore, ed ha il pregio di essere molto più veloce e assai meno costoso di un procedimento giudiziario ordinario.
Opporsi vuol dire instaurare un procedimento di merito, infatti il giudice ha emesso il decreto solo su quanto richiesto dal ricorrente, ma ci si puo’ opporre e dimostrare ad esempio che il credito è infondato
Nel caso di emissione di un decreto ingiuntivo contro più condebitori in via solidale, il carattere litisconsortile facoltativo del cumulo che così si realizza, qualora il decreto venga opposto separatamente dai coobbligati e solo uno o solo alcuni di essi eccepiscano l’incompetenza del giudice che emise il decreto, rende l’eccezione rilevante soltanto a favore del coobbligato che l’ha proposta e, salvo che il giudice rilevi d’ufficio tempestivamente, ove ne abbia il potere, l’incompetenza anche per gli altri, resta escluso che, pur riunite le opposizioni separatamente proposte, possa dichiararsi l’incompetenza e la conseguente caducazione del decreto ingiuntivo anche riguardo ai coobbligati non eccipienti
L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall’ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell’opponente e non già stabilire se l’ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria; pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l’emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d’ostacolo al giudizio di merito che s’instaura con l’opposizione. Ne consegue che l’accertata nullità delle clausole concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista non travolge l’intero credito azionato dalla banca in via monitoria, bensì la sola parte di esso riguardante gli interessi così calcolati, imponendo al giudice di provvedere ad un nuovo calcolo degli interessi dovuti. Cass. 8 marzo 2012 n. 3649.
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Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudicante ha l’obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base delle prove offerte dal creditore, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall’opposto, aveva accolto l’opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo). Cass. 16 maggio 2007, n. 11302. L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall’ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell’opponente e non già stabilire se l’ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria; pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l’emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d’ostacolo al giudizio di merito che s’instaura con l’opposizione. Ne consegue che l’accertata nullità delle clausole concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista non travolge l’intero credito azionato dalla banca in via monitoria, bensì la sola parte di esso riguardante gli interessi così calcolati, imponendo al giudice di provvedere ad un nuovo calcolo degli interessi dovuti. Cass. 8 marzo 2012 n. 3649.
L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.
In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.
L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l’ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l’emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l’ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l’insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece, l’insussistenza delle condizioni che legittimano l’emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Cass. 12 gennaio 2006, n. 419.
Nel sistema delineato dal codice di procedura civile, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione a nulla rilevando, al fine di trasformare il giudizio in una mera verifica dei requisiti formali, che l’opposto, costituendosi nel giudizio di opposizione, chieda solo la conferma del decreto ingiunti vo. Cass. 12 agosto 2004, n. 15702.
DECRETO INGIUNTIVO BOLOGNA ? CHE FARE? SI PUO’ OPPORRE E COME ?