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STALKING VERSO EX MOGLIE AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA . AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA RIMINI FORLI CESENA RAVENNA

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Ai fini della proposizione della querela per il delitto di atti persecutori  termine :

inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che coincide alternativamente con “l’evento di danno” consistente nella alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con “l’evento di pericolo” consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.

atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo,

 per la produzione di un evento di “danno” consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di “pericolo”, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva.

Nel delitto previsto dell’art. 612 bis cod. pen., che ha natura abituale, l’evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice.

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la prova del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l’insorgenza degli eventi di danno alternativamente contemplati dall’art. 612 bis cod. pen. (perdurante e grave stato di ansia o di paura; fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto; alterazione delle abitudini di vita), non può limitarsi alla dimostrazione dell’esistenza dell’evento, né collocarsi sul piano dell’astratta idoneità della condotta a cagionare l’evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest’ultima nelle abitudini e negli stili di vita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la pressione ossessiva esercitata dall’imputato su una donna che aveva manifestato l’intenzione di interrompere la relazione sentimentale e la ravvisata invasione della sua sfera privata non includessero “in re ipsa” la determinazione di un perdurante e grave stato di ansia o di paura, potendo cagionare altri e diversi stati psicologici, come per esempio una forte irritazione).

Il reato di violenza privata è speciale rispetto al reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. in considerazione dell’elemento specializzante dato dallo scopo di costringere altri a fare, tollerare od omettere qualcosa, impedendone la libera determinazione con una condotta immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica del soggetto passivo.

Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), è necessario e sufficiente il dolo generico, costituito dalla volontà di porre in essere taluna delle condotte minacciose o moleste descritte nella norma con la consapevolezza della sua idoneità a produrre taluno degli eventi parimenti descritti nella stessa norma, senza che ciò comporti, peraltro, la necessità di una rappresentazione anticipata del risultato finale, essendo al contrario sufficiente la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto che ciascuno di essi arreca alla lesione dell’interesse protetto.

Il delitto di atti persecutori è reato abituale di evento, per la cui sussistenza, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, il quale è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

In tema di atti persecutori, quali previsti dall’art. 612 bis c.p., premesso che ciascuna delle condotte indicate nella norma incriminatrice è idonea a rendere configurabile il reato, devesi, in particolare, ritenere, con riguardo all’ipotesi che essa consista nella costrizione della persona offesa a modificare le proprie abitudini di vita, che ciò si verifica ogni qual volta si sia in presenza di un mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell’ordinaria gestione della vita quotidiana, quale può riconoscersi, ad esempio, nell’avvertita necessità, da parte della vittima, di utilizzare per i propri spostamenti percorsi diversi da quelli abituali, ovvero di modificare gli orari per lo svolgimento di determinate attività, come pure di cessarle del tutto, ovvero ancora di staccare gli apparecchi telefonici nelle ore notturne.

Il delitto di atti persecutori cosiddetto “stalking” (art. 612 bis c.p.):

 è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.

E’ stalking  (art. 612 bis c.p.), la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di più persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona, quando questi ultimi, arrecando offesa a diverse persone di genere femminile abitanti nello stesso edificio, provocano turbamento a tutte le altre.

Ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori – e nella specie costituiti da minacce e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o via internet o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti – abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.

Non integra il delitto di calunnia la persona offesa del reato di atti persecutori che, non avendo presentato la querela, nel sollecitare l’ammonimento dell’autore del reato ai sensi dell’art. 8 L. n. 38 del 2009 renda dichiarazioni eventualmente non veritiere a suo carico, atteso che in tal caso non si determina il pericolo di instaurazione di un procedimento penale non gravando sull’autorità di polizia che riceve tali dichiarazioni l’obbligo di trasmetterle a quella giudiziaria.

Il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale. (In applicazione del principio la Corte ha attribuito la competenza del reato in oggetto, posto inizialmente in essere quando il soggetto attivo era ancora minorenne e proseguito una volta diventato questi maggiorenne, al giudice ordinario).

Un grave e perdurante stato di turbamento emotivo è idoneo ad integrare l’evento del delitto di atti persecutori, per la cui sussistenza è sufficiente che gli atti abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.

Integra l’elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di “sms” e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti “social network” (ad esempio “facebook”), nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la medesima.

Il delitto di atti persecutori è reato ad evento di danno e si distingue sotto tale profilo dal reato di minacce, che è reato di pericolo.

La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tale ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita (Fattispecie relativa a provvedimento “de libertate”).

Il perdurante e grave stato di ansia o di paura, costituente uno dei tre possibili eventi del delitto di atti persecutori, è configurabile in presenza del destabilizzante turbamento psicologico di una minore determinato da reiterate condotte dell’indagato consistite nel rivolgere apprezzamenti mandandole dei baci, nell’invitarla a salire a bordo del proprio veicolo e nell’indirizzarle sguardi insistenti e minacciosi.

Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice.

STALKING VERSO EX MOGLIE AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA . Il primo motivo è la riedizione di doglianza già formulata e motivatamente disattesa dalla corte territoriale osservando che la ‘terribile’ ricostruzione delle minacce e vessazioni subite dalla p.o. (per circa un anno, come evidenziato dal primo giudice la cui motivazione integra quella della sentenza impugnata, si erano susseguiti pedinamenti, appostamenti nei pressi del luogo di lavoro, reiterate minacce alla donna di taglio della testa e di sbudellarla come un cane e ad un amico della stessa di morte se non l’avesse lasciata stare perché ‘roba sua’), fonte di continuo stato d’ansia e di timore per l’incolumità propria e dei familiari, era stata confermata da numerosi testi oculari, non essendo quindi essenziale, ai fini della configurabilità del reato, anche il mutamento delle abitudini di vita (peraltro risultante dalla sentenza di primo grado), che è poi l’unico evento del reato sul quale il ricorso si sofferma (allegando tra l’altro il verbale delle dichiarazioni della M. privo delle pagine da 24 a 28) senza confrontarsi con gli altri ritenuti in sentenza, pur riconoscendo che la relativa previsione è alternativa e tra l’altro confondendo il mutamento delle abitudini con lo stato d’ansia, che costituiscono appunto eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

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La separazione si ottiene presentando ricorso (cioè domanda) al Presidente del Tribunale della città dove vive la famiglia. Esistono due forme di separazione: la consensuale e la giudiziale.

 

 Separazione consensuale: viene richiesta con un atto congiunto formulato anche per tramite di un solo avvocato comune. E’ assai meno costosa e soprattutto si esaurisce in un ambito temporale di circa tre mesi e una sola udienza di comparizione innanzi al giudice.

            Separazione giudiziale: i coniugi hanno, ognuno, il loro avvocato ed instaurano una vera e propria causa che si concluderà con una sentenza del giudice volta a definire tutte le questioni su cui i coniugi sono in disaccordo.

 

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Determinazione assegno di mantenimento per i figli

Studio giurisprudenziale per determinazione assegno di mantenimento per il coniuge

Ricorso per Revisione delle condizioni di separazione e divorzio

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Purtroppo devi affrontare il passo della separazione o del divorzio , puoi rivolgerti all’avvocato Sergio Armaroli di Bologna per una consulenza ed un legale ti illustrerà i diversi scenari possibili, le procedure da seguire e gli adempimenti richiesti dalla legge.

Presso il nostro studio troverai un avvocato , aggiornato anche sulle ultime novità che riguardano il divorzio breve.

Analizzando il Diritto di famiglia rientrano non solo il matrimonio o la successione, ma anche tutte le questioni attinenti ai rapporti di coniugio, di filiazione, di adozione e ancora di parentela e affinità, come anche l’adozione di figli la responsabilità genitoriale, l’affido dei minori o il riconoscimento di paternità.

PROCEDIMENTI CONNESSI AL DIRITTO DI FAMIGLIA

  • procedimenti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento per i figli minori e per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
  • affidamento ed assegno per il mantenimento dei figli naturali (nati fuori dal matrimonio) dopo la “separazione” di coppie di fatto;
  • azioni di disconoscimento, di contestazione e reclamo di legittimità della filiazione;
  • dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale;
  • procedimenti di decadenza e affievolimento della potestà dei genitori sui figli minori;

 

  • procedimenti di separazioneconsensuale e giudiziale;
  • procedimenti di divorziocongiunto e giudiziale;
  • procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio;
  • procedimenti per l’affidamento condiviso dei minori;

 

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. Il primo motivo è la riedizione di doglianza già formulata e motivatamente disattesa dalla corte territoriale osservando che la ‘terribile’ ricostruzione delle minacce e vessazioni subite dalla p.o. (per circa un anno, come evidenziato dal primo giudice la cui motivazione integra quella della sentenza impugnata, si erano susseguiti pedinamenti, appostamenti nei pressi del luogo di lavoro, reiterate minacce alla donna di taglio della testa e di sbudellarla come un cane e ad un amico della stessa di morte se non l’avesse lasciata stare perché ‘roba sua’), fonte di continuo stato d’ansia e di timore per l’incolumità propria e dei familiari, era stata confermata da numerosi testi oculari, non essendo quindi essenziale, ai fini della configurabilità del reato, anche il mutamento delle abitudini di vita (peraltro risultante dalla sentenza di primo grado), che è poi l’unico evento del reato sul quale il ricorso si sofferma (allegando tra l’altro il verbale delle dichiarazioni della M. privo delle pagine da 24 a 28) senza confrontarsi con gli altri ritenuti in sentenza, pur riconoscendo che la relativa previsione è alternativa e tra l’altro confondendo il mutamento delle abitudini con lo stato d’ansia, che costituiscono appunto eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

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Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 gennaio – 21 febbraio 2017, n. 8362 – Presidente Bruno – Relatore Lapalorcia

Ritenuto in fatto

  1. F. R. risponde, per effetto di doppia conforme di condanna (in secondo grado gli è stata concessa la sospensione condizionale della pena e revocata la misura di sicurezza), del reato di atti persecutori in danno della ex moglie separata N. M..
  2. La responsabilità è stata affermata sulla base delle dichiarazioni di quest’ultima e di una serie di testi oculari oltre che di una operazione di PG che aveva portato all’arresto in flagranza dell’imputato e all’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento.
  3. L’imputato ha proposto ricorso tramite il difensore in base a due motivi.
  4. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione del fatto -e correlato vizio di motivazione- che sarebbe riconducibile alla previsione di cui all’art. 660 cod. pen. per non essersi verificata alterazione delle abitudini di vita (ciò secondo le stesse dichiarazioni della p.o., risultanti dal verbale allegato al ricorso da cui risulta che la predetta aveva continuato ad uscire da sola) che non può essere integrata da un generico stato d’ansia, mentre sarebbero state poste in essere condotte moleste tipiche di uno scenario di separazione personale.
  5. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione sono dedotti quanto al diniego di attenuanti generiche nonostante il riconosciuto stato d’incensuratezza sia stato valorizzato ai fini della sospensione condizionale della pena, e nonostante il comportamento tenuto successivamente.

Considerato in diritto

  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Il primo motivo è la riedizione di doglianza già formulata e motivatamente disattesa dalla corte territoriale osservando che la ‘terribile’ ricostruzione delle minacce e vessazioni subite dalla p.o. (per circa un anno, come evidenziato dal primo giudice la cui motivazione integra quella della sentenza impugnata, si erano susseguiti pedinamenti, appostamenti nei pressi del luogo di lavoro, reiterate minacce alla donna di taglio della testa e di sbudellarla come un cane e ad un amico della stessa di morte se non l’avesse lasciata stare perché ‘roba sua’), fonte di continuo stato d’ansia e di timore per l’incolumità propria e dei familiari, era stata confermata da numerosi testi oculari, non essendo quindi essenziale, ai fini della configurabilità del reato, anche il mutamento delle abitudini di vita (peraltro risultante dalla sentenza di primo grado), che è poi l’unico evento del reato sul quale il ricorso si sofferma (allegando tra l’altro il verbale delle dichiarazioni della M. privo delle pagine da 24 a 28) senza confrontarsi con gli altri ritenuti in sentenza, pur riconoscendo che la relativa previsione è alternativa e tra l’altro confondendo il mutamento delle abitudini con lo stato d’ansia, che costituiscono appunto eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.
  3. Quanto al diniego di attenuanti generiche, la corte siciliana ha opportunamente valorizzato, con conseguente incensurabilità della relativa statuizione, il carattere opprimente ed invasivo della condotta persecutoria protrattasi per oltre un anno senza alcuna dimostrazione di resipiscenza, tale da aver determinato perfino l’applicazione di una misura cautelare.
  4. In tal modo è stato adeguatamente assolto l’obbligo di motivazione di tale diniego, avendo il giudice di merito giustificato l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione senza essere tenuto ad esaminare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa.
  5. Del tutto fuori fuoco, poi, il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale 183/2011 che si riferisce al caso del recidivo reiterato, senza contare che neppure è indicato il comportamento successivo al reato positivamente valorizzabile.
  6. Seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen. determinandosi in Euro 2000 la somma che il ricorrente, essendo la causa di inammissibilità ascrivibile a sua colpa (Corte Cost. 186/2000), deve corrispondere alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende.

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